...
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 2.075 milioni per l'anno 2000, in lire 2.868 milioni per l'anno 2001 e in lire 2.650 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
Al comma 1, sostituire le parole : in lire 2. 868 milioni per l'anno 2001 e in lire 2.650 milioni a decorrere dall'anno 2002 con le seguenti: in lire 3.368 milioni per l'anno 2001 e in lire 3.150 milioni a decorrere dall'anno 2002.
(Copertura finanziaria).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 1. La Commissione.
(Approvato)