Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 829 del 19/12/2000
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...
Si riprende la discussione del disegno di legge n. 7459.

(Ripresa esame degli articoli - A.C. 7459)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Copercini 7.1, Pisapia 7.5 e Parenti 7.7.

GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci apprestiamo a votare l'articolo 7 del decreto-legge, che viene definito come una norma interpretativa. In realtà, si tratta di eliminare dall'ordinamento una norma, approvata dal Parlamento il 3 febbraio 1999, con la quale si rendeva possibile il giudizio abbreviato anche in presenza di un reato punito con l'ergastolo.
La strada seguita è quella di ritenere che la norma, così come era stata scritta, riguardasse esclusivamente i reati puniti con l'ergastolo e non, viceversa, quelli puniti con l'ergastolo e con l'isolamento diurno. Pertanto, quella che viene definita una norma interpretativa si risolve in questo tipo di soluzione: d'ora in poi si dovrà ritenere che la norma si applichi solo ai reati puniti con l'ergastolo senza isolamento diurno, mentre nel caso di isolamento diurno vi è una nuova norma in base alla quale è possibile il rito abbreviato, ma con l'unico effetto di escludere l'isolamento diurno.
Credo che nessuno abbia mai pensato che la norma scritta da questo Parlamento...

PRESIDENTE. Colleghi, per piacere. Onorevole Giannotti!

GAETANO PECORELLA. ...si riferisse solo ad alcune ipotesi di ergastolo. Pertanto, la norma interpretativa in realtà è una modalità attraverso la quale si tende a poter applicare retroattivamente... Signor Presidente, stiamo esaminando una questione che intacca un principio non solo costituzionale, ma anche storico,


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quello della irretroattività della norma penale più sfavorevole. Se, di fronte a tale questione, l'interesse è scadente o poco sentito, non vedo che cosa possa fare questo Parlamento, nel momento in cui si rischia di mettere in discussione uno dei principi fondamentali del nostro diritto.
Credo che su questa norma sia estremamente opportuno tornare a riflettere, perché la Corte costituzionale non potrà non dichiararla incostituzionale appena le sarà sottoposta. È una norma retroattiva in senso sfavorevole all'imputato, perché, attraverso il meccanismo veramente...

PRESIDENTE. Onorevole Dameri, la richiamo all'ordine per la prima volta. Onorevole Fredda, la richiamo all'ordine per la prima volta. Onorevole Pistone, prenda posto, per piacere. Onorevole Di Fonzo, la richiamo all'ordine per la prima volta. Onorevole Ferrari, la richiamo all'ordine per la prima volta. Onorevole Soro, per cortesia prenda posto. Prego, onorevole Pecorella.

GAETANO PECORELLA. Stavo dicendo che il Parlamento, non solo nel 1988, quando il codice fu approvato, ma anche nel 1999, quando tornò su questo punto, ha ritenuto di introdurre una norma che consentisse il giudizio abbreviato in tutti i casi di reati puniti con l'ergastolo. Oggi, attraverso una norma cosiddetta interpretativa, si rende possibile...

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari, la richiamo all'ordine per la seconda volta.
Mi scusi, onorevole Pecorella. Non so come dirvelo, colleghi.

GAETANO PECORELLA. Grazie, Presidente.
Attraverso questa norma interpretativa in realtà si tende o si cerca di applicare retroattivamente una norma più sfavorevole all'imputato. Credo questo non sia ammissibile, non solo alla luce della Costituzione, ma anche come principio storico del nostro ordinamento mai violato nemmeno sotto i regimi autoritari. Credo valga la pena di tornare a riflettere: esiste effettivamente per certi reati gravissimi l'esigenza che almeno allo stato possa essere applicata anche la pena perpetua, ma esiste anche l'esigenza di non violare un principio costituzionale. Probabilmente esistono soluzioni che garantiscono la compatibilità tra un'esigenza e l'altra, quindi, proprio per riesaminare nel Comitato dei nove tali soluzioni alternative, chiedo l'accantonamento degli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Sulla richiesta di accantonamento, nel tentativo di trovare sul piano interpretativo una soluzione diversa da quella qui adottata, avanzata dall'onorevole Pecorella, darò la parola ad un oratore contro e uno a favore.

PIETRO CAROTTI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI. Mi esprimo senza pregiudizio rispetto all'opinione del presidente della Commissione e del relatore, ma sono assolutamente contrario alla richiesta di accantonamento soprattutto in base alle motivazioni che sono state argomentate, come sempre brillantemente, dall'onorevole Pecorella, ma che hanno uno scarso fondamento di tipo giuridico soprattutto sul tema fondamentale della pretesa disparità di trattamento della retroattività della norma interpretativa.
Segnalo che, nel testo entrato in vigore il 2 gennaio 2000, era stata prevista la possibilità di sostituire la pena dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trenta. Peraltro, non era una novità perché questa previsione era contenuta nei lavori della legge delega del 1987 ed è stata poi tradotta in norma nel codice entrato in vigore nel 1989 che ebbe la censura della Corte Costituzionale, non per il merito ma semplicemente per eccesso di delega. Quindi, non è stato introdotto nulla di nuovo o di sconvolgente. Nel momento in cui il legislatore


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(non è l'opinione personale di chi è stato relatore ma del legislatore che si autointerpreta) stabilisce che nella previsione dell'ergastolo non era contenuta anche l'ulteriore pena dell'isolamento diurno, non è lecito sotto il profilo scientifico discutere sulla possibilità di interpretare nel senso letterale e ristretto la previsione della norma disegnata nella legge n. 499 del 1999.
L'argomento successivo che potrebbe apparire anche più suggestivo a proposito della conversione della pena dell'ergastolo per alcune tipologie di reato con isolamento diurno, eliminando solo quest'ultima sanzione, in realtà non determina in alcun modo l'abbattimento del trattamento paritario e meno che mai dell'incidenza sull'applicazione di una legge successiva più sfavorevole perché, come l'onorevole Pecorella converrà, vi sono meccanismi di compensazione che consentono, per coloro che, a nostro parere, hanno finora erroneamente interpretato la legge, di ritornare alla decisione sull'applicabilità o meno del rito abbreviato.
Quindi, credo che il problema, in termini di scelta politica, sia se approvare o no. Non ci sono ragioni per tornare su una norma che, a mio giudizio, resta in vigore, va applicata ed interpretata. Sulla sua entità e portata si può essere d'accordo o meno, ma non ritengo che vi siano motivi politici o scientifici per tornare a ripensare su una norma già elaborata. Abbiamo completato la riunione del Comitato dei nove appena 20 minuti fa e non vi sono ragioni, a mio giudizio, per accedere alla richiesta dell'onorevole Pecorella.

GIOVANNI MARINO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, i deputati del gruppo di Alleanza nazionale sono favorevoli alla proposta dell'onorevole Pecorella di accantonare provvisoriamente l'esame dell'articolo 7. Vorrei ricordare ai colleghi che gli articoli 7 e 8 concernono il problema fondamentale (o uno dei problemi fondamentali) del disegno di legge. Ritengo che un'ulteriore riflessione possa portare ad una più completa valutazione dei problemi posti dall'articolo 7. Per i motivi esposti, siamo favorevoli alla proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti...

ELIO VITO. Sentiamo il presidente della Commissione!

PRESIDENTE. Non è necessario; il presidente della Commissione non ha chiesto di parlare né lo ha fatto il relatore.
Passiamo ai voti.
Pongo in votazione la proposta di accantonamento degli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8 del disegno di legge.
Per facilitare il computo dei voti, dispongo che la votazione sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.
(È respinta).

La Camera respinge per 107 voti di differenza.
Passiamo nuovamente alla votazione degli identici emendamenti Copercini 7.1, Pisapia 7.5 e Parenti 7.7.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, con tutta la stima per l'onorevole Carotti, ho difficoltà a comprendere come quest'ultimo (ricordiamo che la legge del 2000, nonché la norma transitoria di sei mesi dopo, portano il suo nome) possa essere favorevole all'abrogazione della legge stessa. D'altra parte, ho l'impressione che il problema che concerne l'onorevole Carotti riguardi l'intero Parlamento.
È evidente che con gli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame abroghiamo l'articolo 442 del codice di procedura penale e la norma transitoria di sei mesi successiva.


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Con tali norme si era ritenuto, per l'efficienza della giustizia, di operare il giudizio abbreviato - con la pena dell'ergastolo commutata in trenta anni di carcere - per compensare la non utilizzabilità del contraddittorio; ciò avrebbe portato ad una maggiore efficienza della giustizia. Per lo stesso motivo, sei mesi dopo si abrogò la legge in questione, ivi compresa la norma transitoria.
Signor Presidente, tutto ciò porta alle disparità di trattamento che con l'articolo 442 citato (e con la norma transitoria) si volevano correggere, ma porta altresì ad ulteriori disparità di trattamento; senza contare che tutti i processi in corso (sia nella fase del giudizio preliminare, sia nella fase del primo o del secondo grado di giudizio) torneranno indietro e si dovrà ricominciare daccapo: non a caso è stato previsto l'allungamento dei termini di custodia cautelare.
Mi chiedo: in base a quale principio di efficienza della giustizia si è divisata una tale norma? La legge del gennaio 2000 e la successiva norma transitoria di almeno sei mesi successiva sono state votate alla quasi unanimità dalla Camera e dal Senato. Mi chiedo, dunque, quale sia la ragione per cui, dopo soltanto sei mesi, si cambi di nuovo; mi chiedo, altresì, quale sia l'autorevolezza di uno Stato che cambia le regole del gioco ogni sei mesi; mi chiedo, infine, quale sia l'efficacia di una giustizia che rimangia le sue decisioni e - diciamo così - si suicida ogni sei mesi. Come si pongono le basi di uno Stato di diritto, se ogni sei mesi vengono approvate norme formali diverse, che in pratica annullano i diritti che sono stati legittimamente esercitati quando era in vigore la legge precedente?
Infatti, coloro che hanno chiesto il giudizio abbreviato in virtù del principio dell'efficienza della giustizia, e sono stati a ciò incentivati, oggi si vedono negare quel diritto che hanno legittimamente esercitato, in quanto devono ricominciare da capo il processo e da quel momento ricominciano a decorrere i termini di custodia cautelare.
Ecco, credo veramente che almeno per questa parte (lasciamo perdere, infatti, la questione della separazione, che non sarà applicata da nessuno) abbiamo scritto una norma che avrà l'effetto di distruggere quel minimo di garanzia dello Stato di diritto, che tale voglia chiamarsi, il quale ponga le regole e le rispetti; sicuramente è messa gravemente in discussione l'efficienza di una giustizia che si distrugge da sola ogni sei mesi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, credo sia necessario fare alcune considerazioni, con estrema pacatezza e con il massimo spirito costruttivo, sull'articolo 7 e conseguentemente sull'articolo 8, che è norma transitoria.
In primo luogo, non si tratta di una norma di interpretazione autentica, ma di una vera e propria retromarcia, anzi della sconfessione di un provvedimento approvato a larghissima maggioranza - e all'unanimità dal centrosinistra - non più tardi di un anno fa; una norma approvata per evitare la scarcerazione per decorrenza dei termini degli imputati e per accelerare i tempi della giustizia.
Seconda considerazione: non credo, dal punto di vista dei principi di uno Stato di diritto, che l'esecutivo possa dare un'interpretazione autentica rispetto ad un provvedimento approvato dal Parlamento. Si viola così il principio base di ogni Stato democratico, quello della divisione dei poteri.
Terza considerazione: perché onorevoli colleghi, era stata approvata la norma che modificava il rito abbreviato? Perché da un lato un dibattimento, specie in processi di criminalità organizzata, comporta una durata del procedimento di tre o quattro anni, mentre lo stesso processo, con il giudizio abbreviato, dura non più di sei mesi. Il che significa un'efficienza maggiore della giustizia, una possibilità concreta di realizzare una giustizia davvero garantista, come in effetti sta avvenendo


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in questo momento, mentre l'approvazione di questa nuova norma - contraddittoria, ripeto, rispetto a quanto il Parlamento ha approvato un anno fa - rischia di annullare questi risultati. Proprio recentemente, un bravissimo giornalista del Corriere della Sera, Paolo Biondani, ha fatto una verifica presso il tribunale di Milano riscontrando che finalmente, dopo numerosi anni, vi è stata un'inversione di tendenza rispetto all'andamento e all'efficienza della giustizia. Per la prima volta i processi di cui si è concluso il dibattimento sono più numerosi di quelli che sono arrivati al dibattimento e l'articolo è per la prima volta diminuito in maniera significativa. Con gli articoli 7 e 8 rischiamo di tornare alla situazione precedente.
Quarto punto: la sconfessione della scelta legislativa di un anno fa, che derivava da una profonda riflessione svolta sia in Commissione sia in Assemblea è la conseguenza di comprensibili e giustificabili situazioni emotive delle vittime dei reati anche particolarmente gravi, ma anche da decisioni demagogiche e controproducenti della maggioranza rispetto all'obiettivo dell'efficienza della giustizia; e questo è inaccettabile. Si torna ancora una volta, purtroppo, alla logica dell'emergenza.
Quinta questione: il provvedimento, di per sé, è frutto di schizofrenia, perché si cerca, attraverso uno strumento di interpretazione autentica, di ripristinare nel nostro paese la pena dell'ergastolo, proprio quando il Governo fa suo un provvedimento di modifica del codice penale atteso da decenni che abolisce questa pena, il «fine pena: mai», che speravamo fosse definitivamente cancellato dal nostro ordinamento. Ma al di là del giudizio di merito, vorrei, senza alcuna enfasi, eliminare alcuni dubbi. Già da oggi l'articolo 73 del codice penale prevede, al secondo comma, che quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve essere inflitta la pena della reclusione non inferiore a 24 anni, si applica la pena dell'ergastolo. Sarebbe quindi bastato applicare questa norma senza eliminare la possibilità di procedere con giudizio abbreviato per determinati reati per eliminare parte dei problemi cui ho accennato.
Questi i motivi per cui annuncio che voteremo a favore della soppressione dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, la cosa più stupefacente di tutta la vicenda è che questo provvedimento è stato emanato in seguito allo scandalo suscitato nel paese dalle scarcerazioni facili. La risposta del Governo è stata l'emanazione di un decreto-legge che modifica la legge approvata sei mesi fa e che interviene sulla questione delle scarcerazioni facili, prevedendo le carcerazioni lunghe. A me non sembra affatto una risposta all'emergenza che si era creata.
Noi in questo Parlamento, sebbene pochi, abbiamo sempre cercato di far capire che le risposte emergenziali sono sbagliate, perché costringono a modificare periodicamente la legislazione vigente, non danno regole certe e impediscono al sistema di funzionare a dovere anche sotto il profilo dell'efficacia: lo abbiamo detto e ripetuto. Tuttavia, questo Governo ci aggiunge del suo: risponde ad un'emergenza «fiorita» nel giro di qualche settimana con un provvedimento che non risponde affatto a quella emergenza, ma addirittura la nega, perché con la modifica introdotta avremo maggiori possibilità di scarcerazioni facili e non minori. Infatti, una volta che si sarà arrivati alla carcerazione essa sarà più lunga, ma fino al momento della sentenza definitiva con questo provvedimento si facilita la possibilità che criminali o presunti tali escano dal carcere anzitempo e possano tornare ad essere uccel di bosco.
In questo decreto-legge vi è tutto l'atteggiamento semplicistico e semplicione di un Governo che non è in grado di imporre all'opinione pubblica la serietà della sua determinazione, forse proprio perché non ha alcuna determinazione, in quanto si


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tratta di un Governo che oscilla tra la riaffermazione di canoni giustizialisti ed il tentativo di arrivare a stabilire le regole di uno Stato di diritto.
Ci troviamo quindi di fronte ad una situazione purtroppo consueta, ma che giudico inconsueta sotto il profilo della risposta suggerita. Invito quindi il Governo a rivedere la sua posizione e mi auguro che la maggioranza riesca ad essere bipartisan in questo Parlamento nella difesa delle regole dello Stato di diritto - che vuol dire anche difesa dell'efficacia - e voti a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mancuso, al quale ricordo che ha un minuto a sua disposizione. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, un minuto semplicemente per dire che lo strumento tecnico attraverso il quale si vorrebbe pervenire ai risultati negativi che i colleghi hanno lumeggiato è usato impropriamente. Intendo dire che la legge cosiddetta interpretativa nel nostro ordinamento è soltanto quella che chiarisce non in maniera innovativa il contenuto di una norma antecedente. Nel caso di cui si tratta, questo effetto minore è escluso dalla stessa dizione della norma là dove si legge che esso «deve intendersi» in un certo modo.
Questo è un fatto costitutivo e quindi innovativo. La funzione della norma quindi è quella di alterare, a danno dell'indagato, una posizione più favorevole e quindi urta contro il divieto della norma penale e contro il divieto della norma costituzionale, per tacere che urta anche nei confronti dell'ordinamento internazionale e della normativa sui diritti di libertà dell'individuo. Va assolutamente esclusa per dignità del paese!

PRESIDENTE. Onorevole Pecorella, aveva chiesto di parlare sull'ordine dei lavori?

GAETANO PECORELLA. Presidente, ero intervenuto per chiedere l'accantonamento ...

PRESIDENTE. Sì, lo ricordo.

GAETANO PECORELLA. ... ma non ho espresso la mia opinione sugli identici emendamenti Copercini 7.1, Pisapia 7.5 e Parenti 7.7.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Pecorella, ma dopo aver detto che era contrario e averne spiegato i motivi, ha concluso chiedendo l'accantonamento.

GAETANO PECORELLA. Come ritiene lei, Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Pecorella, vista la sua autorevolezza, le potrei dare nuovamente la parola, ma comunque mi pare che lei abbia già espresso la sua opinione, tanto che molti colleghi hanno condiviso la sua contrarietà sugli emendamenti.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Copercini 7.1, Pisapia 7.5 e Parenti 7.7, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 269
Votanti 236
Astenuti 33
Maggioranza 119
Hanno votato
50
Hanno votato
no 186
Sono in missione 52 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantovano 7.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.


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Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 267
Votanti 258
Astenuti 9
Maggioranza 130
Hanno votato
59
Hanno votato
no 199
Sono in missione 51 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 7.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 273
Votanti 262
Astenuti 11
Maggioranza 132
Hanno votato
72
Hanno votato
no 190
Sono in missione 51 deputati).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 7.6.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Presidente, desidero anzitutto far presente che in questo mio emendamento c'è un errore materiale perché esso si riferisce all'articolo 72 del codice penale e non del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Pisapia.

GIULIANO PISAPIA. Questo emendamento rappresenta un tentativo di limitare i danni. Infatti l'articolo 72 del codice penale prevede due ipotesi di ergastolo con isolamento diurno. La prima ipotesi riguarda il caso in cui si proceda per due reati la cui pena edittale prevista è quella dell'ergastolo. La seconda ipotesi dell'articolo 72 contempla invece il caso in cui vi sia un procedimento relativo ad un reato per il quale è prevista la pena dell'ergastolo e ad altro reato per il quale è prevista una pena superiore ai cinque anni.
Credo che con questo emendamento si possano almeno limitare i danni ed evitare in parte le incongruenze cui si è fatto cenno in precedenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Presidente, desidero esprimere la mia adesione convinta all'emendamento Pisapia 7.6. Nella sostanza, si rende impossibile il giudizio abbreviato con uno sconto di pena anche nell'ipotesi in cui vi siano reati non gravi e per i quali può essere applicato l'isolamento diurno nel limite di due mesi. In altre parole, si fa dipendere l'impossibilità di un giudizio abbreviato con uno sconto ragionevole della pena dalla seguente piccola differenza: in un caso non vi è l'isolamento diurno per due mesi mentre nell'altro può esservi. A me pare che, in presenza di due ergastoli, si possa ragionevolmente arrivare alla conclusione che l'Assemblea ha da poco approvato, ma in questo caso non si può assolutamente giustificare l'esclusione della possibilità del rito abbreviato e della riduzione della pena a trent'anni.
Inviterei l'Assemblea a ragionare sulla disparità grave che si genera tra chi si sia reso responsabile di un reato e di un altro reato non grave e chi, invece, si sia reso responsabile di un solo reato per il quale è previsto l'ergastolo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 7,6, nel testo corretto, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.


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Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 289
Votanti 284
Astenuti 5
Maggioranza 143
Hanno votato
105
Hanno votato
no 179
Sono in missione 52 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 7.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 298
Votanti 288
Astenuti 10
Maggioranza 145
Hanno votato
95
Hanno votato
no 193
Sono in missione 52 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 7.015 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 300
Votanti 247
Astenuti 53
Maggioranza 124
Hanno votato
239
Hanno votato
no 8
Sono in missione 51 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Copercini 8.1 e Pisapia 8.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 300
Votanti 288
Astenuti 12
Maggioranza 145
Hanno votato
100
Hanno votato
no 188
Sono in missione 51 deputati).

Onorevole relatore, prima di passare alla votazione del subemendamento Parenti 0.8.15.1, ho bisogno di un chiarimento. Nell'emendamento 8.15 della Commissione si fa riferimento all'entrata in vigore della presente legge: si intende il disegno di legge di conversione?

ANTONIO BORROMETI, Relatore. No, Presidente, le parole «della presente legge» devono essere così sostituite: «del presente decreto-legge».

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Parenti 0.8.15.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 301
Votanti 298
Astenuti 3
Maggioranza 150
Hanno votato
112
Hanno votato
no 186
Sono in missione 51 deputati).


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Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.15 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Questa norma transitoria crea problemi che probabilmente saranno difficilmente risolvibili. Trattandosi di norma interpretativa se, ad esempio, nel giudizio di Cassazione sarà stata impugnata la parte relativa all'abbreviato, la Cassazione dovrà revocare il già concesso beneficio, oppure no? Questo è soltanto uno dei tanti problemi posti da una norma transitoria scritta in modo poco chiaro che, per una serie di imputati, comporta la perdita di beneficio, anche in relazione al fatto che il giudizio sia terminato un giorno prima o un giorno dopo dell'entrata in vigore di questo decreto-legge. Infatti, vi saranno molte situazioni, in cui manca solamente la pronuncia della sentenza, nelle quali si avrà la revoca del beneficio; ve ne saranno altre, invece, in cui la pronuncia è intervenuta poco prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, per cui i soggetti godranno del beneficio della riduzione di pena. Se questa non è un'ingiustizia sostanziale, chiedo all'onorevole Carotti, che è così convinto che si tratti di una buona soluzione, se nel giorno in cui ha chiesto a quest'Assemblea di approvare la sua riforma, veramente pensasse che si dovesse distinguere tra reato punito con il solo ergastolo e reato punito con ergastolo ed isolamento diurno. Con queste disposizioni stiamo commettendo un'ingiustizia nei confronti di molte persone.

ANTONIO BORROMETI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, prima di darle la parola ho bisogno di un chiarimento perché continuo a non capire. Nel primo comma si fa riferimento al termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge: è così? Questa è una norma innovativa, che concede la facoltà di revocare la richiesta entro un termine già scaduto.
Scusate, non voglio entrare nel merito, perché sono questioni di competenza della Commissione, ma mi pare che dobbiamo scrivere norme che abbiano un qualche senso, nei limiti del possibile. Spiegatevi tra voi.
Allora, onorevole relatore, mi può dare una spiegazione affinché si predisponga una norma che abbia un significato?

ANTONIO BORROMETI, Relatore. Signor Presidente, sostanzialmente la Commissione ha riscritto, ma soltanto sul piano formale, la norma transitoria già contenuta nel testo del decreto-legge. Siccome si fa riferimento, appunto, a una norma transitoria, si parla di processi penali in corso alla data di entrata in vigore non «della presente legge», ma «del decreto-legge». Non so se siano trascorsi i trenta giorni...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole relatore, mi segua. Il decreto-legge è del 24 novembre e, pertanto, il 24 dicembre scade il termine di trenta giorni: entro questa data la legge di conversione non verrà approvata. A questo punto, stiamo garantendo un diritto entro un termine che sarà già scaduto quando la legge entrerà in vigore.

ANTONIO BORROMETI, Relatore. Presidente, possiamo anche modificare il termine. In tal caso, chiederei l'accantonamento dell'emendamento 8.15 della Commissione, in modo da riscriverlo, appunto, modificando il termine suddetto.

PRESIDENTE. Consiglierei allora di accantonare tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 8, in modo che troviate una formulazione adeguata.
Non essendovi obiezioni, i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 8 s'intendono accantonati.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici


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emendamenti Copercini 9.1 e Saponara 9.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 309
Votanti 307
Astenuti 2
Maggioranza 154
Hanno votato
102
Hanno votato
no 205
Sono in missione 51 deputati).

Passiamo all'emendamento Parenti 9.2.

TIZIANA PARENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 9.2 perché avevo interpretato male l'articolo 9; rileggendolo meglio, mi sono accorta di essermi sbagliata.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo all'emendamento Copercini 10.1.

PIERLUIGI COPERCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantovano 10.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 302
Votanti 301
Astenuti 1
Maggioranza 151
Hanno votato
99
Hanno votato
no 202
Sono in missione 51 deputati).

Passiamo all'emendamento Pisapia 10.4.

GIULIANO PISAPIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 10.4 in quanto esso era riferito al testo del decreto-legge, che viene modificato dalla Commissione in sede di conversione.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Parenti 10.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 303
Votanti 260
Astenuti 43
Maggioranza 131
Hanno votato
67
Hanno votato
no 193
Sono in missione 51 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gazzilli 10.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.


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Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 303
Votanti 292
Astenuti 11
Maggioranza 147
Hanno votato
98
Hanno votato
no 194

Sono in missione 51 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantovano 10.9 (Nuova formulazione), accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 296
Votanti 283
Astenuti 13
Maggioranza 142
Hanno votato
262
Hanno votato
no 21

Sono in missione 51 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantovano 10.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 303
Votanti 302
Astenuti 1
Maggioranza 152
Hanno votato
105
Hanno votato
no 197

Sono in missione 51 deputati).

Passiamo all'emendamento Saraceni 10.12.

ANTONIO BORROMETI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI, Relatore. Signor Presidente, vorrei formulare un invito al ritiro degli emendamenti Saraceni 10.12 e 10.8, che sostanzialmente possono considerarsi superati dall'accoglimento dell'emendamento Saraceni 10.20, nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Onorevole Saraceni, è d'accordo?

LUIGI SARACENI. Sì, Presidente, ritiro entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Saraceni.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Saraceni 10.20, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (
Vedi votazioni).
(Presenti 298
Votanti 294
Astenuti 4
Maggioranza 148
Hanno votato
293
Hanno votato
no 1
Sono in missione 51 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Simeone 10.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.


Pag. 20


Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 297
Votanti 293
Astenuti 4
Maggioranza 147
Hanno votato
99
Hanno votato
no 194
Sono in missione 51 deputati).

Passiamo all'emendamento Saraceni 10.10.

LUIGI SARACENI. Presidente, ritiro sia il mio emendamento 10.10 sia il successivo 10.11.

PRESIDENTE. Sta bene.

GIULIANO PISAPIA. Presidente, anch'io ritiro il mio emendamento 10.16.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Simeone 10.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 302
Votanti 294
Astenuti 8
Maggioranza 148
Hanno votato
88
Hanno votato
no 206
Sono in missione 51 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Simeone 10.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 302
Votanti 293
Astenuti 9
Maggioranza 147
Hanno votato
87
Hanno votato
no 206
Sono in missione 51 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantovano 10.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 303
Votanti 288
Astenuti 15
Maggioranza 145
Hanno votato
88
Hanno votato
no 200
Sono in missione 51 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 11.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 301
Votanti 300
Astenuti 1
Maggioranza 151
Hanno votato
100
Hanno votato
no 200
Sono in missione 51 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Mantovano 11.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.


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Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 301
Votanti 298
Astenuti 3
Maggioranza 150
Hanno votato
98
Hanno votato
no 200
Sono in missione 51 deputati).

Passiamo all'emendamento Copercini 12.1.

PIERLUIGI COPERCINI. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Parenti 12.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 303
Votanti 291
Astenuti 12
Maggioranza 146
Hanno votato
98
Hanno votato
no 193
Sono in missione 51 deputati).

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.
Onorevole relatore, qual è la formulazione corretta dell'emendamento 8.15 della Commissione?

ANTONIO BORROMETI, Relatore. Presidente, la formulazione è quella che le avevo poc'anzi proposto. L'emendamento 8.15 va letto nel modo seguente: «Nei processi penali in corso alla data in vigore del presente decreto-legge (...)». Il termine di trenta giorni si riferisce ovviamente alla legge di conversione: quindi, i trenta giorni sono riferiti alla legge di conversione...

PRESIDENTE. Quindi, il primo riferimento è al decreto-legge; il secondo è alla «presente legge»...

ANTONIO BORROMETI, Relatore. Si tratta della legge di conversione.

PRESIDENTE. Sì, la legge di conversione.
E il terzo riferimento?

ANTONIO BORROMETI, Relatore. È alla legge di conversione.

PRESIDENTE. Anche questo riferimento è alla «presente legge».

LUIGI SARACENI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Come ho già avuto modo di segnalare al relatore, nel comma 2 dell'emendamento 8.15 della Commissione vi è un errore di stampa (lo specifico perché altrimenti poi si crea una gran confusione): al primo periodo del comma 2, dopo le parole «Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 1 (...)», il riferimento non è all'articolo 1, ma all'articolo 7, perché altrimenti non si capisce assolutamente nulla.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

ANTONIO BORROMETI, Relatore. È proprio un errore di stampa, Presidente! L'articolo 1, infatti, non c'entra nulla.

PRESIDENTE. Va bene (Commenti).
Onorevole relatore, lei mi deve dire una cosa e precisa, è chiaro?

ANTONIO BORROMETI, Relatore. Il riferimento è al comma 1.


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PRESIDENTE. Rileggo il comma 2 dell'emendamento 8.15 della Commissione: «Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui al comma 1, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 (...).
È così?
Colleghi, poiché mi pare che non siete preparati su tale questione, sospendo l'esame di questo emendamento, di modo che possiate rifletterci meglio per poi fornirmi il testo.
Passiamo ai voti.

ANTONIO BORROMETI, Relatore. Mi permetto di insistere, signor Presidente.

PIERO FASSINO, Ministro della giustizia. No!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Copercini13.1 e Parenti 13.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 307
Votanti 291
Astenuti 16
Maggioranza 146
Hanno votato
96
Hanno votato
no 195
Sono in missione 51 deputati).

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Mantovano 13.01 è stato dichiarato inammissibile.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Copercini 14.1, Pisapia 14.2 e Parenti 14.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 311
Votanti 309
Astenuti 2
Maggioranza 155
Hanno votato
102
Hanno votato
no 207
Sono in missione 51 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Copercini 15.1, Pisapia 15.2 e Parenti 15.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 306
Votanti 304
Astenuti 2
Maggioranza 153
Hanno votato
105
Hanno votato
no 199
Sono in missione 51 deputati).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARLO GIOVANARDI (ore 12.16)

PRESIDENTE. Ricordo che anche l'articolo aggiuntivo Mantovano 15.01 era stato dichiarato inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Copercini 16.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Questa disposizione è diretta a introdurre strumenti di controllo nei confronti di imputati agli arresti domiciliari. Ora, ci sono due situazioni che vanno esaminate. La prima è riferita all'intero articolo ed è collegabile in particolare al comma 1-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale. In


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questo caso, la custodia cautelare in carcere viene sostituita da misure diverse laddove vi sia la possibilità di effettuare il controllo delle prescrizioni imposte all'imputato. Questo significa che i criteri tradizionali, cioè che la detenzione non carceraria sia consentita laddove non vi sia pericolo di fuga o un pericolo attenuato e così via, siano determinati e condizionati dal fatto che sia possibile o non possibile effettuare dei controlli. Questo comporterà delle disparità di trattamento assolutamente casuali perché avremo una situazione in cui vi sarà un maggior numero di poliziotti e allora sarà possibile concedere gli arresti domiciliari, mentre avremo un'altra situazione con un minor numero di poliziotti e allora gli arresti domiciliari non si potranno dare. Infatti, il meccanismo è proprio questo: il giudice deve tenere conto non delle condizioni richieste ai fini della misura cautelare, ma delle possibilità di controllo le quali non dipendono evidentemente dall'imputato il quale potrà dare garanzie che non fugge e altro, ma dipendono dalla situazione ambientale, dal numero dei poliziotti destinati a tale servizio o da altre condizioni analoghe. Credo che questo determini una disparità di trattamento assai grave semplicemente in relazione a circostanze estranee alla personalità e al pericolo di inquinamento probatorio e così via. Per i motivi suesposti, appoggio decisamente l'emendamento Copercini 16.1 per quanto riguarda la soppressione del comma 1-bis.
L'emendamento Copercini 16.1 riguarda l'intero articolo, vale a dire anche il famoso braccialetto elettronico. La norma stabilisce che vi siano procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Questo comporta che si possano usare - visto che la legge non prevede quali siano - strumenti elettronici di qualunque tipo, che potrebbero condizionare la vita privata (potrebbe trattarsi di una televisione inserita in casa). Tutto ciò, francamente, se la legge non lo prevede, incide sulla libertà personale anche eventualmente di altre persone che si trovino a convivere. È per questo che in questa forma e con queste modalità non credo si possa accettare l'intrusione nella vita privata senza una tassativa identificazione di quali sono gli strumenti tecnici e gli strumenti elettronici di controllo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, le ragioni che suggeriscono la soppressione dell'articolo 16 sono state già rese evidenti dall'onorevole Pecorella: noi non siamo contro l'utilizzazione del braccialetto elettronico o di altri sistemi tecnici, purché siano congrui e studiati per la bisogna. Prendere qualche norma da un progetto di legge studiato in altra sede e con altro titolo, inserirla in questo ambito senza alcuna specificazione, come avviene con il decreto-legge in esame per quasi tutti gli articoli, significa avere un provvedimento omnibus senza alcuna possibilità di applicazione pratica. In particolare, nel momento in cui la strumentazione elettronica, per esempio il braccialetto, non è codificata nei minimi particolari, essa si presta addirittura ad abusi. Questo è il senso dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, l'articolo 16 riguarda la delicata questione del braccialetto elettronico e pone problemi diversi, innanzitutto quello di conciliare le esigenze di carattere processuale e di sicurezza dei cittadini con il rispetto della dignità dei detenuti. Personalmente sono favorevole alla sperimentazione di tale mezzo di controllo, che ha avuto risultati positivi, per esempio, in Svizzera e in Inghilterra, come il Comitato carceri della Commissione giustizia ha potuto verificare direttamente, anche perché si prevede il consenso del detenuto. Tuttavia, il presupposto (che non è, però, quello del provvedimento del Governo) deve essere


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quello di considerare tale strumento di controllo come un mezzo per aumentare le misure alternative al carcere e i casi di arresto domiciliare. L'articolo 16, invece, va in senso diametralmente opposto: ecco perché voteremo a favore dell'emendamento soppressivo in esame.
In proposito, mi permetto di fare riferimento anche al nostro successivo emendamento 16.6 che va nel senso da noi auspicato: prevedere che non possa essere disposta la misura della custodia in carcere quando vi siano alcune esigenze cautelari che possono essere tutelate mediante gli strumenti di controllo elettronici e tecnici. L'obiettivo dovrebbe essere quello di ricorrere in misura minore al carcere, tenendo conto delle esigenze processuali e della doverosa tutela del diritto alla sicurezza dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, come giustamente ricordava il collega Pecorella, la norma in esame consente un'alternativa alla custodia cautelare in carcere in presenza della possibilità di controllo con strumenti elettronici o tecnici. Giustamente, il collega Pecorella ricordava che il riferimento è, più che alle esigenze cautelari o non, alla possibilità o meno di adottare queste misure elettroniche e tecniche in funzione del numero di poliziotti a disposizione; di più, onorevole Pecorella, perché la norma non fa espresso riferimento al caso in cui vi sia un sufficiente organico che consenta l'applicazione degli strumenti elettronici e tecnici, ma prevede qualcos'altro. La norma fa infatti riferimento a «...esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto» in relazione alle quali «prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria».
Quindi, la possibile disparità di trattamento è in re ipsa, perché non è neanche tanto un problema di organico dei poliziotti che possono sorvegliare colui che si trova agli arresti domiciliari e disporre dei mezzi elettronici; se consideriamo il caso che, in alcune zone d'Italia, presso alcuni uffici della procura della Repubblica, non vi siano o non vi siano a sufficienza questi mezzi elettronici e tecnici, mi sia consentito, la responsabilità non è mica dell'indagato!
La responsabilità non è di colui che ha la possibilità, in questo modo, di evitare la custodia cautelare in carcere ottenendo gli arresti domiciliari. Ci troveremmo di fronte, quindi, a esigenze cautelari identiche, ma a posizioni diversissime in funzione della carenza degli strumenti elettronici o tecnici che non è certamente imputabile all'indagato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, premesso che siamo d'accordo, in linea generale, sull'applicazione del braccialetto elettronico per una forma di controllo, mi pare che l'articolo in esame sia al di fuori di qualsiasi possibile attuazione ed abbia solo un carattere demagogico. Alle argomentazioni ora sollevate dall'onorevole Berselli, ne aggiungo due: i braccialetti elettronici non esistono ancora e ci troviamo di fronte ad un decreto-legge che entra in vigore nell'immediato.
Vi è di più, ai fini della dimostrazione della disparità di trattamento, ricordo che, allo stato, funzionano solo tre sale operative, per cui la disparità di trattamento non solo è in re ipsa, ma è anche nella realtà, perché il provvedimento che prevede gli arresti domiciliari con il controllo tramite braccialetto elettronico potrebbe essere applicato solo in tre città o distretti. Questa è la ragione che mi induce ad affermare che vi è una palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto nell'ambito delle stesse situazioni si riserverebbe un trattamento diverso ai cittadini detenuti.

PRESIDENTE. Onorevole Leone, per cortesia si accomodi.


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Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, desidero preannunciare il voto favorevole sull'emendamento in esame. Credo che introdurre il braccialetto elettronico nel nostro ordinamento sia un errore dal punto di vista della cultura della sanzione penale, in quanto - come veniva ricordato in precedenza - rivaluta ancora una volta il ruolo del carcere e della sanzione penale come costrizione e non come recupero di colui che commette reati. Peraltro si introduce uno strumento tecnico che, in realtà, ha già dato scarsi risultati, nei paesi nei quali viene applicato, rispetto all'obiettivo che si prefigge, ma, soprattutto, porta ad un imbarbarimento della cultura del rispetto dei diritti delle persone, anche quando i destinatari dello strumento possono pensare, di fronte all'alternativa del carcere, che il braccialetto elettronico sia comunque uno strumento migliore.
Credo che questa scelta contrasti con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico ed anche con le norme costituzionali. Ovviamente, esprimo la mia contrarietà all'introduzione di una simile norma in un pacchetto che, invece, contiene aspetti positivi per il nostro sistema di sicurezza e per la certezza della pena. Pertanto, voterò a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carotti. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la corretta lettura dell'articolo 16 non consenta di condividere le perplessità evidenziate dall'onorevole Cola ed anche da altri negli interventi che abbiamo ascoltato. Ci apprestiamo a varare una norma che consente una modalità di controllo rispetto all'accesso ad una misura alternativa alla custodia cautelare. Non riesco a capire con quale strumento ermeneutico si riesca ad affermare che la disponibilità o meno del cosiddetto braccialetto elettronico consenta o meno l'accesso all'arresto domiciliare piuttosto che alla misura custodiale più rigorosa. Il tenore della norma è assolutamente limpido e altri sono i parametri che determinano i gradi di necessità cautelare e custodiale; nel caso in cui si opti per gli arresti domiciliari, si utilizzerà, se necessario, lo strumento tecnico previsto dall'articolo 16.
Anche l'avvio della procedura per poter attivare gli strumenti di controllo, a mio avviso, non ha alcuna interferenza con le condizioni e le precondizioni di accesso alla misura alternativa. Pertanto, non credo che il richiamo all'articolo 3 della Costituzione sia appropriato perché, in questo caso, si parla semplicemente di supporti tecnici...

PRESIDENTE. Onorevole Leone, per cortesia. Prego onorevole Carotti.

PIETRO CAROTTI. ...vale a dire il braccialetto elettronico, le telecamere, i satelliti o tutto quello che la scienza ci suggerirà successivamente. Sono convinto, quindi, che l'emendamento debba essere respinto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, non so dove si legga nell'articolo 275-bis il riferimento al braccialetto elettronico.
Vorrei ricordare che l'articolo 284 del codice di procedura penale, relativo agli arresti domiciliari, prevede una serie di requisiti per ottenere gli arresti domiciliari, ma anche una serie di imposizioni: non soltanto quella di non allontanarsi da casa, ma anche quella di non comunicare con persone diverse che entrino nella propria casa o per telefono.
Leggendo contestualmente gli articoli 275-bis e 284, credo si preveda altro rispetto ai braccialetti elettronici, tant'è che, non a caso, si prevede «mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici».


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Poiché l'articolo 284 non viene modificato, ritengo che si parli di una misura in modo assolutamente ipotetico e astratto, perché domani questa misura potrebbe essere del tutto diversa: potrebbero esservi le telecamere, come nel Grande fratello, o altri strumenti. Ciò non vorrebbe dire nulla, se poi lo stare o meno in carcere non fosse condizionato al consenso all'adozione di questi mezzi, perché si può tranquillamente scegliere di essere controllati con ogni altro mezzo, ma non con una telecamera. Si parla, quindi, di un braccialetto assolutamente teorico.
Vorrei ricordare che questa norma è stata introdotta dopo che il garante per la privacy ha detto che un atto amministrativo non sarebbe stato consentito, proprio per la tutela della privacy.
Abbiamo introdotto una norma assolutamente ambigua, che lascia spazio ad ogni mezzo elettronico e soprattutto subordina la custodia o meno in carcere all'adozione di mezzi che sono ancora tutti da stabilire, ma che questa legge consente. Pertanto, anche il garante per la privacy potrebbe fare poco in questo caso.
Non so chi sia a favore o meno di questi mezzi piuttosto incredibili, da Grande fratello, ma, se essi fossero adottati, il mancato consenso non potrebbe far sì che si debba stare per forza in carcere.
Credo che questo articolo 275-bis sia formulato veramente male, in modo da lasciare spazio ad abusi della privacy, oltre che eventualmente a danni alla persona, ma noi consentiamo tutto ciò riducendo gli spazi di qualunque possibile controllo.
Per queste ragioni voterò contro questo articolo, fermo restando che, ove fossero consentiti mezzi non intrusivi della privacy, ovviamente a livello assolutamente sperimentale, come ha detto l'onorevole Pisapia - ma ciò non è scritto -, naturalmente vi sarebbe un altro tipo di consenso ed il discorso sarebbe diverso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ascierto. Ne ha facoltà per due minuti.

FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, al di là delle tecnologie, il fatto che la vittima di un reato, che paga regolarmente le tasse e vede che i propri soldi vengono utilizzati per uno strumento tecnologico che rimette in libertà delle persone, anche se in modo alternativo, ci lascia un po' perplessi.
Non possiamo non pensare che dietro ad ogni tecnologia vi è l'uomo. Chi controllerà queste persone che hanno i braccialetti? Sicuramente saranno gli appartenenti alle forze dell'ordine. Vi prego, quindi, di tenere in considerazione anche questo aspetto.
Nella legge finanziaria, peraltro, della quale ci occuperemo fra qualche giorno, è prevista una riduzione del personale del pubblico impiego, comprese le forze dell'ordine, nella misura dello 0,5 per cento. Quando si approvano provvedimenti come quello di cui stiamo discutendo, bisogna sempre pensare al personale che deve far funzionare certi apparati tecnologici.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, ho la preoccupazione che nel momento in cui si introduce questa strumentazione tecnica e giuridica si intenda, come faceva balenare l'onorevole Parenti, che d'ora in avanti in ogni caso di applicazione di arresti domiciliari si debba passare attraverso questa strada. D'altra parte ho anche la preoccupazione opposta e, cioè, che in mancanza di queste tecnologie, si preferisca non fare niente e quindi mantenere la custodia cautelare.
Credo che la formulazione di quest'articolo sia piuttosto ambigua e tuttavia penso anche che dobbiamo uscire da una situazione di «tira e molla» in ordine ai braccialetti elettronici che da due anni a questa parte non fa altro che farci perdere tempo. Da questo punto di vista, preferisco rischiare e quindi lasciare che venga approvato questo articolo in questa fase e verificare se la sperimentazione sia possibile o meno anche perché, se il


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collega Cento ritiene che il carcere non possa essere uno strumento per nessun reato, allora deve offrire un'alternativa. Dato che, invece, in questo paese, e anche con il Governo che il collega Cento sostiene, le carceri sono piene di gente, generalmente la più disgraziata e sfortunata che non è riuscita ad evitare, come il 90 per cento dei criminali e degli autori di reati, il carcere stesso, credo che debba essere corso il rischio di un'alternativa anche a condizioni molto discutibili e delicate, così come oggi viene proposto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

GIOVANNI MARINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Marino, stavo per passare alla votazione dell'emendamento. Doveva chiederlo prima.

GIOVANNI MARINO. Mi scusi, vi è stato un contrattempo.
Volevo dire che Alleanza nazionale è favorevole all'uso del braccialetto elettronico. Noi però rimaniamo perplessi di fronte alle modalità della sperimentazione, sicché sull'emendamento soppressivo dell'intero articolo ci asterremo, salvo poi sostenere i nostri emendamenti che servono a modificare le modalità di attuazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 16.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 312
Votanti 239
Astenuti 73
Maggioranza 120
Hanno votato
36
Hanno votato
no 203).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 16.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 319
Votanti 314
Astenuti 5
Maggioranza 158
Hanno votato
118
Hanno votato
no 196).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Copercini 16.2 e Parenti 16.7, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 320
Votanti 253
Astenuti 67
Maggioranza 127
Hanno votato
61
Hanno votato
no 192).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Copercini 16.3 e Parenti 16.8, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 323
Votanti 260
Astenuti 63
Maggioranza 131
Hanno votato
63
Hanno votato
no 197).


Pag. 28


Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Parenti 16.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 324
Votanti 244
Astenuti 80
Maggioranza 123
Hanno votato
48
Hanno votato
no 196).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mantovano 16.12.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. È un emendamento che riteniamo essenziale e che si ricollega agli interventi svolti da me e dai colleghi Cola e Pecorella.
In sostanza, con l'emendamento in esame, essendo favorevoli all'utilizzo dei famosi braccialetti elettronici, riteniamo che dal contesto dell'articolo debba essere eliminata la seguente fase: «quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria». Diversamente, si determinerebbe un'inaccettabile disparità di trattamento tra vari indagati, in funzione della disponibilità o meno di braccialetti elettronici da parte degli uffici di polizia giudiziaria. Raccomando, pertanto, all'Assemblea di approvare l'emendamento Mantovano 16.12 (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantovano 16.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 319
Votanti 317
Astenuti 2
Maggioranza 159
Hanno votato
108
Hanno votato
no 209).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Parenti 16.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 318
Votanti 215
Astenuti 103
Maggioranza 108
Hanno votato
15
Hanno votato
no 200).

Chiedo ai presentatori degli identici emendamenti Copercini 16.4 e Parenti 16.11 di precisare se le loro proposte emendative si riferiscano al capoverso 3 del comma 2 oppure al comma 3 dell'articolo 16.

TIZIANA PARENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, ritengo che il testo del mio emendamento 16.11 sia stato erroneamente trascritto. In ogni caso, lo ritiro, in quanto è stato già votato il mio precedente emendamento 16.10.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Copercini?

PIERLUIGI COPERCINI. Anch'io ritiro il mio emendamento 16.4.


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LUIGI SARACENI. Signor Presidente, posso farlo mio, se mi è consentito.

PRESIDENTE. No, onorevole Saraceni, non è possibile; non è sufficiente un solo deputato: l'emendamento ritirato può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di gruppo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 16.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 314
Votanti 253
Astenuti 61
Maggioranza 127
Hanno votato
54
Hanno votato
no 199).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Copercini 17.1, Pisapia 17.2 e Parenti 17.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 317
Votanti 249
Astenuti 68
Maggioranza 125
Hanno votato
53
Hanno votato
no 196).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 18.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 317
Votanti 239
Astenuti 78
Maggioranza 120
Hanno votato
41
Hanno votato
no 198).

Passiamo all'emendamento Pisapia 18.2.

GIULIANO PISAPIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

GIULIANO PISAPIA. Per ritirare il mio emendamento 18.2, in quanto è superato dai precedenti emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alla votazione dell'emendamento Copercini 19.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, si continua a parlare di braccialetto elettronico, come se fosse lo strumento previsto dalla legge in esame. In realtà, il provvedimento non prevede affatto quali siano gli strumenti di controllo della vita privata e degli spostamenti delle persone: tant'è vero che l'articolo 19 dispone l'emanazione di un decreto ministeriale con il quale verranno definite le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Penso che tutti sappiamo che la riservatezza e la libertà personale sono diritti costituzionalmente garantiti. Mi chiedo: è ammissibile che si stabilisca quali siano gli strumenti di controllo della vita delle persone con un decreto ministeriale e non attraverso una legge? La risposta non può che essere negativa.
Con il provvedimento in esame non vengono definiti gli strumenti elettronici,


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ma si sta pensando in modo giornalistico ai braccialetti elettronici; di conseguenza, per mezzo del decreto ministeriale, sarà possibile inventare qualunque tipo di strumento di controllo (circuiti televisivi interni alle abitazioni, piccoli strumenti di verifica e così via). Ritengo che la via da percorrere non debba essere quella del regolamento ministeriale, bensì quella di una legge che preveda quali siano gli strumenti di controllo ammissibili.
Per i motivi esposti, sono favorevole alla soppressione dell'articolo 19 del provvedimento, in quanto dovrà essere una legge a stabilire a quali strumenti fare riferimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, vorrei ricordare all'Assemblea che stiamo parlando di un decreto-legge, i cui presupposti sono le condizioni di straordinaria necessità ed urgenza. Siamo in presenza di un articolo che rinvia ad un decreto del ministro dell'interno - senza che sia indicata la data, quindi si tratta di un decreto che non ha termini e limiti - l'introduzione di una norma che riguarda il braccialetto elettronico o altri strumenti di controllo. Credo che ciò sia incostituzionale e considero inammissibile che la Camera possa approvare (Applausi dei deputati del gruppo misto-Rifondazione comunista-progressisti), convertendo un decreto-legge, una norma che rinvia ad un decreto ministeriale senza data e quindi senza rispondenza a quei criteri di straordinaria necessità ed urgenza che sono il presupposto del decreto-legge e quindi della sua conversione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Copercini 19.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 314
Votanti 305
Astenuti 9
Maggioranza 153
Hanno votato
120
Hanno votato
no 185).

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