1. I fornitori di accesso ad Internet, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale, sulla base del listino di interconnessione pubblicato da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri di equità definiti dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al comma 1, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, aggiungere le seguenti: nonché ai sensi delle successive delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
Al comma 4, sopprimere le parole da: a decorrere fino a: telecomunicazioni, e.
2. Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di accesso ad Internet ed un organismo SPM sono stipulati in conformità con le disposizioni del decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui gli Internet service provider decidano di applicare le tariffe a canone per connessione temporale illimitata anziché quelle a tempo di connessione, e comunque per ogni altro tipo di tariffa.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1o settembre 1999, data nella quale alcuni Internet service provider hanno stipulato accordi commerciali con un organismo SPM, riconoscendo le eventuali condizioni di miglior favore rispetto a quelle contenute negli accordi in atto tra associazioni di Internet service provider e gestori di reti di telecomunicazioni, e per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 2. La Commissione.
(Approvato)
1. 1. Albanese.