Allegato A
Seduta n. 832 del 22/12/2000


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(A.C. 7328-bis-B - sezione 113)

ARTICOLO 136 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 136.
(Oneri di pubblico servizio
per i servizi aerei di linea).

1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree del Paese, con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti e della navigazione dispone, con proprio decreto, l'imposizione di oneri di pubblico servizio in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n.2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, nelle regioni di cui all'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e provvede a costituire le condizioni necessarie a determinare una effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle predette regioni.
2. I contenuti dell'onere di pubblico servizio di cui al comma 1 sono determinati secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n.144.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 136 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 136.
(Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea).

Al comma 1, sopprimere le parole: di cui al regolamento fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
136. 1.
Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle regioni con le seguenti: nelle e verso le regioni.
136. 2. Calzavara, Ballaman, Paolo Colombo, Liotta.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero ad una diminuzione delle tariffe aeree dei voli verso uno scalo di una regione del nord Italia ed uno scalo di una regione comprese dall'obiettivo 1 e viceversa. La riduzione delle tariffe non può essere compensata attraverso una maggiorazione delle stesse in altre tratte interne e deve comunque non pregiudicare la sicurezza e l'efficienza del vettore.
136. 3. Calzavara, Ballaman, Paolo Colombo, Liotta.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
136. 4.
Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , e sono inviati per conoscenza non oltre il sessantesimo giorno


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dalla data della loro applicazione alle competenti commissioni Parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
136. 5. Calzavara, Ballaman, Paolo Colombo, Liotta.