Allegato A
Seduta n. 829 del 19/12/2000


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(A.C. 7463 - Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: mediante sottoposizione fino alla fine della lettera con le seguenti: da attuarsi a decorrere dal 1o gennaio 2001, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, in via obbligatoria per tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi e, su base volontaria, per tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età inferiore a ventiquattro mesi.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del programma di prevenzione di cui al comma 1, lettera a), le dotazioni finanziarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, sono aumentate a lire 3.500 milioni e a lire 1.5000 milioni, rispettivamente,


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per gli interventi di cui alla lettera a) ed alle lettere b) e c) dell'articolo 1 del medesimo decreto legge n. 429 del 1996.
1-ter. Le carni ottenute da animali macellati risultati negativi al test di diagnosi di cui al comma 1, lettera a), sono poste in commercio con la certificazione «Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) - esente». Gli oneri per l'effettuazione su base volontaria del test di diagnosi su base volontaria di cui al comma 1, lettera a), sono ripartiti in eguale misura tra Stato, regioni e produttori, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della sanità, delle politiche agricole e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

al comma 2, sostituire le parole:
100 miliardi con le seguenti: 135 miliardi.
1. 1. Dozzo, Cè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dal 1o gennaio 2001 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
1. 40-La Commissione.
(Approvato).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta mesi con le seguenti: diciotto mesi.
1. 2. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta mesi con le seguenti: venti mesi.
1. 3. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nonché per i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali.
1. 4. Procacci, Galletti.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: nella con le seguenti: sanitari della.
1. 5. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione.
1. 6. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
il rafforzamento dei controlli sanitari alle frontiere da parte dei medici veterinari di confine. A tale scopo il Ministro della sanità, nei limiti dei 10 miliardi annui con proprio decreto, entro il 31 gennaio 2001, prevede il potenziamento dell'organico, attraverso contratti a tempo determinato o indeterminato, dei medici veterinari.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 110 miliardi.
1. 7. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
il rafforzamento dei controlli alle frontiere da parte della Guardia di finanza e Polizia di Stato per evitare l'importazione di bovini, bufalini e bisonti vivi e macellati, dai paesi a rischio.
1. 9. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) il divieto di utilizzo di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali a tutti gli erbivori (ovini, caprini, equini, conigli), con esclusione dei mangimi


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contenenti proteine derivanti dalle farine di pesce destinate ai suini, al pollame, ai pesci, a partire dal 1o gennaio 2001.
1. 12. Lucchese.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
l'etichettatura di tutti gli animali di allevamento di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 22 dicembre 1997, a partire dal 1o gennaio 2001.
1. 13. Lucchese.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
la rimozione della colonna vertebrale e della milza, quali organi specifici a rischio, nei bovini di età superiore a dodici mesi.
1. 16. Procacci, Galletti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
la rimozione della colonna vertebrale e della milza, quali organi specifici a rischio, nei bovini di età superiore a ventiquattro mesi.
1. 17. Procacci, Galletti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
la rimozione della milza, quale organo specifico a rischio, nei bovini di età superiore a dodici mesi.
1. 10. Procacci, Galletti.

Subemendamenti all'emendamento 1.41 della Commissione.

Al comma 1, alla lettera d) primo rigo, dopo la parola: aggiornamento aggiungere: del personale sanitario e.
0. 1. 41. 2. Gramazio, Conti.

Sopprimere: e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi.
0. 1. 41. 1. Lucchese, Follini.

Sostituire la parola: dodici con la parola: tredici.
0. 1. 41. 3. Gramazio, Cardiello.

Al comma 1, aggiungere infine la seguente lettera:
d) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela.
1. 41. La Commissione.
(Approvato).

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
il controllo sulla provenienza degli omogeneizzati di carne per uso infantile.
1. 8. Lucchese.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
un'adeguata campagna di informazione.
1. 14. Lucchese.
(Approvato).


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È vietato l'uso di proteine idrogenate e di fosfato di calcio nei mangimi.
1. 18. Procacci, Galletti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro della sanità, con proprio provvedimento, adotta disposizioni a tutela dei consumatori e degli allevatori italiani anche attraverso la previsione del divieto immediato di importazione di carni disossate dai paesi ove siano presenti casi di encefalopatia spongiforme bovina.
1. 21. Cè, Dalla Rosa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare è disposta l'aggiunta di coloranti idonei affinché sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari.
1. 15. Procacci, Galletti.
(Approvato).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro della sanità, entro il 31 gennaio 2001, riferisce al Parlamento sulle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, nonché entro il 31 gennaio 2002 presenta una relazione al Parlamento relativa all'applicazione delle misure di cui al presente decreto-legge.
1. 22. Cè, Dalla Rosa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento in via preventiva sulle modalità di predisposizione e successivamente sulla applicazione delle misure di cui al presente comma.
1. 11. Procacci, Galletti.

Subemendamento all'emendamento 1. 42 della Commissione.

Al comma 1-bis sostituire la parola: tempestivamente con: entro due mesi.
0. 1. 42. 1. Gramazio, Conti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro della sanità e il Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari sulle modalità di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al comma 1.
1. 42. La Commissione.
(Approvato).

Al comma 2, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 125,5 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I fondi destinati all'attuazione delle misure di cui al comma 1, lettera b), valutati in lire 40 miliardi, sono ripartiti, per i tre quarti, tra gli istituti zooprofilattici sperimentali, in proporzione alla popolazione bovina presente nella zona di competenza territoriale degli istituti medesimi.
1. 19. Dozzo, Cè.

Sopprimere il comma 3-bis.
1. 43. La Commissione.

Al comma 3-bis, dopo le parole: Ministro della Sanità, aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari,
1. 20. Lucchese.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle aziende agricole del settore dell'allevamento


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bovino da carne, danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, nonché per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico, gli allevatori interessati possono accedere a finanziamento agevolati di durata quinquennale, fino all'importo complessivo di lire 500 miliardi.
2. I predetti finanziamenti, cui si applica il tasso globale di riferimento per operazioni di credito agrario di durata superiore a diciotto mesi vigente alla data del loro perfezionamento, sono integrati da un contributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 20 per cento dei finanziamenti medesimi.
3. In ogni caso, la quota di contributo dello Stato non può superare l'ammontare della perdita di reddito subita dal produttore a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito sono individuati, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. I finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti dal comma 1, sono erogati entro il 30 settembre 2001 e sono assistiti dalle garanzie ritenute idonee dalle banche e dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.
5. Le domande di finanziamento devono essere presentate, entro il 31 maggio 2001, alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed alla banca attraverso la quale si intende accedere al finanziamento. Le modalità di accreditamento dell'ammontare del contributo dello Stato e le altre modalità tecniche dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
6. Le operazioni suddette sono autorizzate dalla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, previa verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'intervento.
7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 6, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
8. Gli allevatori che non abbiano richiesto il finanziamento di cui ai commi da 1 a 6, possono richiedere un premio commisurato alla perdita di reddito subita a causa della encefalopatia spongiforme bovina, determinata ai sensi del comma 3, da erogarsi da parte degli organismi pagatori regionali o nazionali (AGEA), previa verifica ed autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda.
9. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove é ubicata l'azienda entro il 31 maggio 2001 ed i premi sono erogati entro il 30 settembre 2001. I premi sono concessi fino all'importo complessivo di lire 100 miliardi, integrabile con risorse proprie regionali.
10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 8 e 9, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per


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l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
1. 01. Dozzo, Cé.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Allo scopo di assicurare il regolare smaltimento e la distruzione del «materiale specifico a rischio» e delle carcasse dei bovini e degli ovini deceduti negli allevamenti, evitando gli eccessivi costi connessi alla indisponibilità delle attrezzature necessarie allo smaltimento, le Regioni comunicano al Ministero della sanità e al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge l'elenco delle strutture esistenti nel territorio regionale ritenute idonee allo scopo, in raffronto alla popolazione zootecnica esistente nelle possibili zone di crisi.
2. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali procede alla definizione di un programma di diffusione di tali strutture con particolare riguardo alla necessità di integrare e completare con essere gli impianti, soprattutto di macellazione, già esistenti, e dando priorità alle aree, anche a carattere interregionale, che presentano le più gravi carenze strutturali.
3. Alla realizzazione del programma, di cui ai commi 1 e 2, previa approvazione della conferenza permanente Stato Regioni, provvedono le regioni attraverso la concessione ai titolari pubblici e privati degli impianti ricadenti nel territorio di competenza di contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento delle spese necessarie per la realizzazione delle strutture stesse.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 100.000 milioni, per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nella unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo utilizzando l'accantonamento destinato al medesimo Ministero.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Lo stanziamento di cui al comma 4, del presente articolo, viene ripartito fra le regioni di concerto con la conferenza Stato-Regioni, tenendo conto per ciascuna regione del numero degli impianti presenti e di quelli che si vogliono costruire.
7. Nelle more della realizzazione degli impianti sopra citati, le regioni individuano le aree del territorio regionale in cui, in deroga all'obbligo dell'incenerimento, è consentito, per un periodo non superiore ad un anno, procedere all'interramento delle carcasse dei bovini e ovi-caprini deceduti in azienda, precisando altresì le località in cui si può procedere all'interramento stesso.
1. 02. Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Ascierto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1-bis. 1. Il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, provvede con proprio decreto ad individuare le modalità e i criteri per lo smaltimento delle farine animali residue, nonché prevede misure idonee a sostenere economicamente i soggetti danneggiati dalle presenti disposizioni.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per gli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanità.


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3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 03. Cé, Dalla Rosa.

Dopo l'articolo 1 , aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Le operazioni di rimozione, stoccaggio temporaneo e distruzione del materiale specifico a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto del Ministro della sanità del 29 settembre 2000 sono misure profilattiche svolte a tutela della salute dell'individuo e nell'interesse della collettività e pertanto a completo carico dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 170 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
1. 04. Dozzo, Cé.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1. Cè, Dalla Rosa.

Subemendamento all'emendamento 2.5 della Commissione

Dopo il primo periodo inserire il seguente: L'Ispettorato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali.
0. 2. 5. 1. Governo.
(Approvato).

Al comma 1, sostituire le parole da: con propri decreti fino alla fine del comma con le seguenti: con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti Commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996; e una più razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) è autorizzato ad effettuare a richiesta dell'ispettorato le analisi di revisione.
2. 5. La Commissione.
(Approvato).

Al comma 1, dopo le parole: con propri decreti, aggiungere le seguenti: da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
2. 2. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, dopo le parole: degli uffici, aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2. 3. Valpiana, Malentacchi.

Al comma 1, sostituire le parole da: una maggiore presenza fino alla fine del comma con le seguenti: una più funzionale presenza del personale, a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996, e una più razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilancio dello Stato. L'Ispettorato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la


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nutrizione (INRAN), è autorizzato ad effettuare, a richiesta dell'Ispettorato, le analisi di revisione.
2. 4. Valpiana, Malentacchi.