Allegato A
Seduta n. 829 del 19/12/2000


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(A.C. 7459 - sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA SEPARAZIONE DEI PROCESSI E IN MATERIA DI CUSTODIA CAUTELARE

ART. 4.

Subemendamento all'emendamento 4.21 della Commissione.

Dopo il comma 1 dell'emendamento 4.21, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'articolo 523, comma 1, del codice di procedura penale, aggiungere infine le seguenti parole: «, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533 comma 3-bis.
0. 4. 21. 1. La Commissione.
(Approvato)

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.».
4. 21. La Commissione.
(emendamento accantonato nella seduta del 14 dicembre 2000)
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o comunque prima del deposito della sentenza.
4. 9. Parenti.
(emendamento accantonato nella seduta del 14 dicembre 2000)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: anche con riferimento allo stesso condannato fino a: o comunque con le seguenti: quando la separazione può giovare alla speditezza del procedimento e dei successivi gradi di giudizio, e comunque.
4. 7. Pisapia.
(emendamento accantonato nella seduta del 14 dicembre 2000)


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ART. 5.

Sopprimerlo.
* 5. 1. Copercini.

Sopprimerlo.
*5. 2. Parenti.
(emendamenti accantonati nella seduta del 14 dicembre 2000)

Capo III

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 442, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO NEI PROCESSI PER I REATI PUNITI CON L'ERGASTOLO

ART. 7.

Sopprimerlo.
*7. 1. Copercini.

Sopprimerlo.
*7. 5. Pisapia.

Sopprimerlo.
*7. 7. Parenti.

Sostituire gli articoli 7 e 8 con i seguenti:

Art. 7.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«1-bis. La richiesta di cui al comma 1 non è ammissibile per i processi relativi a delitti punibili con la pena dell'ergastolo.

Art. 8.

1. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale le parole: «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta» sono soppresse.

Art. 8-bis.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4-ter della legge 5 giugno 2000, n. 144, sono abrogati.

Art. 8-ter.

1. Le disposizioni abrogate non si applicano neppure agli imputati di delitti punibili con la pena dell'ergastolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nelle condizioni richieste dalle norme richiamate dagli articoli precedenti per formulare al giudice la richiesta di giudizio abbreviato.

Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo III con il seguente: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di rito abbreviato nei processi per delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
7. 4. Mantovano, Marino.

Sopprimere il comma 1.
7. 2. Copercini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi del comma 1 dell'articolo 72 del codice penale.
7. 6. Pisapia.

Sopprimere il comma 2.
7. 3. Copercini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, al comma 4, è


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aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2.».
7. 015. La Commissione.
(Approvato)

ART. 8.

Sopprimerlo.
*8. 1. Copercini.

Sopprimerlo.
*8. 4. Pisapia.

Subemendamento all'emendamento della Commissione 8. 15.

All'emendamento 8. 15, sopprimere il comma 3.
0. 8. 15. 1. Parenti, Crema.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale.
2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale.
8. 15. (Testo così modificato nel corso della seduta)La Commissione.
(Approvato)

Sopprimere il comma 1.
8. 2. Copercini.

Sopprimere il comma 2.
8. 3. Copercini.

Capo IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI RIGUARDANTI I DELITTI DI STRAGE COMMESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

ART. 9.

Sopprimerlo.
*9. 1. Copercini.


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Sopprimerlo.
*9. 3. Saponara, Gazzilli.

Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.
9. 2. Parenti.

Capo V

MODIFICA DELL'ARTICOLO 656 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

ART. 10.

Sopprimerlo.
10. 1. Copercini.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a)
al comma 1, è soppresso l'ultimo periodo.
10. 2. Mantovano, Marino.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: notificati aggiungere le seguenti: , ai sensi degli articoli 157, 158 e 159.
10. 4. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: e al difensore nominato fino a: nella fase del giudizio con le seguenti: e all'ultimo difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio o a quello nominato, anche d'ufficio, per la fase dell'esecuzione.
10. 3. Parenti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio con le seguenti: ad un difensore di ufficio nominato ai sensi dell'articolo 97.
10. 17. Gazzilli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «presentata l'istanza» sono aggiunte le seguenti: «e la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «è allegata» sono aggiunte le seguenti: «, a pena di inammissibilità,».
1-ter. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «è allegata» sono aggiunte le seguenti: «, a pena di inammissibilità,».
10. 9. (nuova formulazione) Mantovano, Marino.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
10. 6. Mantovano, Marino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-
bis) al comma 8 sono premesse le parole: «Salva la disposizione del comma 8-bis,»;
c-
ter) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Se la notificazione al condannato dell'avviso di cui al comma 5 è stata eseguita nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 159 o dal comma 4 dell'articolo


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161, e non è presentata tempestivamente l'istanza di cui al comma 6, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza. Questi, disposte se del caso nuove ricerche ed assunte eventuali informazioni, sottopone gli atti al tribunale di sorveglianza, affinché valuti se concedere, d'ufficio, taluna delle misure alternative alla detenzione ovvero la sospensione della esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se il tribunale di sorveglianza delibera di non concedere nessuno dei suddetti benefici, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione».
10. 12. Saraceni.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-
bis) al comma 8 sono premesse le parole: «Salva la disposizione del comma 8-bis»;
c-ter) dopo il comma 8 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«8-bis. Se la notificazione dell'avviso di cui al comma 5 è stata eseguita nelle forme previste dall'articolo 157, comma 8, ovvero mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159 e 161, il pubblico ministero, ove l'istanza non sia tempestivamente presentata, assume nuove informazioni anche presso lo stesso difensore e dispone la rinnovazione dell'avviso».
10. 8. Saraceni.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-
bis) al comma 8 sono premesse le parole: «Salva la disposizione del comma 8-bis»;
c-ter) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non ha avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica».
10. 20. (Testo così modificato nel corso della seduta)Saraceni.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Qualora l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione non vengono consegnati immediatamente al condannato, il pubblico ministero deve disporre nuove ricerche e assumere ulteriori informazioni con l'ausilio degli organi di polizia giudiziaria. Rivelatesi queste ulteriormente infruttuose, il pubblico ministero fa notificare l'ordine di carcerazione e il decreto di sospensione ai sensi degli articoli 159, comma 1, e 161, comma 4. Entro trenta giorni dalla notifica ai sensi degli articoli 159, comma 1, e 161, comma 4, il pubblico ministero trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza perché valuti se concedere la misura alternativa, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena.»
10. 15. Simeone, Cola.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-
bis) al comma 9 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) nei confronti dei condannati per i quali ricorrono le condizioni per la esclusione dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge stessa.
10. 10. Saraceni.


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Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
al comma 9 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui alla prima parte dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
*10. 11. Saraceni.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
al comma 9 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui alla prima parte dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
*10. 16. Pisapia.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
al comma 9, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:«In relazione ai reati di cui agli articoli 628 e 629 del codice penale, la sospensione deve essere disposta se il condannato ha subito una condanna che non superi i tre anni di reclusione o se ha ottenuto il beneficio della circostanza di cui all'articolo 114 del codice penale.»
10. 14. Simeone.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. La sospensione dell'esecuzione al condannato che si trova agli arresti domiciliari per altro tipo di reato può essere disposta se deve eseguirsi una condanna passata in giudicato che non superi i limiti di tre anni o di quattro anni di cui al comma 5.»
10. 13. Simeone.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
10. 7. Mantovano, Marino.

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 1. Copercini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. In relazione alla gravità del fatto, alle circostanze di esso e agli elementi che determinano l'aumento della pena ai sensi dell'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del codice penale, il giudice esclude la sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 656 e provvede in tal senso con la sentenza di condanna.»

Art. 11-ter.

All'articolo 605 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 533, comma 3-bis, in presenza dei medesimi requisiti».
11. 01. Mantovano, Marino.

Capo VI

PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DI VIDEOCONFERENZE

ART. 12.

Sopprimerlo.
12. 1. Copercini.


Pag. 23

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2001.
12. 2. Parenti.

ART. 13.

Sopprimerlo.
*13. 1. Copercini.

Sopprimerlo.
*13. 2. Parenti.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. 1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole «4-bis» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero di condannato alla reclusione, per il quale ricorra una o più delle circostanze indicate ai numeri 1, 2 e 3 del comma 2 dell'articolo 99 del codice penale».
13. 01. Mantovano, Marino.

ART. 14.

Sopprimerlo.
*14. 1. Copercini.

Sopprimerlo.
*14. 2. Pisapia.

Sopprimerlo.
*14. 3. Parenti.

ART. 15.

Sopprimerlo.
*15. 1. Copercini.

Sopprimerlo.
*15. 2. Pisapia.

Sopprimerlo.
*15. 3. Parenti.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis- 1.Al comma 1 dell'articolo 229 del codice penale, dopo il numero 1), è aggiunto il seguente numero:
«1-bis) nel caso di condanna alla pena della reclusione per un tempo inferiore a un anno, se si tratta di soggetto che nei cinque anni precedenti ha subito la revoca, per fatto a lui imputabile, di uno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;»
15. 01. Mantovano.

Capo VII

NORME IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI PARTICOLARI STRUMENTI TECNICI DI CONTROLLO ALLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI E AI CONDANNATI IN STATO DI DETENZIONE DOMICILIARE

ART. 16.

Sopprimerlo.
16. 1. Copercini.


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Sostituirlo con il seguente:
Art. 16. - 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere se, pur sussistendo le esigenze di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 274, il giudice ritiene che tali esigenze possono essere salvaguardate con procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria e l'imputato abbia dichiarato il proprio consenso.
2-quater. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di controllo di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli».
16. 6. Pisapia, Cola.

Sopprimere il comma 1.
*16. 2. Copercini.

Sopprimere il comma 1.
*16. 7. Parenti.

Sopprimere il comma 2.
**16. 3. Copercini.

Sopprimere il comma 2.
**16. 8. Parenti.

Al comma 2, capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: prescrive con le seguenti: può prescrivere.
16. 9. Parenti.

Al comma 2, capoverso, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.
16. 12. Mantovano, Marino, Cola.

Al comma 2, capoverso, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
16. 10. Parenti.

Sopprimere il comma 3.
*16. 4. Copercini.

Sopprimere il comma 3.
*16. 11. Parenti.

Sopprimere il comma 4.
16. 5. Copercini.

ART. 17.

Sopprimerlo.
*17. 1. Copercini.

Sopprimerlo.
*17. 2. Pisapia.

Sopprimerlo.
*17. 3. Parenti.

ART. 18.

Sopprimerlo.
18. 1. Copercini.


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Al comma 1, sopprimere le parole: Il condannato o.
18. 2. Pisapia.

ART. 19.

Sopprimerlo.
19. 1. Copercini.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. 1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:
«4. Con l'avviso orale il questore, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente o di telefonia mobile, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati, nonché programmi informatici o altri strumenti di cifratura e crittazione di conversioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile innanzi al giudice monocratico.
4-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 4 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la confisca degli apparati e dei programmi utilizzati».
19. 01. Mantovano, Marino.

Capo VIII

NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E SUL PERSONALE AMMINISTRATIVO

ART. 20.

Sopprimerlo.
20. 1. Copercini.

ART. 21.

Sopprimerlo.
21. 1. Copercini.

Sopprimere il comma 1.
21. 2. Copercini.

Sopprimere il comma 2.
21. 3. Copercini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-
bis. I posti previsti nelle dotazioni organiche degli uffici dei giudici di pace, come modificati dal decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2000 di cui al primo comma, saranno coperti esclusivamente nelle sedi che nell'anno 1999 hanno registrato un carico di lavoro superiore a 60 processi di cognizione per ciascun giudice di pace previsto in organico. Il Consiglio superiore della magistratura ed il Ministro della giustizia effettueranno le nuove nomine dei giudici di pace sulla base delle domande presentate ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998, per un numero di giudici non superiore a quello che si determina assegnando a ciascun ufficio un giudice di pace ogni 60 processi di cognizione, o frazione di 60, sopravvenuti nell'anno 1999. Coloro che hanno presentato domanda di nomina ai sensi del decreto sopra citato e che saranno valutati idonei e non saranno nominati o non prenderanno possesso dell'ufficio per mancanza di disponibilità di posti, come determinati ai sensi del comma precedente, potranno essere nominati successivamente e non oltre il 31 dicembre 2002, a seguito di vacanze o nuove disponibilità di posti in


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organico nella sede richiesta o in altre. In questi casi la nomina è subordinata solo all'assenza di domande di trasferimento da parte di giudici in servizio ed all'effettuazione del tirocinio previsto dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1999, n. 468. Per esigenze temporanee del servizio e fino alla nomina dei nuovi giudici i Presidenti delle Corti di appello competenti potranno disporre l'applicazione di giudici in servizio nello stesso distretto o in quello attiguo anche in deroga all'articolo 10-bis della legge 24 novembre 1999, n. 468.
21. 4. Saponara.

ART. 22.

Sopprimerlo.
22. 1. Copercini.

Sopprimere il comma 1.
22. 2. Copercini.

Sopprimere il comma 2.
22. 3. Copercini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 42-quater, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari di tribunale ed i viceprocuratori onorari attualmente in servizio a decorrere da nove mesi successivi alla scadenza del triennio di nomina in corso.
22. 4. Manzione.
(Approvato)

ART. 23.

Sopprimerlo.
23. 1. Copercini.

Sopprimere il comma 1.
23. 2. Copercini.

Sopprimere il comma 2.
23. 3. Copercini.

Sopprimere il comma 3.
23. 4. Copercini.

Al comma 3, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
23. 5. Manzione.
(Approvato)

ART. 24.

Sopprimerlo.
24. 1. Copercini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale, attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di efficacia previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge n. 449 del 1997 e 20, comma 3, della legge n. 488 del 1999.
24. 2. Saponara.
(Approvato)


Pag. 27

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nelle procedure di assunzione del personale amministrativo e tecnico di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri, fino al completamento degli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2000, l'amministrazione penitenziaria è autorizzata a servirsi delle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici espletati anche da altre pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione delle stesse amministrazioni e con il consenso degli idonei direttamente interessati.
24. 10. Governo.
(Approvato)

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 24. 01 della Commissione

All'articolo aggiuntivo 24.01, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 91.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.
0. 24. 01. 1. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di lire 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di lire 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
3. È altresì dovuta un'indennità di lire 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno.».
24. 01. La Commissione.
(Approvato)

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 24. 02 della Commissione

All'articolo aggiuntivo 24. 02, comma 1, capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire 110.000 con le seguenti: lire 150.000.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: lire 110.000 con le seguenti: lire 150.000.
0. 24. 02. 2. Governo.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 24. 02, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 5.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.
0. 24. 02. 1. La Commissione.
(Approvato)


Pag. 28

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di lire 110.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.
2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di lire 110.000 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.».
24. 02. La Commissione.
(Approvato)

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 25.

Sopprimerlo.
25. 1. Copercini.

Sopprimere il comma 1.
25. 2. Copercini.

Sopprimere il comma 2.
25. 3. Copercini.

ART. 26.

Sopprimerlo.
26. 1. Copercini.