Allegato A
Seduta n. 830 del 20/12/2000


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(A.C. 5003 - sezione 2)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II.
IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 7.
(Imprese turistiche e attività professionali).

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 è predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.
5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione e consulenza dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e le professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


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8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».
10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO II
IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

ART. 7.
(Imprese turistiche e attività professionali).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono imprese turistiche le attività economiche organizzate per l'esercizio di strutture ricettive, sia alberghiere che complementari, e di accoglienza, anche non convenzionale, nonché le attività economiche organizzate al fine della produzione, commercializzazione, intermediazione e gestione di prodotti, servizi, esercizi ed infrastrutture concorrenti a definire il sistema di ricettività, sia alberghiero che complementare, e quello di accoglienza.
7. 5. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, sostituire le parole da: economiche fino alla fine del comma, con le seguenti: organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di infrastrutture, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, e gli esercizi, compresi quelli di somministrazione, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, come individuati dalle linee guida.
7. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

Al comma 1, sopprimere la parola: , l'intermediazione.
7. 6. Edo Rossi.

Al comma 1, sopprimere le parole: compresi quelli di somministrazione.
7. 7. Edo Rossi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'effettuazione dell'at tività di somministrazione di alimenti e bevande è sempre necessaria l'iscrizione al REC, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
7. 4. Pezzoli, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

Al comma 5 sopprimere le parole: e consulenza.
7. 8. Edo Rossi.
(Approvato).


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Al comma 10 sopprimere le parole: , nonché le associazioni pro loco,
7. 9. Edo Rossi.

Al comma 10, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
*7. 2. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 10, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
*7. 3. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Collavini.