...
1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, sono apportate le seguenti modifiche:
Sopprimerlo.
(Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni).
a) al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullità notificati presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e il domicilio. L'ente comunque risponde con tutto il patrimonio».
147. 1. Possa, Alessandro Rubino.