Allegato A
Seduta n. 830 del 20/12/2000


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PROPOSTE DI LEGGE: S. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: PAPPALARDO ED ALTRI; MICELE ED ALTRI; WILDE E CECCATO; COSTA ED ALTRI; GAMBINI ED ALTRI; POLIDORO ED ALTRI; ATHOS DE LUCA; DEMASI ED ALTRI; LAURO ED ALTRI; TURINI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO (APPROVATE IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (5003) E DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PERETTI; CARLI; CONTE; FONTAN ED ALTRI; BONO ED ALTRI; DE MURTAS E MELONI; MUSSOLINI; CASCIO; COLLAVINI ED ALTRI; SCHMID; TUCCILLO; CARLESI ED ALTRI (765-1082-1087-1179-2001-2141-2193-2276-3308-3554-4318-4849)

(A.C. 5003 - sezione 1)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica).

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui sopra. I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la Conferenza unificata. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categorie interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.


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EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6 (Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica) - 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, attuare una politica nazionale del turismo e per fare fronte agli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, è istituito un apposito fondo di cofinanziamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 13. La Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di ripartire le risorse del fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli enti regionali partecipanti predisporranno piani di intervento finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi comprese le promozioni per l'istituzione dei sistemi turistici locali, di cui all'articolo 5 della presente legge, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione. Gli interventi finanziabili sono quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, anche nei casi in cui i soggetti proponenti non fossero costituiti dai sistemi turistici locali.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6 - 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica e per fare fronte agli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, è istituito un apposito fondo di cofinanziamento presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dal successivo articolo 12.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ripartire le risorse del fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Gli enti regionali partecipanti, predisporranno piani di intervento finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi comprese le promozioni per l'istituzione dei sistemi turistici locali, di cui all'articolo 5 della presente legge, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione.
4. Gli interventi finanziabili sono quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, anche nei casi in cui i soggetti proponenti non fossero costituiti dai sistemi turistici locali.
6. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti. Carlesi.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ripartire le risorse del fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Gli enti regionali partecipanti predisporranno piani di intervento finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi comprese le promozioni per l'istituzione dei sistemi turistici locali, di cui all'articolo 5 della presente legge, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.
6. 2. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.


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Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione.
6. 3. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: promozione aggiungere le seguenti: sui mercati turistici internazionali.
6. 5. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Gli interventi finanziabili sono quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, anche nei casi in cui i soggetti proponenti non fossero costituiti dai sistemi turistici locali.
6. 4. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.