Allegato A
Seduta n. 832 del 22/12/2000


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(A.C. 7328-bis-B - sezione 120)

ARTICOLO 147 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 147.
(Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullità notificati presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e il domicilio. L'ente comunque risponde con tutto il patrimonio».


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EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 147 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 147.

Sopprimerlo.
147. 1. Possa, Alessandro Rubino.