Allegato A
Seduta n. 832 del 22/12/2000


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(A.C. 7328-bis-B - sezione 111)

ARTICOLO 132 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 132.
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali).

1. L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n.531, è abrogato.
2. La garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle società per azioni concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n.729, e successive modificazioni, deve intendersi riconosciuta solo per quei periodi nei quali è risultata prevalente la partecipazione pubblica e per quelli in cui tale prevalenza è venuta temporaneamente a mancare a causa delle trasformazioni o modificazioni di istituti di credito soci conseguenti alla applicazione della legge 30 luglio 1990, n.218, nei limiti delle disponibilità di bilancio del Fondo centrale di garanzia.
3. In sede di revisione delle concessioni autostradali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n.498, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a consentire, nel rispetto dei princìpi di diritto comunitario, senza oneri per lo Stato, la rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi in qualsiasi epoca effettuati, con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una determinazione negoziata degli interessi, dal Fondo centrale di garanzia.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 132 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 132.

Al comma 2, sopprimere dalle parole: e per quelli in cui tale prevalenza, fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire dalle parole: la rimodulazione dei debiti conseguenti, fino alla fine del comma, con le parole: e senza aumenti delle tariffe, la rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi del Fondo centrale di garanzia.
132. 1. Scalia, Cento.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e per quelli in cui tale prevalenza è venuta temporaneamente a mancare fino alla fine del comma.
132. 2. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e per quelli in cui tale prevalenza è venuta temporaneamente a mancare fino a: legge 30 luglio 1990, n. 218.
132. 3. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, dopo la parola: e inserire la seguente: non.
132. 4. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Dopo le parole: senza oneri per lo Stato, inserire le altre: e senza aumenti delle tariffe con conseguente soppressione delle parole da: con eventuali fino a: di garanzia.
Seguono compensazioni del gruppo Partito Rifondazione Comunista.
132. 5.
Bonato, Giordano.

Al comma 3, dopo le parole: oneri per lo Stato inserire le seguenti: e senza aumenti delle tariffe.
132. 6. Formenti, Giancarlo Giorgetti, Liotta.


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Al comma 3, sopprimere le parole: in qualsiasi epoca effettuati, con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una determinazione negoziata degli interessi,.
132. 7. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sopprimere le parole: in qualsiasi epoca effettuati,.
132. 8. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sopprimere le parole: con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una determinazione negoziata degli interessi,.
132. 9. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sopprimere le parole: con eventuali aumenti controllati delle tariffe.
132. 10. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sopprimere le parole: e con una determinazione negoziata degli interessi,.
132. 11. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti: , senza ulteriori proroghe degli anni di gestione stabiliti nelle convenzioni originarie,.
132. 12. Giancarlo Giorgetti, Liotta.