Allegato A
Seduta n. 830 del 20/12/2000


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(A.C. 5003 - sezione 5)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico).

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato «Fondo», al quale affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.


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2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:
a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.
4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annui nel triennio 2000- 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.
(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)

Sopprimerlo.
*10. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Sopprimerlo.
*10. 5. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10 (Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)

1. Allo scopo di rendere effettivo l'accesso dei cittadini italiani alla vacanza e di sostenere la domanda interna, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato «Fondo», al quale affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni no-profit, banche, società finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga contributi alle regioni per la concessione di prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i criteri di


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valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono subordinate a pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da contribuire al sostegno degli sforzi per la destagionalizzazione dei flussi turistici nel Paese. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse comprese negli obiettivi 1 e 5b.
3. La Presidenza del Consiglio, al fine di ripartire le risorse del Fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, interessate alla ripartizione delle risorse, presenteranno piani di intervento per la concessione di prestiti agevolati al turismo, cofinanziati con risorse proprie non inferiori al 50 per cento della spesa prevista. La Presidenza del Consiglio, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione.
4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annui nel triennio 2000-2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero stesso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono

Al comma 2, dopo la parola: eroga aggiungere le seguenti: contributi alle Regioni per la concessione di.
10. 2. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.
10. 3 (Testo così modificato nel corso della seduta).Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.
(Approvato).

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, per le finalità di cui al comma 2 ed al fine di ripartire le risorse del Fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate alla ripartizione delle risorse presenteranno piani di intervento per la concessione di prestiti agevolati al turismo, cofinanziati con risorse proprie non inferiori al 50 per cento della spesa prevista. Il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione.
10. 4. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, sostituire le parole: 7 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.
10. 6. Edo Rossi.