Allegato A
Seduta n. 832 del 22/12/2000


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(A.C. 7328-bis-B - sezione 16)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI FISCALITÀ SUGLI IMMOBILI

Art. 18.
(Modifica alla disciplina dei versamenti ICI).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, recante la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1o al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno».

2. Al comma 12 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n.488, le parole: «Fino all'anno di imposta 1999», sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno di imposta 2000».
3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario».
4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell' imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, è prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità d'imposta 1994 e successive.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

Sopprimere i commi 2 e 4.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
18. 1. Conte.

Sopprimere il comma 2.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
18. 2. Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Sopprimere il comma 2.
Seguono compensazioni del Gruppo Allenaza Nazionale.
18. 3. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.


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Sopprimere il comma 4.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
18. 4. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 1994 con la seguente: 1995.
18. 5. Giancarlo Giorgetti, Galli, Liotta.