Allegato A
Seduta n. 830 del 20/12/2000


Pag. 56


(A.C. 5808 - Sezione 6)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente, promuove la predisposizione di progetti integrati per l'inserimento dei lavoratori extracomunitari in Italia, quali, in particolare, progetti che prevedano l'utilizzo dei lavoratori extracomunitari per finalità di tutela ecologica del territorio italiano.
6-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le regioni e gli enti locali interessati, può altresì approvare domande di enti pubblici o privati, anche consorziati tra loro, che richiedano di predisporre progetti analoghi a quelli indicati dal comma 6-bis».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.
(Determinazione dei flussi di ingresso)

Sopprimerlo.
*8. 10. Fontan.

Sopprimerlo.
*8. 11. Di Luca, Giovanardi.

Sopprimerlo.
*8. 3. Landi di Chiavenna, Stucchi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. (Determinazione dei flussi di ingresso). - 1. Al comma 4 dell'articolo 21 le parole: «I decreti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto annuale».
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il decreto annuale deve altresì essere predisposto in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province, comuni, elaborati dalle locali camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e da queste trasmessi al Ministero dell'interno e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4-ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale e con lo scopo di ottimizzare la possibilità di integrazione dei cittadini extracomunitari si deve tenere conto, nella determinazione delle quote di ingresso, dei livelli di presenza, della distribuzione e della temporaneità media della permanenza dei cittadini extracomunitari nelle aree territoriali nazionali ove sussista maggiore presenza di cittadini extracomunitari già soggiornanti.
4-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istituisce l'ufficio per la rilevazione statistica della presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia.»
3. Il comma 5 dell'articolo 21 del testo unico è soppresso.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Al comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o comunque risultanti disoccupati.».
02. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il decreto annuale deve altresì essere predisposto in base ai dati sulla


Pag. 57

effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province e comuni, elaborati dalle locali camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e da queste trasmessi al Ministero dell'interno ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di febbraio di ciascun anno.
4-ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale si deve, altresì, tenere conto dei livelli della distribuzione delle presenze degli extracomunitari nelle aree dello Stato, al fine di evitare squilibri di concentrazione. Il decreto annuale, in particolare, deve prevedere la distribuzione dei nuovi ingressi sul territorio in base ai seguenti criteri:
a) per quanto riguarda i comuni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze degli extracomunitari di una medesima etnia superiori al 2 per cento del totale degli extracomunitari appartenenti alla stessa etnia già soggiornanti nel comune;
b) per quanto riguarda le regioni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze di extracomunitari superiori al 5 per cento del totale degli extracomunitari già soggiornanti nella regione.
4-quater. Se le presenze di extracomunitari eccedono le percentuali fissate dal comma 4-ter, gli ingressi di extracomunitari nelle regioni e nei comuni ove si verifica l'eccedenza restano bloccati sino a che tali percentuali non risultino ristabilite.
4-quinquies. Al fine dell'attuazione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istituisce l'ufficio per la rilevazione statistica della presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia e l'ufficio per la rilevazione del grado di integrazione culturale e sociale ovvero di contrapposizioni etniche createsi nell'ambito delle diverse realtà territoriali nazionali.».
8. 5. Rivolta.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il decreto annuale deve altresì essere predisposto in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province e comuni, elaborati dalle locali camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e da queste trasmessi al Ministero dell'interno ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di febbraio di ciascun anno.
4-ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale si deve, altresì, tenere conto dei livelli della distribuzione delle presenze degli extracomunitari nelle aree dello Stato, al fine di evitare squilibri di concentrazione. Il decreto annuale, in particolare, deve prevedere la distribuzione dei nuovi ingressi sul territorio in base ai seguenti criteri:
a) per quanto riguarda i comuni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze degli extracomunitari di una medesima etnia superiori al 2 per cento del totale degli extracomunitari appartenenti alla stessa etnia già soggiornanti nel comune;
b) per quanto riguarda le regioni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze di extracomunitari superiori al 5 per cento del totale degli extracomunitari già soggiornanti nella regione.
4-quater. Se le presenze di extracomunitari eccedono le percentuali fissate dal comma 4-ter, gli ingressi di extracomunitari nelle regioni e nei comuni ove si verifica l'eccedenza restano bloccati sino a che tali percentuali non risultino ristabilite.
4-quinquies. Al fine dell'attuazione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istituisce l'ufficio per la rilevazione statistica della presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia. I decreti di cui all'articolo 3, comma 4, stabiliscono quale percentuale dei flussi di ingresso possa concentrarsi nelle varie regioni italiane,


Pag. 58

nelle province e nei principali comuni.».
8. 1. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 21 del testo unico è aggiunto il seguente:
«7-bis. A tutti gli immigrati provenienti da Paesi non appartenenti all'OCSE che dopo sei mesi dalla data di ingresso in Italia sono ancora privi di codice fiscale e di un regolare rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, o non esercitano una regolare attività di impresa, arte o professione, sono immediatamente rimpatriati.».
8. 2. Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini