Allegato A
Seduta n. 830 del 20/12/2000


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(A.C. 5003 - sezione 7)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1999, di lire 270 miliardi per l'anno 2000 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. A decorrere dall'anno 2003 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.
(Copertura finanziaria).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 12 (Copertura finanziaria) - 1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 400 miliardi per l'anno 2000 e di lire 600 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero stesso.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. A decorrere dall'anno 2003 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on, Bono

Sostituirlo con il seguente:
Art. 12 - 1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 395 miliardi per l'anno 2000 e di lire 600 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione


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dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, per 125 miliardi per l'anno 1999, 270 miliardi per l'anno 2000 e 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, 100 miliardi per l'anno 2001, e 100 miliardi per l'anno 2002 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. A decorrere dall'anno 2003 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
12. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: All'onere derivante dal comma 1 si provvede per gli anni 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmenteutilizzando l'accantonamento relativo allo stesso ministero.
12. 4. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per il finanziamento della presente legge è istituito il fondo di cui all'articolo 6, formato da un intervento pari allo 0,50 per cento delle entrate valutarie turistiche, fonte Banca d'Italia, ed al 50 per cento del valore dell'EURO per ogni presenza turistica, fonte ISTAT.
12. 2. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Al fondo di cui al comma 1 sono attribuite anche le spese per gli investimenti della promozione dell'immagine dell'Italia all'estero.
12. 3. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 13. (Interventi per la Costa Adriatica e le aree terremotate). - 1. Al fine di fare fronte alle gravi conseguenze economiche, specie nel settore turistico, derivanti dalle vicende belliche che hanno interessato l'area dei Balcani, ed in particolare allo scopo di arginare la grave flessione dei flussi di visitatori nelle località turistiche della costa adriatica e nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a concedere un contributo di 20 miliardi di lire all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) per l'elaborazione e l'esecuzione di un piano di promozione specifico a sostegno dell'offerta turistica dell'area, da concertare con le regioni interessate.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi


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per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 01. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 13 (Politica fiscale nelle attività turistiche). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di un triennio, a tutte le attività finalizzate alla realizzazione di strutture ricettive, di ristorazione, di campeggio all'aria aperta e di servizi connessi, nonché alla ristrutturazione di quelle esistenti e al loro ampliamento, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.
2. I redditi derivanti dall'espletamento di nuove attività turistiche realizzate nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 5b del regolamento CEE n. 2052 del 1988, per i primi cinque anni di attività sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), ad un ammontare imponibile non superiore al 50 per cento.
3. Al fine di armonizzare le aliquote IVA operanti nel settore turistico nazionale, con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio di cui al numero 120) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché alle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso, compresi quelli alberghieri, di cui al numero 121) della citata tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.
4. I comuni a prevalente economia turistica, definiti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2 della presente legge e subordinatamente alla contestuale riduzione dell'aliquota IVA per il settore turistico, come stabilito dal comma 3 del presente articolo, possono istituire, nell'ambito dei tributi locali di loro esclusiva competenza, un'imposta per il miglioramento e la qualificazione dell'immagine turistica locale, denominata Imposta turistica locale (ITL), finalizzata unicamente alla realizzazione di opere pubbliche e di servizi destinati a migliorare la qualità della vita e potenziare le politiche della accoglienza.
5. L'imposta turistica locale è determinata anno per anno in sede di approvazione del bilancio preventivo dell'ente dal Consiglio comunale, per un valore percentuale comunque non superiore al 2 per cento del valore imponibile delle prestazioni alberghiere ed extra alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e di bevande nei pubblici esercizi aventi sede nel territorio comunale, ed è versata al comune da parte degli esercenti le attività turistiche che l'hanno riscossa.
6. Il sindaco deve presentare un apposito programma di impiego sulle modalità dell'utilizzo delle somme riscosse con l'imposta turistica locale da sottoporre all'esame del consiglio comunale.
7. Il Ministro delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto recante la disciplina delle modalità di documentazione, riscossione e controllo relative alla imposta turistica locale.
8. L'imposta turistica locale può essere istituita anche nei comuni privi dei requisiti di prevalente economia turistica, come definiti


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dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2 della presente legge, purché inseriti in un sistema turistico locale.
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 250 miliardi per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni successivi si provvede a carico delle maggiori entrate derivanti dagli incrementi di imposta relativi all'ampliamento della base imponibile.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 02. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.