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1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti
nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n.209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.
prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Agli investimenti fino a: Molise con le seguenti: Agli investimenti localizzati nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'articolo 7.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Agli investimenti localizzati fino a: Abruzzo e Molise: con le seguenti: nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c).
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Agli investimenti localizzati con le seguenti: Alle imprese come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, che effettuano nuovi investimenti.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Agli investimenti localizzati con le
seguenti: Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali che effettuano nuovi investimenti.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Agli investimenti localizzati con le seguenti: Alle imprese che operano.
Al comma 3, dopo le parole: investimenti inserire le seguenti , come individuati dal comma 2,.
Al comma 3, dopo le parole: investimenti inserire le seguenti: nuovi.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: obiettivo 1o aggiungere le seguenti: e obiettivo 2.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: obiettivo 1 aggiungere le seguenti: e obiettivo 5.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 95 per cento.
Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: agli investimenti fino alla fine del comma con le seguenti: in conformità alle disposizioni comunitarie e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.
Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: dalla approvazione inserire le seguenti: e dalla verifica delle qualità degli investimenti realizzati.
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
e regionali, nonché quelle definite ai sensi delle direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: alla Commissione.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: alla Commissione con le seguenti: all'istituzione comunitaria competente.
(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate).
2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.
3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.
4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «differenziabile in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione».
5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove
7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
8. 1. Conte, Zaccheo, Vincenzo Bianchi.
Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.
Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.
8. 5. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.
Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.
8. 2. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
8. 3. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
8. 4. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.
8. 12. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.
8. 13. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
8. 7. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.
8. 6. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.
8. 8. Possa, Alessandro Rubino, Conte.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
8. 9. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
8. 10. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.
8. 11. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.
8. 14. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.
Si considerano aree territoriali svantaggiate anche le aree ricomprese all'interno delle aree protette, quali parchi nazionali
2001: - 5 miliardi;
2002: - 5 miliardi;
2003: - 5 miliardi.
8. 15. De Ghislanzoni Cardioli, Scaltritti, Collavini, Marras.
8. 16. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
8. 17. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.