Allegato A
Seduta n. 830 del 20/12/2000


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(A.C. 5808 - Sezione 4)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 12 del testo unico, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis. (Accertamento dell'identità personale o della nazionalità) 1. Se vi è ragionevole dubbio sulla identità personale o sulla nazionalità dell'imputato, anche ai fini degli articoli 133 e 164 del codice penale, il giudice dispone gli accertamenti anche a mezzo della polizia giudiziaria. L'esito degli stessi, se difforme dalla documentazione


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esistente, è comunicato dalla stessa polizia giudiziaria al casellario giudiziale e all'autorità competente per il rilascio dei documenti di identità. La sentenza che accerta l'identità della persona condannata è comunicata all'ufficio dello stato civile per le conseguenti rettifiche.
Art. 12-ter. (Operazioni simulate) 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, anche ai fini del coordinamento, d'intesa con il competente ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e, per il personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa antimafia.
3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.
Art. 12-quater. (Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro) 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 12-ter, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.
2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei citati provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 2. Di Luca, Landi di Chiavenna, Giovanardi, Fontan.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. (Operazioni simulate. Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro). - 1. Dopo l'articolo 12 del testo unico sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis. (Operazioni simulate) - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12 comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di prova in


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ordine ai medesimi delitti, si intromettano nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, anche ai fini del coordinamento, d'intesa con il competente ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e per il personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa antimafia.
3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.
Art. 12-ter. (Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro) - 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 12-bis, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione possono arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.
2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.»
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, dopo il capoverso Art. 12-quater, aggiungere il seguente:
«Art. 12-quinquies. 1. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, nello svolgimento dell'attività di controllo ed accertamento della regolare presenza e permanenza dello straniero in Italia, ai sensi delle norme del presente testo unico, hanno l'obbligo di identificare e verificare i requisiti di soggiorno nel territorio dello Stato di tutti gli stranieri che svolgono attività le quali, in relazione alle modalità od al luogo di svolgimento, inducono negli ufficiali od agenti un ragionevole sospetto circa la irregolarità del soggiorno degli stranieri medesimi. In particolare, tale obbligo sussiste nei confronti di persone dedite al compimento delle seguenti attività:
a) accattonaggio;
b) prestazione di lavori manuali e/o commercio di beni in luogo pubblico diverso dai locali e spazi appositamente preposti e comunque autorizzati;
c) prostituzione;
d) contrabbando;
2. Qualora si riscontrasse l'irregolarità dei documenti di soggiorno il pretore dispone l'espulsione.
6. 1. Rivolta