Allegato B
Seduta n. 831 del 21/12/2000


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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Interrogazione a risposta orale:

SIMEONE. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
l'interrogante ha appreso che circa 660 giovani lavoratori, molti dei quali meridionali, sono stati licenziati in seguito alla sentenza numero 419 del 2000 della Corte Costituzionale che ha riconosciuto le ragioni addotte in giudizio dall'ente poste italiane;
l'ente, a seguito della sua trasformazione giuridica, dopo aver utilizzato personale assunto a tempo determinato, ha avviato un contenzioso giudiziario al termine


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del quale 657 lavoratori sono stati reintegrati nel posto di lavoro, con sentenze pretorili;
per non gravare l'ente poste italiane di un eventuale eccesso di personale, il Governo è intervenuto con decreto ministeriale n. 404 del 1996;
nella seduta del 27 novembre 1996 della Camera dei deputati, l'assemblea approvò un ordine del giorno che impegnava il Governo a garantire comunque l'assunzione di quanti avevano proposto e vinto ricorso in prima istanza o inoltrato ricorso prima dell'emanazione del decreto n. 404 del 1996;
presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale si svolse una trattativa serrata tra sindacati e azienda nel corso della quale l'ente poste si assunse l'impegno di attuare l'ordine del giorno accolto dal Governo;
nonostante tale impegno, l'ente poste ha proceduto nell'iter giudiziario contro le sentenze pretorili, fino a che la Corte costituzionale è intervenuta con un pronunciamento che ha portato al licenziamento di 660 lavoratori, avvenuto nei giorni scorsi;
per di più, ogni interessato deve saldare la quota parte per spese processuali, quantificate in lire 4 milioni;
si è trattato di un megaprocesso «silente», perché non ne ha parlato nessuno, né la stampa, né la televisione, né tantomeno i sindacati;
nonostante il drastico taglio di personale, circolano notizie in base alle quali sembrerebbe che in Lombardia si debba procedere all'assunzione di alcune migliaia di lavoratori;
i lavoratori interessati, impiegati dal luglio 1996, hanno dimostrato una condotta di servizio «esemplare», senza che mai sia stata necessaria alcuna nota negativa dell'ente;
da recenti notizie, sembra addirittura che si intenda perseguire il disegno di pretendere somme erogate a titolo di stipendio, con relativi interessi -:
se la situazione descritta in premessa corrisponda alla realtà dei fatti e sia nota al Governo;
quale sia l'effettiva situazione determinatasi a seguito del richiamato pronunciamento della Corte Costituzionale e delle conseguenti, inopinate iniziative assunte dall'ente poste a danno dei lavoratori interessati;
se siano stati lesi diritti del personale destinatario degli assurdi provvedimenti di licenziamento;
quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, per evitare che dalla sentenza della Corte Costituzionale e dai conseguenti provvedimenti assunti dall'ente poste possa derivare un assurdo nocumento economico per i lavoratori coinvolti;
se non ritenga che la situazione determinatasi imponga interventi tempestivi al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dell'ente e di riconoscere i diritti acquisiti da lavoratori che, con il loro comportamento esemplare, hanno contribuito concretamente al suo processo di rilancio.
(3-06724)

Interrogazioni a risposta scritta:

CASCIO, VINCENZO BIANCHI e MISURACA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
i finanziamenti relativi ai progetti (I.O.L.) informazione, orientamento, lavoro che attingono al Fondo sociale europeo pervengono agli aventi titolo con grave ed inspiegabile ritardo -:
quali siano le modalità con cui avvengono le rimesse da parte del Fondo sociale europeo al ministero del lavoro e della previdenza sociale;


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i motivi che hanno determinato i ritardi da parte del ministero nell'accreditamento ai soggetti beneficiari delle somme dovute a progetti già chiusi, essendo ormai scaduta la proroga massima per tutti i progetti in data 30 settembre 2000;
quale sia il criterio utilizzato dal Ministero del lavoro per stabilire le priorità nei pagamenti relativi ai vari progetti finanziati;
per quale ragione sia stata richiesta fidejussione bancaria ai beneficiari dei fondi;
se non si ritenga assolutamente indispensabile ed urgente operare per sbloccare tutti i pagamenti predetti.
(4-33206)

REPETTO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nel 1994 l'ente poste italiane ha assunto personale precario, per carenze strutturali di organico e non per giusta causa, in quanto ente pubblico economico;
nel gennaio 1996 numerosi lavoratori di varie province liguri hanno promosso ricorso contro l'ente Poste per «illegittimità del termine del rapporto di lavoro», ricorso accolto dal pretore di Genova che ha ordinato la reintegrazione in azienda degli stessi;
il Governo, al fine di sanare la situazione che si era venuta a creare all'interno del suddetto Ente, ha emanato un decreto-legge (n. 510 del 1996, «disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale»), il quale prevede che l'ente, essendo in fase di ristrutturazione, può assumere personale precario senza l'obbligo della «giusta causa»; a tale decreto è stata attribuita efficacia retroattiva;
in data 27 novembre 1996, alla Camera dei deputati, in sede di conversione in legge di tale decreto, è stato accolto un ordine del giorno (n. 9/2698/1) che impegnava il Governo a garantire, comunque, l'assunzione di quanti hanno proposto e vinto il ricorso prima dell'emanazione del decreto n. 404 del 1996;
in data 28 novembre 1996 il decreto viene convertito in legge (Legge n. 608 del 1996), disponendo che «le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente Poste italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine di ciascun contratto»;
il tribunale di Genova nell'ottobre 1996, sul ricorso proposto dall'ente contro quei lavoratori che avevano vinto la prima istanza davanti al pretore, ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale del decreto legge n. 510 del 1996, convertito con legge n. 608 del 1996, ordinando all'ente Poste la reintegrazione di tali lavoratori;
in seguito all'esito di alcuni dei ricorsi presentati, 79 lavoratori precari delle province di Genova e La Spezia negli anni 1996/1997 sono stati reintegrati dall'Ente Poste con contratto a tempo indeterminato, nell'attesa di conoscere l'esito della sentenza della Corte Costituzionale sulla questione di illegittimità;
in data 13 ottobre la Corte Costituzionale, rispondendo alle questioni sollevate dal tribunale di Venezia e di altre venti Preture Italiane, ha confermato la legittimità costituzionale del decreto di cui sopra, conseguentemente circa settecento persone che lavorano regolarmente da alcuni anni su tutto il territorio italiano rischiano il licenziamento;
in Liguria l'ente Poste italiane per le gravi carenze di organico sta continuando ad assumere personale a tempo determinato senza ricorrere ad assunzioni stabili -:
quali iniziative urgenti intenda assumere per garantire il mantenimento in servizio del personale che, seppur con contratto


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a tempo determinato, ha maturato anni di servizio acquisendo elevata professionalità e che, con l'applicazione da parte dell'Ente Poste Italiane del citato decreto, oggi rischia di perdere il posto di lavoro.
(4-33207)

SERVODIO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
sono pervenute all'interrogante molte segnalazioni dei rappresentanti delle aziende agricole che pervengono in merito all'esigenza di una più ragionevole interpretazione dell'articolo 9-quater della legge n. 608 del 1996, nella parte in cui prevede l'obbligo da parte del datore di lavoro di consegnare al lavoratore all'atto dell'assunzione il modulo della sezione matricola e paga del registro d'impresa;
con riferimento a tale obbligo, risulta che, ultimamente, gli ispettori del Ministero del lavoro, nel procedere ai relativi controlli presso le aziende agricole, adottano modalità che, pur restando nei limiti dettati dalla legge, sono causa di forte disagio e preoccupazione nella categoria, considerato anche l'importo delle sanzioni comminate;
risulterebbe che l'adempimento di tale obbligo venga richiesto dagli ispettori del lavoro ai datori di lavoro delle aziende agricole nelle prime ore di inizio dell'attività lavorativa quando gli stessi non hanno avuto ancora materialmente il tempo di provvedervi;
le modalità concrete con cui si svolge il lavoro in agricoltura - in aggiunta al fatto che, specialmente, in determinati periodi dell'anno, il turn over dei lavoratori agricoli è particolarmente frenetico - rendono difficile, ed in molti dei casi addirittura impossibile, adempiere all'obbligo in modo praticamente istantaneo rispetto al momento dell'assunzione;
una lettura più ragionata della legge dovrebbe, invece, portare a ritenere che l'obbligo debba essere assolto «nella giornata» dell'assunzione;
tra l'altro prima di verificarsi degli episodi segnalati, il comportamento degli ispettori è stato ispirato proprio a tale criterio di ragionevolezza e buon senso;
analoga interpretazione è stata adottata dall'Inail, in merito alla cosiddetta denuncia contestuale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio e che tale adempimento è, infatti, ritenuto assolto allorché il datore di lavoro vi provveda nella giornata ovvero nell'arco delle 24 ore rispetto al momento dell'assunzione -:
non mettendo in discussione il potere/dovere delle amministrazioni preposte ad esercitare l'attività di vigilanza, l'indubbia utilità e l'innegabile valore della loro funzione, quali iniziative intenda assumere il Ministro affinché tali attività non si concretizzino in una rigida ricerca ma tengono conto dei numerosi e complessi adempimenti posti a carico delle aziende agricole.
(4-33213)