Allegato A
Seduta n. 830 del 20/12/2000


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(A.C. 5003 - sezione 4)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Semplificazioni).

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio; essa si intende automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;
c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con


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provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni».
6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai princìpi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.
(Semplificazioni).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9 (Semplificazioni) 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande anche alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché da installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzate e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio; essa si intende automaticamente rinnovata se non vi sono molti ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 7;
c) qualora, accertato il venire meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,


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urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1, ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni».
6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici e si uniformano alle procedure, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2000, gli esercizi alberghieri ed i pubblici esercizi sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa per apparecchi radiofonici e televisivi, per quanto concerne il secondo ed i successivi apparecchi. In ogni caso il canone televisivo assorbe quello radiofonico.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio recettivo, anche il rimessaggio degli eventuali automezzi, la somministrazione di alimenti e bevande e, ove previsto da leggi regionali, l'attività di spaccio alimentare, di vendita di generi vari e di prodotti per la casa e per l'igiene della persona. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, libri, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, souvenirs e prodotti tipici di carattere regionale, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché all'installazione, ad uso esclusivo di dette persone, di strutture ed attrezzature a carattere ricreativo e ginnico-sportivo, per le quali è comunque fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza, di igiene e sanità e di prevenzione degli incendi. La gestione delle eventuali attività complementari interne alla struttura ricettiva può essere trasferita dal titolare, previa annotazione sulla relativa autorizzazione d'esercizio, a soggetti diversi dal titolare dell'attività ricettiva principale, purché essi siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative


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per l'esercizio delle attività trasferite, senza che detto trasferimento pregiudichi l'unitarietà dell'impresa ricettiva, essendo tale attività principale rispetto a quella trasferita.
9. 8. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sono soggetti fino alla fine del periodo con le seguenti: , nonché il subentro nella loro gestione, sono subordinati ad autorizzazione del sindaco del comune in cui è ubicato l'esercizio, rilasciata secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: la somministrazione di alimenti fino alla fine del comma con le seguenti: il rimessaggio di eventuali automezzi, l'attività, ove prevista da leggi regionali, di spaccio alimentare, di vendita di generi vari, nonché di prodotti per la casa e per l'igiene della persona, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, libri, souvenirs e prodotti tipici di carattere regionale, cartoline e francobolli alla persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo e ginnico-sportivo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. La gestione delle eventuali attività complementari interne alla struttura ricettiva può essere trasferita dal titolare, previa annotazione sulla relativa autorizzazione d'esercizio, a soggetti diversi dal titolare dell'attività ricettiva principale, purché essi siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative per l'esercizio delle attività trasferite, senza che detto trasferimento pregiudichi l'unitarietà dell'impresa ricettiva, essendo tale principale rispetto a quella trasferita.
9. 9. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
9. 12. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
9. 17. Governo.
(Approvato).

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: è revocata con le seguenti: può essere revocata.
9. 13. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 5.
9. 14. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 5, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.
9. 15. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.


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Al comma 5, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
9. 16 (Testo così modificato nel corso della seduta).Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.
(Approvato).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. A decorrere dal 1o gennaio 2000 gli esercizi alberghieri ed i pubblici esercizi sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa per apparecchi radiofonici e televisivi, per quanto concerne il secondo ed i successivi apparecchi. In ogni caso il canone televisivo assorbe quello radiofonico.
*9. 2. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. A decorrere dal 1o gennaio 2000 gli esercizi alberghieri ed i pubblici esercizi sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa per apparecchi radiofonici e televisivi, per quanto concerne il secondo ed i successivi apparecchi. In ogni caso il canone televisivo assorbe quello radiofonico.
*9. 4. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. A decorrere dal 1o gennaio 2000, gli esercizi alberghieri ed i pubblici esercizi sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa per apparecchi radiofonici e televisivi per quanto concerne il secondo ed i successivi apparecchi. In ogni caso il canone televisivo assorbe quello radiofonico.
*9. 20. Zeller, Caveri, Brugger, Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Le regioni e gli enti locali svolgono le procedure attinenti al rilascio ed al rinnovo delle concessioni demaniali marittime utilizzate per finalità turistico-ricreative, ivi comprese la istituzione, organizzazione, gestione di porti e porticcioli turistici, e attraverso una conferenza di servizi composta dagli organi indicati nell'articolo 6, comma 3, della legge n. 494 del 1993.
9. 5. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Le regioni e gli enti locali svolgono le procedure attinenti al rilascio ed al rinnovo delle concessioni demaniali marittime utilizzate per finalità turistico-ricreative, attraverso una conferenza dei servizi composta dagli organi indicati nell'articolo 6, comma 3, della legge n. 494 del 1993.
9. 7. Pezzoli, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Le regioni e gli enti locali svolgono le procedure attinenti al rilascio ed al rinnovo delle concessioni demaniali marittime utilizzate per finalità turistico-ricettive, attraverso una conferenza dei servizi composta dagli organi indicati nell'articolo 6, comma 3, della legge n. 494 del 1993.
9. 3. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. (Portualità turistica). - 1. Ferma restando la disciplina vigente in materia portuale, le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano il piano di localizzazione dei porti turistici ricadenti nel territorio costiero di rispettiva competenza,


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nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e tenuto conto delle previsioni dei piani di coordinamento territoriale e dei piani urbanistici. La localizzazione dei porti e degli approdi turistici è determinata in relazione alle esigenze della navigazione da diporto, alla morfologia del territorio, alle esigenze di tutela ambientale e di difesa delle coste, ai programmi di sviluppo turistico delle zone retrostanti ed alla facilità di accesso e di collegamento della struttura portuale con il territorio, con priorità per gli interventi di riqualificazione di strutture portuali già esistenti.
2. Le procedure per l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di portualità turistica si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, utilizzando a tal fine prioritariamente lo strumento della conferenza di servizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
3. È fatta salva, nelle more della definizione del piano di cui al comma 1 e fino alla sua definitiva approvazione, la facoltà dei comuni di poter disporre la realizzazione dei porti e degli approdi turistici nel proprio territorio.
9. 01. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. (Modifiche all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) - 1. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso» sono aggiunte le seguenti: «residence turistico-alberghieri con 4 stelle»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «un numero di camere» sono aggiunte le seguenti: «(appartamenti per residence)»;
c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso» sono aggiunte le seguenti: «residence turistico-alberghieri con 3 stelle»;
d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «un numero di camere» sono aggiunte le seguenti: «(appartamenti per residence)»;
e) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «alberghi con 4 e 3 stelle» sono aggiunte le seguenti: «residence turistico-alberghieri con 2 stelle»;
f) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «strutture ricettive» sono aggiunte le seguenti: «ed esercizi pubblici».
g) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. I canoni di abbonamento per gli esercizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, con apertura non superiore ai nove mesi annuali, sono ridotti di venti punti percentuali.
9. 02. Zeller, Caveri, Brugger, Detomas, Widmann.