Allegato A
Seduta n. 830 del 20/12/2000


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(A.C. 5978 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5978 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Diritti dei donatori).

1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:
a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
c) accertamento dell'idoneità alla donazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
3. Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'équipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui è stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Diritti dei donatori)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Nel caso in cui il lavoratore dipendente debba assentarsi più di tre giorni lavorativi, il datore di lavoro, su richiesta, può farsi rimborsare gli oneri retributivi di cui al comma 2. Il Ministro della sanità provvede con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire le modalità per l'attuazione del presente comma e ad individuare le relative risorse.
5. 1. Cè, Dalla Rosa.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Entro il 30 marzo 2001 il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, individua modalità e criteri per l'estensione dei benefici riconosciuti ai lavoratori dipendenti dai precedenti commi 1 e 2 anche ai lavoratori autonomi.
5. 2. Cè, Dalla Rosa.