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1. All'articolo 16, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in materia di redditi soggetti a tassazione separata, sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle società di persone».
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal medesimo periodo d'imposta si applicano le disposizioni del comma 5, fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.
imputazione alla speciale riserva prevista dall'articolo 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, possono riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta riserva, al netto dell'importo destinato al fondo imposte differite.
19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
24. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n.133, le parole: «il successivo» sono sostituite dalle seguenti: «i due successivi».
Sopprimere i commi 9 e 10.
Sopprimere il comma 9.
Al comma 9, sostituire le parole: Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani imprenditori agricoli o da società di cui all'articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione
con le seguenti: Al fine di innalzare il livello di qualificazione professionale dei giovani imprenditori agricoli e per favorire la diffusione della contabilità nelle aziende da essi condotte, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, ha facoltà di stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici e/o privati per la prestazione di servizi di assistenza tecnica e di formazione professionale e per la fornitura di strumentazione e di materiali informatici.
Al comma 9, sostituire le parole: Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani imprenditori agricoli o da società di cui all'articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione con le seguenti: Al fine di innalzare il livello di qualificazione professionale dei giovani imprenditori agricoli e per favorire la diffusione della contabilità nelle aziende da essi condotte, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici e/o privati per la prestazione di servizi di assistenza tecnica e di formazione professionale e per la fornitura di strumentazione e materiale informatici.
Al comma 9, sostituire le parole: Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani imprenditori agricoli o da società di cui all'articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione con le seguenti: Per favorire la diffusione della contabilità nelle aziende condotte da giovani imprenditori anche non di primo insediamento, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate ha facoltà di stipulare accordi o convenzioni, anche con soggetti privati, per fornire assistenza, formazione e informatizzazione.
Al comma 9, sostituire le parole: Per favorire l'introduzione e la tenuta con le seguenti: Per agevolare la gestione.
Al comma 9 sostituire le parole: Per favorire l'introduzione e la con le seguenti: Per agevolare.
Al comma 9, dopo le parole: Per favorire, aggiungere le seguenti: la qualificazione professionale dei giovani agricoltori ed al fine di incentivare.
Al comma 9, sostituire le parole: l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all'articolo 2, con le seguenti: la qualificazione professionale
dei giovani agricoltori ed al fine di incentivare la diffusione della tenuta della contabilità nelle aziende agricole.
Al comma 9, sostituire le parole: l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all'articolo 2, con le seguenti: l'innalzamento del livello professionale dei giovani agricoltori.
Al comma 9, sostituire le parole: da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all'articolo 2, con le seguenti: da parte dei giovani imprenditori agricoli.
Al comma 9, sopprimere le parole: il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: autorizzato a, con le seguenti: hanno facoltà di.
Al comma 9, sostituire le parole: il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione con le seguenti: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici e/o privati per la prestazione di servizi di assistenza tecnica e di formazione professionale e per la fornitura di strumentazione e materiale informatici.
Al comma 9, sostituire le parole: il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni con le seguenti: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici e/o privati.
Al comma 9, sostituire le parole: il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, è autorizzato a con le seguenti: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono.
Al comma 9, sostituire le parole: d'intesa con con le seguenti: sentite.
Al comma 9, sostituire le parole: d'intesa con le seguenti: previo accordo.
Al comma 9, dopo le parole: con le regioni, aggiungere le seguenti: e le province autonome.
Al comma 9, dopo le parole: a stipulare, aggiungere le seguenti: o a favorire la stipula di.
Al comma 9, dopo le parole: accordi o convenzioni, aggiungere le seguenti: con soggetti pubblici e/o privati.
Al comma 9, dopo le parole: accordi o convenzioni, aggiungere le seguenti: anche con soggetti privati.
Al comma 9, sostituire le parole: per fornire assistenza, formazione e informatizzazione con le seguenti: con soggetti pubblici e/o privati per la prestazione di servizi di assistenza tecnica e di formazione professionale e per la fornitura di strumentazione e materiale informatici.
Al comma 9, sostituire le parole: per fornire assistenza, formazione e informatizzazione con le seguenti: per la prestazione di servizi di assistenza tecnica e di formazione professionale e per la fornitura di strumentazione e materiale informatici.
Al comma 9, sostituire le parole: assistenza, formazione e informatizzazione, con le seguenti: assistenza tecnica, formazione professionale e dotazione di strumentazione e materiale informatici.
Al comma 9, dopo la parola: assistenza, aggiungere la seguente: tecnica.
Al comma 9, dopo la parola: formazione, aggiungere la seguente: professionale.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
Al comma 9, sostituire la parola: informatizzazione, con le seguenti: dotazione di strumentazione e materiale informatici.
Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , senza alcun costo aggiuntivo a carico dello stato di previsione del Ministero stesso.
Sopprimere il comma 10.
Sopprimere il comma 10.
Al comma 10, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
Al comma 10, sostituire le parole: disponibili sul capitolo 7627, con le seguenti: che risultano disponibili sui capitoli.
Sopprimere il comma 20.
Al comma 20, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: ricerca e sviluppo.
Al comma 20, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: periodicamente con le seguenti: in via anticipata, per uno o più anni successivi fino al massimo di un triennio.
Al comma 20, capoverso, sopprimere il terzo periodo.
Al comma 20, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 60 per cento.
Al comma 20, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Al comma 21, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2001.
Conseguentemente al comma 22 sostituire le parole: dall'anno 2002 con le seguenti: dal 2001.
Al comma 21, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2001.
Al comma 22, sostituire le parole: 15 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
Al comma 22, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2001.
Al comma 22, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2001.
Sopprimere il comma 23.
Sopprimere il comma 23.
Al comma 23, capoverso articolo 12 dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , con un numero di dipendenti non superiore a 50,.
Al comma 23, capoverso articolo 12 dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , con un numero di dipendenti non superiore a 150,.
Al comma 23, capoverso articolo 12 dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , con un numero di dipendenti non superiore a 100,.
Al comma 23, capoverso articolo 12 dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , con un volume d'affari non superiore a 80 miliardi di lire,.
Al comma 23, capoverso articolo 12 dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , con un volume d'affari non superiore a 60 miliardi di lire,.
Al comma 23, capoverso articolo 12 dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , con un volume d'affari non superiore a 40 miliardi di lire,.
Al comma 23, capoverso articolo 12 dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , con un volume d'affari non superiore a 30 miliardi di lire,.
Al comma 23, capoverso articolo 12 dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , con un volume d'affari non superiore a 25 miliardi di lire,.
Al comma 23, capoverso articolo 12 dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , con un volume d'affari non superiore a 20 miliardi di lire,.
Al comma 23, capoverso articolo 12 dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , con un volume d'affari non superiore a 10 miliardi di lire,.
Sopprimere il comma 24.
(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa).
2. All'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, concernente la determinazione del reddito delle imprese autorizzate all'autotrasporto, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi».
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n.448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi.
4. All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n.133, dopo le parole: «sono applicabili» sono inserite le seguenti: «per i periodi di imposta 1999 e 2000».
5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.466, in materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:
«3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto»;
b) all'articolo 6, comma 1, concernente l'applicazione dell'aliquota ridotta alle società quotate, le parole da: «le aliquote di cui ai commi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 1 è ridotta al 7 per cento».
7. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni, adottino la diversa metodologia contabile di
8. All'articolo 14, comma 1, alinea, della legge 15 dicembre 1998, n.441, recante norme a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: «a fondi rustici» sono sostituite dalle seguenti: «ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale».
9. All'articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all'articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione».
10. Per le finalità di cui al comma 9 possono essere utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo 7627 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
11. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.
12. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, le parole: «e al 1o gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «,al 1o gennaio 1999 e al 1o gennaio 2000»; nel medesimo comma le parole: «per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5» sono sostituite dalle seguenti: «per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5».
13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.
15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n.II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.
16. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.
17. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua nell'anno 2001 un censimento degli investimenti ambientali realizzati.
18. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 13 a 17 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.
20. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-nonies) è aggiunta la seguente:
«c-decies) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 114, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza».
22. Ai fini di quanto previsto al comma 20, il Ministro dell'ambiente determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 15 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002.
23. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Somme ammesse in deduzione dal reddito). - 1. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali».
Seguono compensazioni del grupo Lega Nord Padania.
6. 4. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
6. 5. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 6. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 7. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 8. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giorgetti, Liotta.
6. 9. Frosio Roncalli, Folgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
6. 10. Frosio Roncalli, Folgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
6. 11. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 12. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 13. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 14. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 15. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 16. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Ginacarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 17. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 18. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 19. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 20. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 21. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 22. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 23. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 24. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 25. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 26. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 27. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 28. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
6. 29. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 30. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
6. 31. Frosio Roncalli, Folgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
6. 33. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
6. 34. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 35. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 36. Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
6. 40. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
6. 41. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
6. 42. Carlo Pace, Contento, Antonio Pepe.
6. 43. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
6. 44. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
6. 45. Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
6. 46. Possa, Alessandro Rubino, Conte.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
6. 47. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
6. 48. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
6. 49. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
6. 50. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
*6. 52. Possa, Alessandro Rubino, Conte.
*6. 53. Frosio Roncalli, Liotta.
6. 56. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
6. 54. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
6. 55. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
6. 57. Frosio Roncalli, Liotta.
6. 58. Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
6. 59. Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
6. 60. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
6. 61. Frosio Roncalli, Liotta.
6. 62. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
6. 63. Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
6. 64. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Lotta.