Allegato A
Seduta n. 830 del 20/12/2000


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(A.C. 5808 - Sezione 3)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto riguarda persone destinate alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stata favorita la permanenza in violazione del presente testo unico. In questo caso è sempre consentito l'arresto in flagranza».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). - 1. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico le parole: «è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a lire cento milioni».
2. Al comma 5 dell'articolo 12 del testo unico le parole: «fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti «fino a sei anni e con la multa fino a cinquanta milioni».
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del testo unico è inserito il seguente:
«5-bis. Nei confronti dei promotori, organizzatori e responsabili del trasporto illegale nel territorio dello Stato di immigrati clandestini sono in ogni caso applicate le modalità di detenzione stabilite dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, salvo che il giudice competente non adotti motivato specifico provvedimento ritenendo che non ricorra la necessità della misura».
4. Al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico le parole: «da lire un milione a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da lire venti milioni a lire quaranta milioni».
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 del testo unico è inserito il seguente:
«6-bis. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza nello svolgimento dell'attività di controllo ed accertamento della regolare presenza e permanenza dello straniero in Italia, ai sensi delle norme del presente testo unico, hanno l'obbligo di identificare e verificare i requisiti di soggiorno nel territorio dello Stato di tutti gli stranieri che svolgono attività le quali, in relazione alle modalità o al luogo di svolgimento, inducono negli ufficiali od agenti un ragionevole sospetto circa la irregolarità del soggiorno degli stranieri medesimi. In particolare, tale obbligo sussiste nei confronti di persone dedite al compimento delle seguenti attività:
a) accattonaggio;
b) prestazione di lavori manuali e/o commercio di beni in luogo pubblico diverso dai locali e spazi appositamente preposti e comunque autorizzati;
c) prostituzione;
d) contrabbando.».
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.


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Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico, le parole: « tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni e con la multa fino a lire cento milioni ».
*5. 1. Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 1, premettere il seguente comma:
01. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico, le parole: « tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni e con la multa fino a lire cento milioni».
*5. 2. Rivolta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Al comma 5 dell'articolo 12 del testo unico è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Chiunque assume alle sue dipendenze un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno è colpevole del reato di favoreggiamenti ed è condannato all'arresto da uno a tre anni e ad un'ammenda da cinque a quindici milioni per ogni straniero illegalmente impiegato.»
5. 3. Rivolta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Questa disposizione non si applica nel caso in cui il comandante del vettore abbia dato, ove ed appena possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.»
5. 5. Moroni, Gardiol.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 12 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10. Al fine di reprimere i reati collegati all'ingresso e alla permanenza di clandestini nel territorio italiano, è fatto obbligo alle direzioni dei vari uffici amministrativi nazionali di predisporre, in coordinamento tra loro e per quanto di loro competenza, tutti gli strumenti necessari ad effettuare controlli incrociati sugli stranieri presenti nel territorio nazionale e sulle imprese che utilizzano lavoratori stranieri. Qualora i suddetti controlli portino alla luce situazioni discordanti tra loro, espletata la dovuta verifica definitiva, è fatto obbligo agli uffici competenti di segnalare alla questura della provincia di residenza i dati anagrafici dello straniero o dell'impresa per un ulteriore controllo da parte delle forze di polizia. Gli stranieri che non provvedono, entro trenta giorni, a regolarizzare la loro posizione amministrativa sono immediatamente espulsi. I titolari o i responsabili di imprese che impiegano illegalmente manodopera straniera saranno colpevoli del reato di favoreggiamento e condannati all'arresto da uno a tre anni e ad un'ammenda da cinque a quindici milioni per ogni straniero illegalmente impiegato.»
5. 4. Rivolta.