Allegato A
Seduta n. 830 del 20/12/2000


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(A.C. 5978 - sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Spese e tariffe).

1. Le prestazioni relative all'iscrizione ai Registri regionali di cui all'articolo 3, nonché alla tipizzazione tessutale e alle altre indagini necessarie alla verifica della compatibilità, sono a carico del Servizio sanitario nazionale; il donatore non necessita di impegnativa medica da parte dell'azienda sanitaria locale di provenienza, nè dell'impegnativa del medico di base, e può accedere direttamente alle strutture deputate presentando la propria tessera sanitaria. Anche le successive prestazioni erogate sul donatore, quali ulteriori indagini genetiche, esami di idoneità e prelievi di sangue midollare, sono ad accesso diretto. La struttura trasmette la richiesta di rimborso all'azienda sanitaria locale di appartenenza del ricevente. Le spese per le prestazioni inerenti all'attività di trapianto
di midollo osseo da sostenere all'estero sono regolate dalla vigente normativa.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, determina annualmente le tariffe per tutte le prestazioni a carattere non sanitario necessarie allo svolgimento della ricerca ai fini della presente legge e già previste nei Registri internazionali.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Spese e tariffe)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della compatibilità aggiungere le seguenti: e comunque ad ogni tipo di accertamento diagnostico richiesto dal medico della struttura abilitata alla verifica dell'idoneità fisica alla donazione.
6. 1. Conti.