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1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.
altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;
3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
Al comma 1, sostituire le parole: pari al 10 per cento con le seguenti: pari all'1 per cento.
Al comma 1, sostituire le parole: al 10 con le seguenti: all'1.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Nel caso di imprese, aggiungere la seguente: familiari.
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 60 milioni o un ammontare di ricavi con le seguenti: 60 milioni e un ammontare di ricavi.
Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Sopprimere il comma 4.
Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
Al comma 4, sostituire le parole: munirsi di con: avere accesso ad.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore a lire seicentomila con le parole: non superiore a lire ottocentomila.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: concorrenza di lire sostituire la parola: seicentomila con la parola: ottocentomila.
Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: , in particolare,.
Al comma 9, dopo le parole: Ministero delle Finanze aggiungere le seguenti: «, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
Al comma 9, dopo le parole: Ministero delle Finanze aggiungere le seguenti: , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al comma 9, dopo le parole: Ministero delle finanze aggiungere le seguenti: da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al comma 9, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al comma 9, dopo le parole: dettate le disposizioni aggiungere le seguenti: per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili, nonché ogni altra disposizione necessaria.
Al comma 9, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle Finanze, con la determinazione della remunerazione dell'attività prestata ai sensi del comma 3.
Al comma 9, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: comprese quelle relative alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze, con la determinazione della remunerazione dell'attività prestata ai sensi del comma 3.
Al comma 9, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare.
Al comma 9, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato.
Al comma 9, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: comprese quelle relative all'assistenza.
Al comma 9, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: comprese quelle relative alla comunicazione delle imposte da versare,.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo).
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;
d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.
5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.100.
7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471.
9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo).
* 13. 1. Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
* 13. 2. Possa, Alessandro, Conte, Liotta.
13. 3. Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
13. 4. Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
d-bis) il contribuente disponga di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
13. 5. Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
2-bis). L'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale, su richiesta dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato previsto al comma 1, presta l'assistenza necessaria per gli adempimenti tributari, predisponendo la dichiarazione e liquidando le imposte in base alla documentazione e ai dati comunicati dal contribuente.
*13. 6. Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
2-bis) L'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale, su richiesta dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato previsto al comma 1, presta l'assistenza necessaria per gli adempimenti tributari, predisponendo la dichiarazione e liquidando le imposte in base alla documentazione e ai dati comunicati dal contribuente.
*13. 7. Pace, Antonio Pepe, Contento.
13. 8. Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
13. 9. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
13. 10. Pace, Contento, Antonio Pepe.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
13. 11. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
13. 12. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
13. 14. Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: dettate le disposizioni, aggiungere le seguenti: per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili, nonché ogni altra disposizione necessaria;
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze, con la determinazione della remunerazione dell'attività prestata ai sensi del comma 3».
13. 16. Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
13. 17. Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
13. 18. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
13. 15. Pace, Antonio Pepe, Contento.
13. 19. Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
13. 20. Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
13. 21. Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
13. 22. Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
13. 23. Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
13. 24. Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
13. 25. Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
9-bis. Il registro previsto dall'articolo 1129 del codice civile è istituito presso i comuni.
* 13. 26. Apolloni, Manzione, Ricci, Miraglia Del Giudice.
9-bis). Il registro previsto dall'articolo 1129 del codice civile è istituito presso i comuni.
*13. 27. Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.