Allegato A
Seduta n. 830 del 20/12/2000


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(A.C. 5978 - sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Regolamento di attuazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità emana, sentita la Commissione


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di cui all'articolo 9, il regolamento di attuazione della presente legge che reca la disciplina dell'attività del Registro nazionale, le relative modalità di utilizzazione e l'adeguata copertura assicurativa per i donatori nell'ipotesi di danni ed infortuni correlati alla donazione.
2. L'attività delle associazioni e delle federazioni di associazioni di donatori volontari di midollo osseo di cui all'articolo 3, comma 2, è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministero della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 9.
3. Le donazioni effettuate da enti o privati all'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, finalizzate all'attività del Registro nazionale, sono detraibili dall'imposta sul reddito per un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta, purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione.
4. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 3, l'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-bis e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del predetto testo unico. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonchè per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.
(Regolamento di attuazione)

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto, individua i requisiti che le associazioni e le federazioni di associazioni di donatori volontari di midollo osseo, di cui all'articolo 3, comma 2, devono possedere per ottenere l'accreditamento in sede regionale.
8. 1. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, dopo le parole: modalità di utilizzazione e inserire le seguenti: , entro i limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1.
8. 2. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: da emanare entro sei mesi con le seguenti: che ne definisce altresì i requisiti idonei all'accreditamento, da emanate entro tre mesi.
8. 3. La Commissione.
(Approvato)