Allegato A
Seduta n. 830 del 20/12/2000

TESTO AGGIORNATO AL 21 DICEMBRE 2000


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(A.C. 5003 - sezione 3)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
SEMPLIFICAZIONE DI NORME

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulottes, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1 anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate mediante consegna di copia della scheda. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando giornalmente alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DI NORME

ART. 8.
(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8 (Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) - 1. L'articolo 109 del


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testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulottes, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato adesso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. I soggetti di cui al primo periodo, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità, conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede sono conservate per sei mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, che ne possono chiedere l'esibizione».
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono

Al comma 1, capoverso Art. 109, comma 1, sostituire le parole da: comprese quelle che forniscono fino a: non convenzionali con le seguenti: ancorché gestite senza finalità di lucro, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, caravans, mobilhome e similari, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali.
8. 4. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, capoverso Art. 109, comma 3, sostituire il quarto periodo ed il quinto fino alla parola: giornalmente con le seguenti: I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine.
8. 5 (Testo così modificato nel corso della seduta).Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.
(Approvato).

Al comma 1, capoverso Art. 109, comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , il quale assume ogni responsabilità di carattere civile e penale per le dichiarazioni sottoscritte.
8. 2. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 1, capoverso Art. 109, comma 3, sostituire il quinto periodo con il seguente: Le schede sono conservate per sei mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, che ne possono chiedere l'esibizione.
* 8. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 1, capoverso Art. 109, comma 3, sostituire il quinto periodo con il seguente:


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Le schede sono conservate per sei mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, che ne possono chiedere l'esibizione.
* 8. 6. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, capoverso Art. 109, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le schede sono valide a tutti gli effetti di legge. In casi particolari, per evidenti problemi logistici ed operativi, che lo stesso Ministro dell'interno individuerà con proprio decreto, le suddette schede-clienti possono essere conservate dal gestore per il periodo necessario alla consegna dell'istituzione interessata
8. 3. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.