Allegato A
Seduta n. 830 del 20/12/2000


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(A.C. 5808 - Sezione 5)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.

1. Al comma 9 dell'articolo 13 del testo unico, e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti periodi: «Salvo che nel caso di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, di cui al comma 4, in tutti i casi in cui sia stato presentato ricorso avverso il provvedimento di espulsione, l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non può avere luogo


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prima che il giudice abbia adottato la decisione sul ricorso. In tutti i casi in cui sia adottata, a carico dello straniero espulso, la misura in cui al comma 1 dell'articolo 14, l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non può avere luogo prima che il giudice abbia convalidato detta misura».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 6. Manzione.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7 (Espulsione amministrativa) - 1. L'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 13. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero, anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 7-bis, è disposta e comunque eseguita l'espulsione amministrativa dello straniero che:
a) rappresenti un pericolo per la sicurezza dei cittadini ovvero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
b) abbia subito una condanna penale passata in giudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio;
c) è stato o è sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e della legge 31 maggio 1965 n. 575.
3. L'espulsione di cui alle lettere a), b) e c) è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5 del codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14 comma 1.
4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e con consegna alle autorità del paese di provenienza. Qualora, ai fini dell'espulsione sia necessario accertare le generalità dello straniero, questi viene trattenuto nel più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza. Decorsi 10 giorni dal trattenimento, lo straniero che si sia rifiutato di declinare le proprie generalità viene denunciato all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 4. Lo straniero che abbia subito una condanna penale e per il quale sia impossibile eseguire il provvedimento di espulsione è tradotto in carcere per l'espiazione della pena. È fatto obbligo alla forza pubblica di verificare che lo straniero accompagnato alla frontiera lasci il territorio dello Stato. È consentito il trattenimento nel più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza dello straniero che rifiuti di allontanarsi dalla frontiera.
5. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua inglese, francese o spagnola.
6. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al giudice unico presso il tribunale competente. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il ricorso è presentato al giudice unico dell'ultima dimora conosciuta dello straniero.


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Il giudice unico presso il tribunale competente accoglie o rigetta il ricorso decidendo con un unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente ed è presentato per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nonché, ove necessario, da un interprete.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
8. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato per un periodo di sei anni, salvo speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione è punito con la reclusione da due anni e sei mesi a cinque anni. È sempre disposto l'arresto e si procede con giudizio direttissimo.
9. L'onere derivante dal comma 5 del presente articolo è valutato in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - 1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 13 del testo unico sono aggiunte le seguenti parole: «immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato».
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dall'articolo 6 in ordine ai casi in cui l'espulsione deve essere ordinata direttamente dall'autorità giudiziaria, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta a meno che sussistano inderogabili esigenze processuali».
3. Il comma 4 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:
«4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Qualora, ai fini dell'espulsione, sia necessario accertare le generalità dello straniero, questi viene trattenuto nel più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza.».
4. I commi 5 e 6 dell'articolo 13 del testo unico sono abrogati.
5. Il comma 8 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:
«8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il ricorso è presentato al pretore dell'ultima dimora conosciuta dello straniero. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia


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sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nonché, ove necessario, da un interprete.».
6. I commi 9 e 10 dell'articolo 13 del testo unico sono abrogati.
7. 10. Rivolta.

Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico sono aggiunte le seguenti parole: «immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato».
02. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dall'articolo 6 in ordine ai casi in cui l'espulsione deve essere ordinata direttamente dall'autorità giudiziaria, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta a meno che sussistano inderogabili esigenze processuali.».
03. Il comma 4 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:
4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompganamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Qualora, ai fini dell'espulsione, sia necessario accertare le generalità dello straniero, questi viene trattenuto nel più vicino centro di permanenza temporanea di assistenza.«.
04. I commi 5 e 6 dell'articolo 13 del testo unico sono soppressi.
05. Il comma 8 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:
«8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il ricorso è presentato al pretore dell'ultima dimora conosciuta dello straniero. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con un unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è ammesso altresì al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nonché, ove necessario, da un interprete.».
7. 4. Volontè, Tassone, Teresio Delfino

Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Al comma 2, alinea, dell'articolo 13 del testo unico, le parole: «L'espulsione è disposta dal prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «Il prefetto può disporre l'espulsione».
02. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi in cui, sulla base di dette circostanze, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia reso possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. Lo straniero che non ottemperi all'ingiunzione del questore è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.».
7. 7. Moroni, Gardiol.


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Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 5 dell'articolo 13 del testo unico le parole: «Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero» con l e seguenti: «Il questore adotta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14 a carico dello straniero».
7. 9. Moroni, Gardiol.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai due precedenti periodi non deve conseguire l'aumento dei periodi di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea previsti dalle disposizioni vigenti.
7. 20. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il comma 11 dell'articolo 13 del testo unico è soppresso.
7. 2. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il comma 13 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:
«13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione è nuovamente espulso con accompagnamento immediato e non si applica al provvedimento di espulsione la fattispecie del comma 1 dell'articolo 14 del presente testo unico, che consente al questore il trattenimento dello straniero per motivi di soccorso al medesimo. Nel caso di trasgressione recidiva al divieto di rientro, lo straniero è punito con la reclusione fino a quattro anni ed è giudicato per direttissima.».
7. 3. Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 13 del testo unico, il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ed è immediatamente espulso con l'accompagnamento coattivo. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo.».
7. 11. (già 8. 4.) Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il secondo periodo del comma 13 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dai seguenti: «In caso di trasgressione è punito con la reclusione fino a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato. Nel caso di recidiva la pena è aumentata con la reclusione da sei mesi a due anni ed il processo è celebrato per direttissima. Con la sentenza di condanna viene ordinata l'espulsione con accompagnamento immediato.
7. 12. Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il comma 14 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:
«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni.».
7. 5. Garra.

Subemendamento all'emendamento 7. 045 della Commissione

All'articolo aggiuntivo 7. 045 della Commissione, capoverso, sostituire le parole:


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Con esclusione dell'ipotesi prevista dal comma 13, nel caso in cui con la seguente: se.

Conseguentemente, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-ter. Qualora il giudice, nella sentenza di condanna per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis ritenga di dover concedere la sospensione condizionale della pena, ordina la immediata espulsione dello straniero. L'espulsione è eseguita dal questore secondo le modalità di cui al comma 4, anche se la sentenza non è irrevocabile.
0. 7. 045. 1. Giovanardi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - Dopo il comma 13 dell'articolo 13 del testo unico è inserito il seguente:
«13-bis. Con esclusione dell'ipotesi prevista dal comma 13, nel caso in cui l'espulsione è stata disposta dal giudice penale, ovvero ai sensi dell'articolo 15, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni».
7. 045. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. Al comma 1 dell'articolo 14 del testo unico, dopo le parole: «al soccorso dello straniero» sono aggiunte le seguenti: «in pericolo di vita».
7. 06. Garra

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 14 del testo unico, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «senza oneri dello Stato per l'affrancatura postale e per le chiamate telefoniche interurbane o per l'estero.».
7. 05. Garra

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Esecuzione dell'espulsione) - 1. Al comma 1 dell'articolo 14 del testo unico le parole « per il tempo strettamente necessario » sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:
«3. Il questore del luogo in cui si trova il centro, nei limiti di cui ai casi espressamente previsti dall'articolo 13, comma 2, trasmette copia degli atti al giudice unico del tribunale competente senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.»
3. Al comma 4 dell'articolo 14 del testo unico la parola: «il pretore» è sostituita dalle seguenti: «il giudice unico del tribunale competente».
4. Al comma 4 dell'articolo 14 del testo unico le parole: «nelle quarantotto ore successive» sono sostituite dalle seguenti: «nelle settantadue ore successive».
5. Il comma 5 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Il trattenimento nel centro di permanenza temporanea e assistenza dello straniero assoggettato alla sanzione amministrativa atipica dell'espulsione disposta ai sensi del presente testo unico è consentito per un periodo di complessivi novanta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico del tribunale competente può prorogare il termine sino ad un massimo di trenta giorni qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena possibile».
6. Il comma 6 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui ai commi 4 e 5 è proponibile


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il ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il provvedimento è emesso non oltre quaranta giorni dalla data di deposito del ricorso.».
7. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 del testo unico sono aggiunti i seguenti:
«10. In accordo con quanto previsto dal presente articolo e nell'ambito delle specifiche attribuzioni, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, promuove la conclusione di accordi internazionali con Stati esteri non appartenenti all'Unione Europea finalizzati a realizzare centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il territorio di questi ultimi.
11. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le regioni e gli enti locali interessati predispone, entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente disposizione, un piano per la realizzazione ed il potenziamento di centri di permanenza temporanea e di assistenza.»
7. 030. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. Il comma 3 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:
«3. Il provvedimento del questore comporta la permanenza nel centro per un periodo complessivo massimo di quaranta giorni. Il questore può prorogare il termine sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento, ovvero qualora la proroga si renda necessaria per il completamente dell'identificazione dello straniero. Contro i provvedimenti del questore è ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura.».
2. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 14 del testo unico sono abrogati.
3. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente:
«9-bis. In accordo con quanto previsto dal presente articolo, e nell'ambito delle proprie specifiche attribuzioni, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, promuove la conclusione di accordi internazionali con Stati esteri non appartenenti all'Unione europea, finalizzati a realizzare centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il territorio di questi ultimi.»
7. 08. Rivolta.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. Il comma 3 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:
«3. Il provvedimento del questore comporta la permanenza nel centro per un periodo complessivo massimo di quaranta giorni. Il questore può prorogare il termine sino ad un massimo di ulteriori venti giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento, ovvero qualora la proroga si renda necessaria per il completamento dell'identificazione dello straniero. Contro i provvedimenti del questore è ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura.».
2. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 14 del testo unico sono soppressi.
3. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente:
«9-bis. In accordo con quanto previsto dal presente articolo, e nell'ambito delle proprie specifiche attribuzioni, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, promuove la conclusione di accordi internazionali con Stati esteri non appartenenti all'Unione europea, finalizzati a realizzare


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centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il territorio di questi ultimi».
7. 07. Volontè, Tassone, Teresio Delfino

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. L'articolo 15 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 15 - 1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.».
7. 01. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. L'articolo 15 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 15. - 1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
2. Ove lo straniero risulti socialmente pericoloso il giudice è tenuto ad ordinarne l'espulsione.».
7. 010. Garra

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. Dopo l'articolo 15 del testo unico è inserito il seguente:
«Art. 15-bis - (Casi di recidiva). 1. Chiunque si introduce nel territorio dello Stato in violazione delle norme previste dal presente testo unico, se già espulso ai sensi dell'articolo 13, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. La pena va da uno a tre anni di reclusione se la precedente espulsione è stata disposta dal giudice penale o ai sensi dell'articolo 15.
3. Qualora il giudice ritenga concedibile la sospensione condizionale della pena, con la condanna ordina l'espulsione dello straniero, ordine immediatamente esecutivo anche in caso di impugnazione del provvedimento.
4. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia già riportato una condanna, anche non definitiva, per il reato previsto dal presente articolo».
7. 015. Giovanardi, Di Luca.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. Al comma 1 dell'articolo 16 del testo unico, le parole: «può sostituire» sono sostituite dalla seguente: «sostituisce».
7. 02. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 del testo unico sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3. Se è stata applicata misura cautelare, l'espulsione è eseguita senza soluzione di continuità previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, rilasciato quando non sussistono inderogabili esigenze processuali che richiedano la permanenza nello Stato dello straniero. L'esercizio dell'espulsione sospende l'esecuzione della misura cautelare.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, in caso di trasgressione o di mancata esecuzione dell'espulsione, la sanzione sostitutiva è revocata di diritto e si esegue immediatamente la pena detentiva irrogata con sentenza irrevocabile. Negli stessi casi è immediatamente ripristinata la misura cautelare sospesa ai sensi del comma precedente. Non si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale né le misure alternative indicate in tale norma.
5. Lo straniero espulso ai sensi dei precedenti commi che rientra senza autorizzazione


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nel territorio italiano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e può procedersi al suo arresto anche fuori dai casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale. La pena detentiva irrogata per tale violazione non può essere sostituita ai sensi del precedente comma 1.».
7. 03. Contento.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. L'articolo 17 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 17 - (Diritto di difesa). 1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale non ha diritto a rientrare in Italia. L'assistenza legale è assicurata da un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. In assenza di nomina di difensore di fiducia lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio. L'autorità giudiziaria provvede a designare un difensore scelto fra i soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.».
*7. 09. Rivolta.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.(Diritto di difesa) - 1. L'articolo 17 del testo unico è sostituito dal seguente:
«17. Lo straniero sottoposto a procedimento penale non ha diritto a rientrare in Italia. L'assistenza legale è assicurata da un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. In assenza di nomina di difensore di fiducia lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio. L'autorità giudiziaria provvede a designare un difensore scelto tra i soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
*7. 031. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Soggiorno per motivi di protezione sociale). - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora se ne presenti la necessità, il questore rilascia immediatamente allo straniero, senza ulteriori formalità, il nulla-osta al ricongiungimento familiare con i familiari di cui al comma 1 dell'articolo 28 e, se necessario, con altri familiari per i quali si presentino, nel paese di stabile residenza, condizioni di pericolo.
2. Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 18 del testo unico, le parole: «il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno» con le seguenti: «il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per la lavoro subordinato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno».
3. Al comma 5, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero in permesso di soggiorno per lavoro autonomo quando siano verificate le condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 26.».
7. 04. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Divieti di espulsione e di respingimento) - 1. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 19 del testo unico le parole «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti «entro il secondo grado».
7. 032. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.