Allegato A
Seduta n. 832 del 22/12/2000


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(A.C. 7328-bis-B - sezione 121)

ARTICOLO 150 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 150.
(Attività dell'Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economica).

1. L'Ufficio italiano dei cambi svolge attività consultiva nei confronti del Parlamento e del Governo in materia di prevenzione e contrasto sul piano finanziario della criminalità economica. Allo scopo di contribuire ad una più completa attività di prevenzione del riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono introdurre condizioni favorevoli all'attività di riciclaggio e li segnala al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle Commissioni parlamentari competenti e al Procuratore nazionale antimafia, esprimendo, ove ne ravvisi l'opportunità, pareri circa le iniziative da adottare.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di usura ed antiriciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli organi investigativi ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.153, fornisce agli intermediari tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 3 dello stesso decreto-legge indicazioni per la rilevazione di operazioni sospette.
3. Le autorità di vigilanza indicate nell'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197, informano l'Ufficio italiano dei cambi delle operazioni, rilevate nello svolgimento dell'attività di vigilanza, riconducibili ad ipotesi di riciclaggio.
4. Nell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.153, le parole: «I predetti organi investigativi informano altresì» sono sostituite dalle seguenti: «Le autorità inquirenti informano».