Allegato A
Seduta n. 830 del 20/12/2000


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(A.C. 5978 - sezione 9)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo).

1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il Ministro della sanità si avvale del parere della Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, istituita ai sensi del comma 2 e di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è nominata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, che la presiede. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione. Essa è composta da un rappresentante del Registro nazionale; da due rappresentanti
3. La Commissione svolge attività consultiva ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2.La Commissione formula, altresì, al Ministro della sanità proposte sui criteri e sulle modalità di compensazione delle prestazioni sanitarie erogate da regioni e province autonome, nonché sulle iniziative concernenti l'informazione sulla donazione di cellule staminali e sulle modalità del coordinamento delle attività promozionali delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni. La valutazione annuale sulle attività di promozione è svolta dalla Commissione che si avvale della collaborazione di un gruppo di esperti della comunicazione e della bioetica nominati dal Ministro della sanità.
4. La Commissione si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del Ministero della sanità. L'ammontare delle indennità per i componenti, dei rimborsi spese e degli altri oneri, nonchè dei compensi per gli esperti di cui al comma 3, è definito con decreto del Ministero della sanità entro il limite complessivo annuo di lire 500 milioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.
(Commissione nazionale per i trapianti allogenici di sangue non consanguineo)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
9. 3. Conti.
(Approvato)

Sopprimere il comma 3.
9. 1. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: province autonome aggiungere le seguenti: , assicurando che le prestazioni erogate ai donatori e ai riceventi siano poste a carico delle amministrazioni di origine degli stessi,
9. 2. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: l'informazione aggiungere la seguente: tecnico-scientifica.
9. 4. Conti.
(Approvato)