Allegato A
Seduta n. 830 del 20/12/2000


Pag. 42


...

(A.C. 5808 - Sezione 2)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti i comandanti generali del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, promuove le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi del Trattato di Schengen».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.
*4. 1. Landi di Chiavenna, Stucchi.


Pag. 43

Sopprimerlo.
*4. 6. Fontan.

Sopprimerlo.
*4. 7. Di Luca, Giovanardi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. (Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera). 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Governo, su richiesta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, adotta le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulle frontiere italiane. A tal fine il Governo può avvalersi delle forze armate, delle forze di polizia a ordinamento civile e militare, delle capitanerie di porto e della guardia costiera.
1-ter. Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei paesi extracomunitari che non adottano ovvero ritardano le necessarie misure di contrasto alle organizzazioni criminali con particolare riferimento al riciclaggio, al trasporto illegale di persone, allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di stupefacenti e armamenti.
1-quater. Il Governo promuove entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione accordi in forma semplificata con i paesi di provenienza dei più significativi contingenti di stranieri extracomunitari. Gli accordi di cui al presente comma disciplinano:
a) il servizio consolare di rilascio dei visti;
b) le procedure di rimpatrio per i clandestini;
c) le modalità di vigilanza e controllo degli spazi marittimi e terrestri al fine di prevenire e contrastare il transito di emigranti clandestini, ivi comprese le misure di identificazione e di arresto dei responsabili di trasporti e traffici illeciti.
1-quinquies. Sono sospese le misure di cooperazione economica e gli ulteriori interventi con i paesi che, sulla richiesta del Governo ai sensi dei commi precedenti, non abbiano definito l'accordo entro due mesi dalla richiesta. Sono altresì sospese le misure di cooperazione economica ed ulteriori interventi con i paesi che non abbiano rispettato gli accordi già stipulati.«.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: sentiti i comandanti fino a: pubblica sicurezza con le seguenti: sentiti il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.
4. 5. Manzione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il periodo: All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione delle amministrazioni competenti.
*4. 4. Volonté, Teresio Delfino, Tassone.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione delle amministrazioni competenti.
*4. 10. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il secondo periodo del comma 4 ed il comma 5 dell'articolo 11 del testo unico il secondo periodo sono soppressi.
4. 2. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.