Allegato A
Seduta n. 829 del 19/12/2000


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(A.C. 7463 - Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
visto il disegno di legge n. 7463, recante conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;
tenuto conto delle disposizioni amministrative che nel 1996 hanno concesso la definizione di animali italiani agli animali da allevamento provenienti da altri paesi e vissuti per almeno tre mesi in Italia;

impegna il Governo

a varare immediatamente disposizioni relative all'etichettatura che rechi, tra l'altro, l'indicazione del luogo di nascita, di allevamento e di macellazione degli animali.
9/7463/1. Procacci, Galletti.

La Camera,
premesso che:
i casi di encefalopatia spongiforme bovina verificatesi in Francia, negli ultimi due mesi, hanno contribuito a determinare una situazione di emergenza, cui i consumatori hanno reagito contraendo la domanda di carni bovine, i cui consumi si sono ridotti fino all'80 per cento rispetto ai valori medi stagionali relativi agli anni passati;
secondo stime effettuate dalle associazioni delle diverse categorie professionali operanti nella filiera delle carni bovine (allevatori, industriali, importatori e ingrassatori) risulta che l'emergenza encefalopatia spongiforme bovina (BSE) sta arrecando al settore un danno di circa 3 miliardi al giorno;
tenendo conto delle misure di prevenzione e controllo recentemente adottate in sede comunitaria non è realistico ipotizzare che l'attuale emergenza possa considerarsi rientrata prima della metà del 2001, né che occorrano meno di due anni, affinché la situazione torni alla normalità;

impegna il Governo

ad adoperarsi, affinché, in sede nazionale e comunitaria, siano adottate tutte le misure necessarie a potenziare gli strumenti di sostegno al settore, in specie per quanto riguarda, la possibilità di procedere allo stoccaggio pubblico ed all'integrazione degli attuali valori fissati dalla Commissione Unione europea per l'ammasso privato;
a dichiarare lo stato di crisi per il settore dell'allevamento bovino da carne.
9/7463/2. Dozzo, Cè.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina segna un primo passo positivo sia verso la tutela dei consumatori, sia nei confronti degli animali da allevamento;
le iniziative volte alla sicurezza alimentare, attraverso la cosiddetta «carta d'identità» dei bovini, con sistemi di tracciabilità, è stata proposta anche dalla FipeConfcommercio, Aia (Associazione italiana


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allevatori) e dal Gruppo Cremonini, tre realtà che rappresentano l'intera filiera produttiva italiana;
il regolamento dell'Unione europea n. 1760 del 2000, al fine di identificare la provenienza degli animali prevede dei requisiti di identificazione, etichettatura e rintracciabilità. È possibile così seguire ogni animale lungo tutte le fasi produttive fino al consumo;
l'impiego di materie prime da parte di stabilimenti di allevamento a fini di autoconsumo dell'alimentazione animale;

impegna il Governo

a stabilire l'obbligo di autocertificazione per tali aziende, nonché ad individuare con un apposito provvedimento gli enti abilitati, possibilmente pubblici o comunque sottoposti a controllo pubblico, ad effettuare le opportune ispezioni e a verificare la rispondenza alle norme sanitarie del processo di fabbricazione delle suddette materie prime.
9/7463/3. Galletti, Procacci.

La Camera,
premesso che:
i recenti casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) verificatesi in Francia e in Germania tengono ancora alto il livello di preoccupazione dei consumatori;
il disegno di legge n. 7463, recante conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina pur contenendo elementi positivi di tutela dei consumatori, non affronta appieno il problema della produzione dei mangimi «arricchiti» con farine animali;
molto pericolosa è la pratica, adotta in molti mangimifici, della lavorazione sulla stessa linea di margini dedicati ai cani, gatti e pesci (specie per cui è previsto l'utilizzo di farine animali) e mangimi dedicati alle altre specie zootecniche. Questa pratica porta facilmente al verificarsi di fenomeni di contaminazione crociata;
ai fini della prevenzione della encefalopatia spongiforme bovina (BSE), il SSC non ritiene giustificabile la presenza di tracce di proteine animali nel mangime per ruminanti;

impegna il Governo

a predisporre, nel più breve tempo possibile, provvedimenti idonei ad evitare fenomeni di contaminazione crociata, attraverso l'obbligo per i produttori di mangimi a tenere distinti, con l'utilizzo di specifiche linee di lavorazione, i mangimi per i quali è previsto l'impiego di farine animali dai mangimi per cui non ne sia permesso l'uso, attivando nel contempo gli organismi di prevenzione sanitaria per verificare e eventualmente disporre la chiusura di quei mangimifici che non utilizzino tutti gli accorgimenti atti ad evitare fenomeni di contaminazione crociata.
9/7463/4. Gardiol, Galletti, Procacci.

La Camera,
premesso che:
tra i principali Paesi europei, l'Italia è l'unico a non avere ancora registrato casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) su animali indigeni;
al momento gli unici due casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) registrati in Italia risalgono al 1994 e riguardano animali importati dalla Gran Bretagna;
il sistema di controlli veterinari posto in essere dall'Italia sembra, a tutt'oggi, in grado di fornire adeguate garanzie al consumatore riguardo agli aspetti igienico sanitari delle carni bovine nazionali;
le norme comunitarie in materia di gare di appalti impongono che, qualora gli enti ed istituti pubblici intendano procedere


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all'acquisto di beni materiali o alla fornitura di servizi per un importo superiore a valori determinati, gli stessi soggetti acquirenti debbano indire una gara a licitazione privata aperta a tutti i potenziali fornitori operanti sul territorio dell'Unione europea;
le norme di cui al punto precedente, sono applicate anche alle forniture di beni alimentari, incluse le carni bovine, per le quali, nella maggior parte dei casi, ad aggiudicarsi le gare sono imprese di Paesi Nord europei - e quindi ad elevato rischio encefalopatia spongiforme bovina (BSE) - che, considerati i minori costi di produzione dei loro allevamenti - hanno la possibilità di presentare offerte a prezzi, generalmente, più bassi rispetto a quelli che sono in grado di praticare le imprese italiane;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie, affinché, in sede comunitaria, siano rivisti le norme sulle gare per la fornitura di prodotti alimentari, introducendo disposizioni che, ai fini dell'aggiudicazione delle gare medesime, consentano all'acquirente di attribuire più importanza al rispetto di determinati requisiti qualitativi ed igienico sanitari che non al prezzo, cui sono offerte le forniture oggetto di gara.
9/7463/5. Dalla Rosa, Dozzo.

La Camera,
premesso che:
lo scorso 1o ottobre sono entrate in vigore le norme comunitarie in materia di prevenzione delle encefalopatie spongiforme trasmissibili (TSE) che prevedono la distruzione, non solo del materiale organico, ritenuto tradizionalmente a rischio (cervello, midollo spinale, ileo ...), ma anche dell'intera carcassa, se essa proviene da animali che sono deceduti in allevamento ad una età superiore ai dodici mesi;
la corretta attuazione delle misure di cui sopra, sicuramente di fondamentale importanza, al fine di garantire la tutela della sicurezza degli alimenti e della salute pubblica, comportano l'insorgenza di problemi che, per le evidenti implicazioni di carattere sanitario ed ambientale, non possono essere posti unicamente a carico del settore zootecnico, ma devono interessare l'intera collettività nazionale;
in Italia, i capi bovini di età superiore ai dodici mesi, sono, attualmente, circa 4,9 milioni e il tasso di mortalità, sebbene molto variabile su base regionale (dallo 0,8 per cento al 2 per cento), è mediamente pari all'1,2 per cento, il ché comporterebbe l'obbligo di incenerire, annualmente, circa 60 mila carcasse;
il costo della distribuzione delle carcasse e del materiale organico ritenuto a rischio varia dalle 800 alle 2 mila e 300 lire al chilogrammo e risulta in costante aumento a causa della carenza di strutture in grado di assicurare questo tipo di operazioni;
il lievitare dei suddetti costi, associandosi alle nuove e più restrittive misure comunitarie, potrebbe favorire il diffondersi di comportamenti illegittimi, quali la distruzione clandestina e in strutture non autorizzate, sia delle carcasse, sia del materiale organico a rischio encefalopatia spongiforme bovina (BSE);
in altri paesi europei, prima fra tutti la Francia, lo smaltimento delle carcasse animali è, giustamente, ritenuto un problema sanitario di interesse generale e, di conseguenza, le relative operazioni sono considerate, a tutti gli effetti, un servizio pubblico il cui costo è a carico dello Stato;
l'esistenza di normative nazionali fortemente differenziate in paesi che sono parte integrante di un eguale mercato (il mercato unico europeo) e che utilizzano la medesima moneta (l'euro) si traduce, inevitabilmente, in una evidente perdita di competitività da parte delle imprese che operano nel Paese - in questo caso l'Italia - che presenta le norme meno favorevoli;


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impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari, affinché analogamente a quanto accade in altri paesi aderenti all'Unione europea, le operazioni di distruzione e smaltimento di carcasse animali e di materiale organico definiti a rischio encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), siano considerate servizio pubblico e, quindi, poste, ordinariamente, a carico del bilancio dello Stato.
9/7463/6. Cè, Dozzo.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento proposto è finalizzato ad intensificare il sistema dei controlli per la encefalopatia spongiforme bovina;
il provvedimento prevede non solo importanti programmi di prevenzione totale e di intervento ma anche la previsione di provvedere alla riorganizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
il Governo intende - a questo scopo - provvedere alla revisione dell'organizzazione e delle competenze territoriali degli uffici periferici e anche alla riorganizzazione dei lavoratori in modo da rendere più tempestiva la loro azione e possibile «l'accreditamento» ai sensi della norma UNI 45001;
l'articolo 1, comma 1, indica esplicitamente gli istituti zooprofilattici sperimentali come strumenti essenziali nell'attuazione di detti programmi di intervento e prevenzione;
il Senato della Repubblica sulla base dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha studiato a lungo il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali pervenendo ad un testo unificato comunicato il 27 giugno 2000;

impegna il Governo

nell'ambito delle azioni previste dagli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame a rafforzare ulteriormente il ruolo degli istituti zooprofilattici sperimentali che, operando nell'ambito del servizio sanitario nazionale, garantiscono ai servizi veterinari delle regioni le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessaria per l'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria;
a provvedere mediante opportuni atti di indirizzo, a favorire l'attività degli istituti zooprofilattici sperimentali in particolare sui seguenti obiettivi:
a) a garantire il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi nonché gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico necessario alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di eradicazione, profilassi e risanamento;
b) a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze di igiene e sanità pubblica veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni e di enti pubblici e privati;
c) a garantire l'esecuzione degli esami e delle analisi ufficiali sugli alimenti ed il supporto tecnico-scientifico ai servizi di sanità pubblica veterinaria e degli alimenti delle aziende unità sanitarie locali;
d) ad effettuare, su disposizioni del Ministero della sanità o delle regioni, verifiche sui laboratori, che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegate agli autocontrolli di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
e) a garantire l'esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all'attività di controllo dell'alimentazione animale;


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f) a svolgere ricerche in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
g) ad assicurare il supporto tecnico-scientifico all'azione di farmacovigilanza veterinaria;
h) a elaborare ed applicare metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
i) ad effettuare studi, sperimentazioni e produzioni di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità di origine animale e dell'alimentazione animale;
l) ad assicurare, anche mediante gli osservatori epidemiologici veterinari, la sorveglianza epidemiologica, espletando le relative funzioni di vigilanza e controllo;
m) ad effettuare verifiche sui rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;
n) a svolgere attività di formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;
o) ad istituire, mediante la stipula di appositi protocolli di intesa e accordi con le università degli studi, ai sensi degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1999, n. 162, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca e diplomi universitari nella materia di specifico interesse istituzionale, anche finalizzati al conseguimento dei titoli di studio accademici necessari per l'accesso ai ruoli del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;
p) a svolgere attività di aggiornamento e personale veterinario dei servizi delle aziende unità sanitarie locali e degli operatori del settore agro-alimentare;
q) ad effettuare attività di propaganda assistenza e consulenza agli allevatori per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.
9/7463/7. Saonara.

La Camera,
visto che l'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina ha determinato nel nostro Paese una grave crisi nella commercializzazione e nel consumo delle carni;
considerato lo stato di crisi della distribuzione al dettaglio, con grave danno economico di 30 mila piccole imprese che costituiscono un patrimonio sia per l'economia che per la tradizione italiana;
tenuto conto del protrarsi dell'attuale situazione di emergenza che stenta a normalizzarsi;

impegna il Governo

affinché si venga incontro alla suddetta categoria attraverso l'adozione di alcuni provvedimenti ed in particolare:
1) differimento delle scadenze fiscali e contributive relative all'anno 2000;
2)adeguamento degli studi di settore del comparto carni, affinché tengano conto, anche in fase di accertamenti, della differenza tra la realtà ed i redditi presunti;
3)adeguamento dell'aliquota IVA sulle carni, attualmente del 10 per cento, ai livelli applicati nel resto d'Europa;
4)bonus fiscale per riuscire a tamponare le perdite subite dalla distribuzione al dettaglio;
5)credito di imposta per l'acquisto di strumenti elettronici atti a fornire indicazioni al consumatore, sulla tracciabilità del prodotto carni.
9/7463/8. Lucchese, Liotta.


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La Camera,
visto che l'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina ha determinato nel nostro Paese una grave crisi per gli allevatori ed i coltivatori diretti con grave danno economico;
considerato che bisogna rendere chiari i provvedimenti che verranno posti in essere per superare l'attuale stato di crisi;
ai fini di offrire ai consumatori prodotti alimentari genuini, sani e sicuri;

impegna il Governo

per la definizione di un protocollo di intesa tra Governo ed organizzazioni agricole che fissi le regole fondamentali sul piano produttivo, sanitario e commerciale per la tutela della sicurezza alimentare in Italia;
per dare l'avvio alla trattativa sulla nuova fiscalità del settore agro-alimentare.
9/7463/9. Liotta, Lucchese.

La Camera,
considerata la necessità che l'etichettatura degli animali da allevamento possa essere adottata al più presto

impegna il Governo

affinché l'etichettatura degli animali di allevamento, di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 22 dicembre 1997, venga attuata a partire dal 1o gennaio 2001, in particolare per quanto riguarda il luogo di nascita.
9/7463/10. Giacalone, Lucchese.

La Camera,
rilevata la grave situazione di disagio in cui versano gli operatori del settore della produzione e della distribuzione delle carni bovine e la grave preoccupazione che si va diffondendo tra la popolazione rispetto ai pericoli connessi alla possibile diffusione della BSE in Europa;

impegna il Governo

ad avviare subito una campagna informativa da diffondere con ogni mezzo (radio, TV, stampa, operatori sanitari), volta a dare corrette informazioni ai cittadini italiani rispetto alle misure igieniche da seguire ed a tranquillizzare gli stessi circa le modalità con le quali poter continuare a consumare le carni bovine nella massima sicurezza.
9/7463/11. Saia.

La Camera,
visto il disegno di legge di conversione n. 7463;
considerato che le problematiche connesse al fenomeno cosiddetto «mucca pazza» hanno creato notevoli danni agli allevatori ed ai commercianti di bestiame in Campania;

impegna il Governo

a dichiarare lo stato di crisi per il settore dell'allevamento di carne bovina.
9/7463/12. Cardiello.

La Camera,
visto il disegno di legge di conversione n. 7463;BR
ha considerato che l'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina ha causato una crisi nel settore dell'allevamento ed in quello della commercializzazione nel consumo delle carni;

impegna il Governo


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a dichiarare lo stato di crisi del settore ed a differire le scadenze fiscali e contributive relative all'anno 2000.
9/7463/13. Antonio Pepe.

La Camera,

impegna il Governo

ad intervenire sulle regioni, affinché gli animali affetti da BSE o con fondato sospetto di affezione alle BSE siano inceneriti a spese delle regioni.
9/7463/14. Gramazio.

La Camera,

impegna il Governo

a risarcire gli allevatori o gli agricoltori proprietari di bestiame (bovini, bufali eccetera) affetto o con provato sospetto di affezione da BSE a prezzo di mercato.
9/7463/15. Conti, Gramazio.

La Camera,
con riferimento al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000 n. 335 recante in titolo «misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina»;

impegna il Governo

al fine di garantire la corretta attuazione dei programmi di prevenzione, oltre al rafforzamento dei controlli sanitari alle frontiere;
a sensibilizzare le ASL operanti sul territorio nazionale a completare, anche con procedure concorsuali d'urgenza, ovvero con assunzioni a termine, ai sensi di legge, gli organici del personale sanitario veterinario.
9/7463/16. Colucci.

La Camera,
premesso che i casi di encefalopatia spongiforme bovina verificatasi negli ultimi mesi hanno determinato una situazione di estrema gravità con molteplici ricadute di ordine sanitario, economiche ed ambientali;
preso atto delle iniziative assunte dal Governo e della nomina di un commissario straordinario per provvedere all'attuale situazione di emergenza;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché siano adottate tutte le misure necessarie a potenziare gli strumenti di prevenzione sanitaria, e ad assumere forme di aiuto tecnico ed economico per lo stoccaggio e lo smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti e di loro parti;
ad assumere idonee iniziative affinché, entro 45 giorni dalla data di conversione in legge del decreto legge 21 novembre 2000 n. 335, siano individuati i settori danneggiati dalla encefalopatia spongiforme bovina e siano messe a punto le possibili misure di sostegno;
ad adoperarsi affinché anche in ambito comunitario siano assunte iniziative idonee a sostenere il nostro settore dell'allevamento bovino, in armonia con analoghi provvedimenti attivi in altri paesi dell'Unione europea, in modo da evitare iniziative differenziate per il settore zootecnico nazionale rispetto a quello di altri paesi membri, quali in particolare la Francia e il Regno Unito.
9/7463/17. Trabattoni.