Allegato A
Seduta n. 830 del 20/12/2000


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PROPOSTA DI LEGGE: FINI ED ALTRI: MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO, EMANATO CON DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286 (5808)

(A.C. 5808 - sezione 1)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del testo unico è inserito il seguente:
8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri, ovvero redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno e/o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20 milioni a 50 milioni di lire. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni».
2. Al comma 9 dell'articolo 5 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esistenza di una richiesta di autorizzazione al lavoro o della prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 per il lavoratore straniero che rientri nell'ambitodelle quote fissate dai decreti di cui al comma 4 dell'articolo 3, è considerata condizione sufficiente per la conversione di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, rispettivamente, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, o per inserimento nel mercato del lavoro».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Il comma 4 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dal seguente:
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico, nonché alla verifica dei carichi pendenti in caso di reingresso. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale.
3. 8. Rivolta.

Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Al comma 5 dell'articolo 5 del testo unico, dopo le parole: «ne consentano il rilascio» sono aggiunte le seguenti: «, inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro


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definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 per l'anno solare precedente,».
02. Al comma 5 dell'articolo 5 del testo unico, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo è considerata sufficiente la dimostrazione di:
a) disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa;
b) disponibilità di una somma non inferiore all'importo dell'assegno sociale per il periodo, non superiore a sei mesi, per il quale si chiede il rinnovo;
c) disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.»
3. 11. Moroni, Gardiol.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 7 dell'articolo 5 del testo unico le parole «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è».
3. 9. Rivolta.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 8 dell'articolo 5 del testo unico le parole: «su modelli a stampa» sono sostituite dalle seguenti: «mediante l'utilizzo di carte magnetiche» e sono aggiunte, in fine, le parole: «riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno».
3. 10. Rivolta.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-ter. Gli stranieri non in possesso di regolare permesso di soggiorno dopo trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o ai quali il permesso di soggiorno sia rifiutato perché lo straniero esercita abitualmente nel territorio dello Stato il commercio abusivo, il contrabbando o accattonaggio e, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero sia revocato o annullato non possono più chiedere la cittadinanza italiana e non possono più entrarenel territorio dello Stato italiano.
3. 6. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Landi di Chiavenna, Giovanardi, Fontan.

Sopprimere il comma 2.
3. 7. Landi di Chiavenna, Stucchi, Fontan, Di Luca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Facoltà e obblighi inerenti il soggiorno).

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del testo unico è soppresso.
2. Il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico è sostituito dal seguente:
«3. Lo straniero che interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado il giudice ordina la sanzione amministrativa atipica dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo questi


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è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza».
3. Il comma 4 dell'articolo 6 del testo unico è soppresso.
4. Il comma 5 dell'articolo 6 del testo unico è sostituito dal seguente:
«5. Ai fini dello svolgimento dei controlli e delle verifiche da parte delle autorità di pubblica sicurezza sull'identità degli stranieri, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono richiedere tutte le informazioni ed atti comprovanti la sussistenza di un reddito derivante da lavoro o da altra fonte legittima».
5. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del testo unico è aggiunto il seguente:
«9-bis. A tutti gli operatori autorizzati all'esercizio del credito e alla raccolta di denaro è fatto obbligo, in occasione di versamenti, prelievi e richieste di bonifici e trasferimenti valutari all'estero effettuati da stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, di verificare la regolarità del titolo di soggiorno rifiutando l'operazione in mancanza di documentazione idonea e segnalando l'irregolarità agli organi competenti».
3. 030. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del testo unico, dopo le parole: «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4» sono aggiunte le seguenti: «con precedenza rispetto ai nuovi ingressi,».
3. 07. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis (Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Lo straniero che entra clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico e/o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea, ovvero i requisiti di cui all'articolo 19.
3-ter. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa.


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Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza».
*3. 015 (già *2. 02.) Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis (Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Lo straniero che entra clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico e/o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea, ovvero i requisiti di cui all'articolo 19.
3-ter. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza».
*3. 016. (già *2. 010.) Rivolta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Al comma 4 dell'articolo 6 del testo unico, le parole: «può essere» sono sostituite dalle seguenti: «è».
3. 04. (Testo così modificato nel corso della seduta)Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Fontan, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Teresio Delfino.
(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. 1. Al comma 5 dell'articolo 6 del testo unico, è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Le strutture locali di accoglienza sono finanziate con contributi specifici a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, che possono beneficiare di forme di rateazione».
3. 02. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Facoltà ed obblighi inenti al soggiorno) - 1. Al comma 6 dell'articolo 6


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del testo unico, la parola: «può» è sostituita dalla seguente: «deve».
3. 013. Di Luca, Fontan, Giovanardi, Landi di Chiavenna.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3- bis. - 1. Al comma 8 dell'articolo 6 del testo unico, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, pena il ritiro del permesso di soggiorno».
3. 01. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro) 1. Al comma 2 dell'articolo 7 del testo unico, dopo le parole: «gli estremi del passaporto o del documento di identificazione» sono aggiunte le seguenti: «il permesso e/o la carta di soggiorno.»;
2. Al medesimo articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.»
*3. 05. Rivolta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro). - 1. Al comma 2 dell'articolo 7 del testo unico, dopo le parole: «gli estremi del passaporto o del documento di identificazione» sono inserite le seguenti: «, il permesso e/o la carta di soggiorno».
2. All'articolo 7 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni».
*3. 017 (già 2. 03.) Volonté, Tassone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro) 1. Al comma 2 dell'articolo 7 del testo unico, dopo le parole: «gli estremi del passaporto o del documento di identificazione» sono inserite le seguenti: «il permesso e/o la carta di soggiorno.»;
2. All'articolo 7 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3. Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.»
*3. 031. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Carta di soggiorno). 1. Il comma 1 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito dal seguente:
«1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno otto anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio, del coniuge o del convivente e dei figli minori conviventi, nonché di avere fissa dimora e di avere adempiuto per il periodo di soggiorno agli obblighi fiscali di legge può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge o il convivente e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato».
2. Il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito dal seguente:
«3. La carta di soggiorno non può essere rilasciata allo straniero condannato o sottoposto a giudizio per un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni».
3. 032. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.


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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Carta di soggiorno) - 1. Al comma 1 dell'articolo 9 del testo unico, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni» e le parole: «e dei familiari» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge e/o del convivente e dei figli minori conviventi, nonché di avere fissa dimora.»
*3. 06. Rivolta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Carta di soggiorno). - 1. Al comma 1 dell'articolo 9 del testo unico, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni» e le parole: «e dei familiari» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge e dei figli minori conviventi, nonché di avere fissa dimora».
*3. 019.
(già 2. 04.) Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Al comma 3 dell'articolo 10 del testo unico, è aggiunto il seguente periodo: «Questa disposizione non si applica nel caso in cui il comandante del vettore abbia dato, ove ed appena possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.»
3. 08. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - Dopo l'articolo 10 del testo unico è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis (Uso delle armi). - Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i militari in servizio di vigilanza alla frontiera, quando scorgono persone che tentano di oltrepassare clandestinamente la linea di confine, devono intimare l'alt! con ogni mezzo idoneo a manifestare l'intimazione. Contro le persone cui l'intimazione è fatta, che persistono nel tentativo di oltrepassare la frontiera, il militare in servizio di vigilanza può fare uso delle armi, in particolare quando tentano la fuga dopo aver sbarcato o essersi liberati in mare di immigrati clandestini che tentano di entrare illegalmente in Italia.».
3. 09. Giovanardi, Di Luca, Armaroli, Fontan.