Allegato A
Seduta n. 830 del 20/12/2000


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(A.C. 5978 - sezione 11)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 2.075 milioni per l'anno 2000, in lire 2.868 milioni per l'anno 2001 e in lire 2.650 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole : in lire 2. 868 milioni per l'anno 2001 e in lire 2.650 milioni a decorrere dall'anno 2002 con le seguenti: in lire 3.368 milioni per l'anno 2001 e in lire 3.150 milioni a decorrere dall'anno 2002.
11. 1. La Commissione.
(Approvato)