Allegato A
Seduta n. 830 del 20/12/2000


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(A.C. 5808 - Sezione 7)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.

1. Al comma 10 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: «con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 50 milioni. È altresì disposto il sequestro temporaneo per quindici giorni dell'esercizio di impresa».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimerlo.
9. 4. Fontan, Di Luca.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato). - 1. Al comma 5 dell'articolo 22 del testo unico le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «tre mesi».
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 22 del testo unico è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'INPS, al fine di contrastare adeguatamente lo sfruttamento di manodopera e di verificare la regolarità dei rapporti di lavoro e la vigenza dei permessi di lavoro, esegue controlli bimestrali avvalendosi dell'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito ai sensi del comma 7 e segnalando gli illeciti agli organi competenti».
3. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico le parole: «per un periodo non inferiore ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore a sei mesi».
4. Il comma 10 dell'articolo 22 del testo unico è sostituito dal seguente:
«10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato è punito con la multa da trenta milioni a sessanta milioni di lire. Con la sentenza di condanna di primo grado il giudice può ordinare la sanzione amministrativa della chiusura temporanea per quindici giorni dell'esercizio d'impresa».
5. Al comma 11 dell'articolo 22 del testo unico dopo le parole «attività lavorativa in Italia» sono aggiunte le seguenti: «contribuendo per un periodo non inferiore a quindici anni».
6. Al comma 11 dell'articolo 22 del testo unico le parole: «del 5 per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: « del 2,5 per cento annuo».
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.


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Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Dopo il comma 8 dell'articolo 22 del testo unico è aggiunto il seguente:
«8-bis. Il decreto annuale di cui all'articolo 21 è predisposto tenendo conto del numero dei permessi rilasciati ai sensi del presente articolo.».
02. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: «per un periodo non inferiore ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore a sei mesi»
*9. 2. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Dopo il comma 8 dell'articolo 22 del testo unico è aggiunto il seguente:
«8-bis. Il decreto annuale di cui all'articolo 21 è predisposto tenendo conto del numero dei permessi rilasciati ai sensi del presente articolo.».
02. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: «per un periodo non inferiore ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore a sei mesi»
*9. 3. Rivolta.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: «Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni o per conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato, può essere iscritto nelle liste di collocamente, anche più volte».
9. 1. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro). 1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 23 del testo unico dopo le parole «il richiedente deve dimostrare» sono inserite le seguenti «di non aver subito condanne o sanzioni amministrative previste dalla presente legge, nonché».
2. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 23 del testo unico le parole «per un anno» sono sostituite dalle seguenti «per sei mesi».
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 del testo unico è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'iscrizione alle liste di collocamento di cui al comma 1 non dà diritto alla concessione dell'assegno sociale».
4. Al comma 2 dell'articolo 23 del testo unico dopo le parole «Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti «che devono essere costituite da comprovate offerte di lavoro».
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico è inserito il seguente:
«2-bis. Il rilascio dell'autorizzazione e del conseguente visto di ingresso è subordinato al deposito, da parte del garante, di apposita cauzione pari a lire dieci milioni presso un istituto di credito allo scopo autorizzato. Se il soggetto garantito viola le norme che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia ovvero si sottrae all'obbligo di lasciare il territorio nazionale alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo rinnovo, lo Stato confisca la cauzione, fatti salvi i diritti di difesa del garante».
6. Al comma 4 dell'articolo 23 del testo unico le parole «in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane» sono sostituite dalle seguenti «nei ruoli di immigrazione di cui al comma 5-bis dell'articolo 3».
9. 0100. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.


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Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. - 1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 23 del testo unico, dopo le parole: «permesso di soggiorno»
sono aggiunte le seguenti: «nonché di possedere un effettivo contratto di lavoro».
9. 020. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. (Offerte di lavoro) - 1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 del testo unico, dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «che devono essere costituite da concrete e comprovate offerte di lavoro».
9. 018. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Chi intende farsi garante, all'atto della presentazione della domanda, e conformemente alle modalità indicate dal regolamento di attuazione del presente testo unico, deve dimostrare di essere in regola con le leggi ed i regolamenti che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia.
2-ter. Il rilascio dell'autorizzazione e del conseguente visto di ingresso è subordinato al deposito, da parte del garante, di apposita cauzione pari a lire 10 milioni presso un istituto di credito allo scopo autorizzato. Se il soggetto garantito viola le norme che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia, lo Stato ha diritto di incamerare la cauzione, fatti salvi i diritti di difesa del garante.».
*9. 011. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Chi intende farsi garante, all'atto della presentazione della domanda, e conformemente alle modalità indicate dal regolamento di attuazione del presente testo unico, deve dimostrare di essere in regola con le leggi ed i regolamenti che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia.
2-ter. Il rilascio dell'autorizzazione e del conseguente visto di ingresso è subordinato al deposito, da parte del garante, di apposita cauzione pari a lire 10 milioni presso un istituto di credito allo scopo autorizzato. Se il soggetto garantito viola le norme che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia, lo Stato ha diritto di incamerare la cauzione, fatti salvi i diritti di difesa del garante.».
*9. 031. Rivolta.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. (Prestazioni di garanzia) - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 del testo unico sono aggiunto i seguenti:
«3-bis. In ogni caso la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro deve dare luogo ad un effettivo contratto di lavoro da depositare da parte del lavoratore presso l'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3-ter. Nel caso in cui la garanzia di cui al comma 3-bis non dia luogo ad un contratto di lavoro i soggetti responsabili sono esclusi dalla possibilità di prestare ulteriori garanzie.».
9. 019. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan.


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Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. - 1. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 23 del testo unico, le parole: da: «iscritti in apposite liste» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «iscritti in un'apposita lista tenuta presso il Ministero del lavoro, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione calcolata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di iscrizione, per posta ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonché per la conferma annuale dell'iscrizione.».
9. 010. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo). - Al comma 3 dell'articolo 26 del testo unico, dopo le parole: «deve comunque dimostrare» sono aggiunte le seguenti: «, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno,».
9. 022. Moroni Gardiol.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo). - 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che introduca sul territorio dello Stato ovvero produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti, subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13.
7-ter. Se il fatto costituisce reato, con la sentenza di condanna penale il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo».
9. 0101. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:Art. 10. (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo). - Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del testo unico è aggiunto il seguente:
«7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13.».
*9. 09. Volontè, Tassone, Teresio Del fino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo). - Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del testo unico è aggiunto il seguente:
«7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13.».
*9. 030. Rivolta.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. (Contratto di lavoro) - 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del testo unico sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia un'attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve dimostrare la disponibilità effettiva di un reddito annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale per un periodo di soggiorno non inferiore a sei


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mesi e di non aver riportato in Italia condanne per uno dei reati indicati dall'articolo 380 del codice di procedura penale e di non avere procedimenti penali in corso.
7-ter. Lo straniero che esercita attività di lavoro autonomo in violazione delle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino a tre mesi e con la confisca obbligatoria dei beni oggetto o frutto della predetta attività.».
9. 033. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. - 1. L'articolo 29 del testo del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 29. - 1. Il ricongiugimento dei familiari può essere chiesto al comune di residenza dopo tre anni dall'iscrizione nei ruoli di immigrazione, da costituirsi presso gli uffici consolari italiani, previo accertamento della disponibilità di un'adeguata abitazione, del corretto adempimento dei doveri fiscali ed in assenza di carichi pendenti, ovvero di condanne per delitto.».
9. 013. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. (Ricongiungimento familiare). - 1. Il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:
«1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico che non abbiano superato i sessanta anni di età»
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 fa testo la dichiarazione rilasciata dall'autorità municipale competente».
3. Il comma 4 dell'articolo 29 del testo unico è soppresso.
4. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 29 del testo unico la parola: «doppio» è sostituita dalla seguente «triplo» e la parola «triplo» è sostituita dalla seguente «quintuplo».
5. Il comma 6 dell'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:
«6. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della presente legge è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia del genitore che dimostri la potestà genitoriale secondo la legge italiana nonché il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3 del presente articolo».
9. 0102. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. (Ricongiungimento familiare). - 1. Il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:
«1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico, che abbiano superato i quarantacinque anni di età.».
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 29 del testo unico è inserito il seguente:
«8-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della


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previdenza sociale, determina, con il decreto annuale, l'ammontare massimo degli ingressi per ricongiungimento familiare, nonché il numero massimo di ricongiungimenti ammessi per ogni singolo nucleo familiare. In ogni caso, il numero annuale di ricongiungimenti familiari ammessi non può eccedere il 25 per cento degli ingressi previsti dal flusso annuale. Con lo stesso decreto è altresì stabilito il numero massimo annuale dei permessi di soggiorno attribuibili per motivi di protezione sociale».
*9. 025. Rivolta.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. (Ricongiungimento familiare). - 1. Il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:
«1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico, che abbiano superato i quarantacinque anni di età.».
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 29 del testo unico è inserito il seguente:
«8-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina, con il decreto annuale, l'ammontare massimo degli ingressi per ricongiungimento familiare, nonché il numero massimo di ricongiungimenti ammessi per ogni singolo nucleo familiare. In ogni caso, il numero annuale di ricongiungimenti familiari ammessi non può eccedere il 25 per cento degli ingressi previsti dal flusso annuale. Con lo stesso decreto è altresì stabilito il numero massimo annuale dei permessi di soggiorno attribuibili per motivi di protezione sociale».
*9.08. Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. - Dopo il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è aggiunto il seguente:
«1-bis. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento solo se è in possesso di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale per ogni familiare di cui si chiede il ricongiungimento.».
9. 021. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. - Al comma 5 dell'articolo 30 del testo unico le parole: «può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro» con le seguenti: «può essere convertito, entro la scadenza, in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro, anche in mancanza degli altri requisiti previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione».
9. 023. Moroni, Gardiol.
(Approvato)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. - Al comma 1 dell'articolo 32 del testo unico, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il rilascio di detto permesso si prescinde dalle condizioni e dai requisiti previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.».
9. 024. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale).


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- 1. Il comma 5 dell'articolo 35 del testo unico è soppresso.
9. 0103. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. (Centri di accoglienza e accesso all'abitazione). - 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è soppresso.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 40 del testo unico sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. La distribuzione dei centri di accoglienza sul territorio deve rispettare le esigenze di distribuzione demografica degli extracomunitari di cui all'articolo 21.
5-ter. L'accesso ai centri di accoglienza è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno in Italia degli stranieri.».
*9. 026. Rivolta.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. (Centri di accoglienza e accesso all'abitazione). - 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è soppresso.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 40 del testo unico sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. La distribuzione dei centri di accoglienza sul territorio deve rispettare le esigenze di distribuzione demografica degli extracomunitari di cui all'articolo 21.
5-ter. L'accesso ai centri di accoglienza è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno in Italia degli stranieri.».
*9. 07. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è inserito il seguente:
«1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.».
**9. 027. Rivolta.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è inserito il seguente:
«1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.».
**9. 06. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 40 del testo unico è inserito il seguente:
«4-bis. Le strutture locali di accoglienza per i lavoratori sono finanziate con contributi specifici a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, che possono beneficiare di speciali forme di rateazione.».
9. 014. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. (Misure di integrazione sociale). - 1. Prima del comma 1 dell'articolo 42 del testo unico è inserito il seguente:
«01. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli extracomunitari


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che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia».
2. Al comma 1 dell'articolo 42 del testo unico la lettera a) è soppressa.
3. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 42 del testo unico la parola «valorizzazione» è soppressa.
4. Al comma 1 dell'articolo 42 del testo unico, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
f) I minori stranieri presenti sul territorio dello stato sono soggetti all'obbligo scolastico. Ad essi si applicano tutte le norme vigenti in materia di diritto allo studio e di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
9. 0104. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. - 1. Dopo l'articolo 42 del testo unico è aggiunto il seguente:
«Art. 42-bis. (Misure di integrazione economica). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'indusiria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro per il commercio con l'estero, sentite le regioni e gli enti locali interessati, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione e le fondazioni bancarie italiane, promuove ogni opportuna attività economica organizzata da soggetti giuridici pubblici e/o della previdenza sociale, determina, con il decreto annuale, l'ammontare masperativo, di associazione in partecipazione e di joint-venture, finalizzata all'impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio nazionale.
2. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa le misure di sostegno per:
a) politiche di incentivazione fiscale e contributiva;
b) politiche per la mobilità e la flessibilità del lavoro;
c) politiche per la redistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria;
d) politiche per lo sviluppo di iniziative economiche tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nei Paesi di provenienza di questi ultimi.
3. In particolare, le politiche di cui al comma 2 sono prevalentemente orientate allo sviluppo di iniziative nei seguenti ambiti:
a) consorzi e cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale;
b) consorzi e cooperative per l'assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori ed agli anziani;
c) consorzi e cooperative per l'attività di sviluppo turistico da e per i Paesi degli emigranti, per il commercio di importazione e di esportazione da e per i Paesi degli emigranti, per l'insediamento di attività produttive e commerciali nei Paesi degli emigranti;
d) consorzi e cooperative per la promozione di attività rieducative, per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico ed ambientale nazionale e dei Paesi degli emigranti;
e) consorzi e cooperative per l'attività di edilizia residenziale.
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, promuove la conclusione


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di accordi con i Paesi dell'Unione europea, e con gli organismi dell"Unione europea, volti a favorire la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo a livello di cooperazione internazionale.».
*9. 028. Rivolta.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. - 1. Dopo l'articolo 42 del testo unico è aggiunto il seguente:
«Art. 42-bis. (Misure di integrazione economica). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'indusiria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro per il commercio con l'estero, sentite le regioni e gli enti locali interessati, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione e le fondazioni bancarie italiane, promuove ogni opportuna attività economica organizzata da soggetti giuridici pubblici e/o privati, anche in forma di consorzio cooperativo, di associazione in partecipazione e di joint-venture, finalizzata all'impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio nazionale.
2. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa le misure di sostegno per:
b) politiche per la mobilità e la flessibilità del lavoro;
c) politiche per la redistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria;
d) politiche per lo sviluppo di iniziative economiche tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nei Paesi di provenienza di questi ultimi.
3. In particolare, le politiche di cui al comma 2 sono prevalentemente orientate allo sviluppo di iniziative nei seguenti ambiti:
a) consorzi e cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale;
b) consorzi e cooperative per l'assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori ed agli anziani;
c) consorzi e cooperative per l'attività di sviluppo turistico da e per i Paesi degli emigranti, per il commercio di importazione e di esportazione da e per i Paesi degli emigranti, per l'insediamento di attività produttive e commerciali nei Paesi degli emigranti;
d) consorzi e cooperative per la promozione di attività rieducative, per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico ed ambientale nazionale e dei Paesi degli emigranti;
e) consorzi e cooperative per l'attività di edilizia residenziale.
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, promuove la conclusione di accordi con i Paesi dell'Unione europea, e con gli organismi dell"Unione europea, volti a favorire la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo a livello di cooperazione internazionale.».
*9. 05. Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. - 1. Dopo l'articolo 42 del testo unico è aggiunto il seguente:
«Art. 42-bis. - 1. Le erogazioni liberali a favore delle iniziative missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei paesi non appartenenti all'OCSE sono, senza limiti di importo, deducibili dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e del


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valore aggiunto della produzione imponibile, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.».
9. 015. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 10. - Al comma 1 dell'articolo 43 del testo unico dopo le parole: «vita pubblica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «purché non in contrasto con l'ordine pubblico e con la sicurezza dello Stato.».
9. 029. Rivolta

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 10. (Istituzione del Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione). - 1. Dopo l'articolo 45 del testo unico, è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 45-bis. 1. È istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro degli affari esteri, il Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione. Tale Fondo è istituito mediante apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
2. Il Fondo ha come scopo quello di promuovere e realizzare, sia in Italia che nei Paesi di origine, progetti volti a favorire il processo di integrazione sul suolo nazionale dei cittadini italiani con i cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, nonché progetti di sviluppo e cooperazione nei paesi di loro provenienza.
3. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le condizioni e i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per accedere ai benefici delle agevolazioni previste dal Fondo.
4. La dotazione del Fondo, stabilita annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene garantita dal 50 per cento del capitale raccolto in forma della sottoscrizione dei conti correnti di cui al comma 5, nonché del gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione dei predetti conti correnti.
5. Al fine di coinvolgere nella realizzazione degli obiettivi del Fondo la comunità dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, i cittadini italiani e i residenti in Italia in genere, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula con i primari istituti di credito italiani apposite convenzioni finalizzate ad incentivare la clientela ad avvalersi di due forme particolari di conti correnti, denominati rispettivamente «conto corrente integrazione» e «conto corrente cooperazione».
6. Il denaro depositato su ciascuno di tali conti correnti è vincolato, per il periodo di tempo indicato nei commi successivi, ed è utilizzato per finanziare gli obiettivi di cui al comma 2. A fronte di tale vincolo, i correntisti beneficiano di un tasso di interesse trimestrale pari al tasso di remunerazione corrisposto dalle banche sui conti correnti ordinari, maggiorato fino ad un massimo dell' 1 per cento in più in valore assoluto.
7. Qualora il correntista sia un cittadino italiano o comunitario, o soggetto giuridico italiano o comunitario, il vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente ha una durata di 3 anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.
8. Qualora il correntista sia un cittadino extracomunitario, o soggetto giuridico extracomunitario, il predetto vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente cessa al verificarsi del primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:
a) il ritorno al paese d'origine o comunque l'emigrazione in altro Stato ovvero la cessazione dell'attività del soggetto giuridico;


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b) la scadenza di un periodo di sei anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.
9. Qualora, prima del verificarsi di uno di questi due eventi, il cittadino extracomunitario ottenga la cittadinanza italiana, può avvalersi dello svincolo triennale previsto per i cittadini italiani.
10. A fronte del versamento nel conto vincolato di cui al presente articolo di un importo non inferiore a dieci milioni di lire il cittadino italiano e/o extracomunitario matura un punteggio a valere sulla graduatoria di assegnazione per l'acquisto o la locazione degli alloggi di edilizia popolare che sono costruiti con i finanziamenti del Fondo. Tale diritto è esercitato in conformità alle diverse disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l'assegnazione in proprietà, o in locazione, delle case popolari.
11. Gli interessi, su base trimestrale, possono essere liberamente prelevati dal correntista.
12. Gli interessi sui depositi in conto corrente di cui al presente articolo sono soggetti alla medesima tassazione applicata agli interessi sui titoli di Stato.
13. A fronte della concessione ai correntisti, da parte degli Istituti di credito convenzionati, del maggior tasso di interessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde agli Istituti di credito la differenza tra tale tasso di interessi ed il tasso medio normalmente praticato e corrisposto per depositi in conto corrente di corrispondenza.
14. La maggiorazione del tasso d'interesse di cui ai precedenti commi 6 e 13 è a valere sui capitoli di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che determina ogni anno, con proprio provvedimento, l'ammontare massimo dell'impegno di spesa finalizzato a finanziare tale maggiorazione, ed i criteri per calcolare la quota parte degli interessi che è in carico allo Stato. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio provvedimento, determina altresì annualmente il limite massimo del costo fiscale relativo alla tassazione agevolata di cui al comma 9.
15. Durante il periodo di vigenza di ciascun conto corrente «integrazione» e «cooperazione», le Banche utilizzano per fini istituzionali il 50 per cento delle somme depositate su detti conti. Le banche trasferiscono al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica che, a sua volta, le mette a disposizione del Fondo con apposito provvedimento, il restante 50 per cento delle somme di denaro raccolte attraverso i conti integrazione e cooperazione. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riconosce alle banche un interesse sulle somme ricevute pari a quello di cui al comma 6.
9. 0105. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47 del testo unico è aggiunto il seguente:
«4-bis. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.».
9. 016. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. - 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 49 del testo unico è aggiunto il seguente:
«2-ter. Il Governo italiano, nel dare comunicazione e nel sentire il parere del Parlamento, procede alla sospensione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, quando vi è la prova che i relativi governi non adottano, ovvero ritardano, le necessario misure di contrasto alla criminalità anche organizzazta, con particolare riferimento al riciclaggio, al trasporto illegale di persone o


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cose, all'induzione o allo sfruttamento della prostituzione, allo sfruttamento dei minorenni in ogni sua forma, al narcotraffico, alla vendita non autorizzata di armi, munizioni, esplosivi, o loro parti.».
9. 017. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10 - 1. È prevista l'espulsione immediata per i cittadini stranieri responsabili di violazioni della Costituzione italiana.
2. Al lavoratore extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno, che svolga attività diversa da quella per la quale ha ottenuto il permesso di soggiorno, viene revocato il permesso con applicazione immediata del provvedimento di espulsione.
9. 053. (ex 2. 05.) Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10 - 1. La violazione dei principi costituzionali di cui al titolo I della Costituzione comporta l'impossibilità di successive richieste di permesso di soggiorno, di domande di regolarizzazioni e di richieste di cittadinanza e di residenza.
9. 054. (ex 4. 02.) Volonté, Teresio Delfino, Tassone.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10 - 1. L'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'immediata esecuzione del provvedimento di espulsione e all'immediato sequestro dei beni del responsabile delle violazioni sul permesso di soggiorno.
2. I beni sottoposti a sequestro entrano nella disponibilità immediata dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza per fare fronte prioritariamente alle spese sostenute dalle stesse.
9. 055. (ex 2. 06.) Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 10. (Istituzione dell'Agenzia per le politiche migratorie). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, istituisce, con proprio decreto, l'Agenzia per le politiche migratorie.
2. L'Agenzia coordina le politiche del Governo per l'immigrazione, l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri extracomunitari. A tali fini l'agenzia promuove le occorrenti iniziative di coordinamento politico e operativo con istituzioni dell'Unione europea o dei paesi membri dell'Unione.
9. 0106. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. - 1. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne è disciplinata l'attuazione.
9. 043. Landi di Chiavenna, Di Luca.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. - 1. Alla copertura delle minori entrate e dei costi derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dellostato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, salvo reintegro finanziario con i minori costi e con le maggiori entrate prodotti dallo sviluppo indotto dall'attuazione della presente legge.


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2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 044. Landi di Chiavenna, Di Luca.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 10. (Entrata in vigore). - 1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
9. 0107. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.