![]() |
![]() |
![]() |
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
GIULIANO PISAPIA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la difesa d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - tema di cui è relatore l'onorevole Saponara - costituiscono gli strumenti attraverso i quali viene data attuazione ai principi sanciti dall'articolo 24 della Costituzione, che afferma non solo l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, ma anche che siano assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
proclamata dalla Carta fondamentale sia anche eguaglianza sostanziale.
n. 3781, dell'onorevole Pisapia, e l'atto Camera n. 5477, dell'onorevole Pecorella) prevedono, fermo restando l'attuale principio per cui la difesa d'ufficio deve essere comunque affidata ad avvocati iscritti negli albi professionali, alcuni significativi correttivi volti a razionalizzare il sistema e ad incidere sui punti deboli che sono stati evidenziati.
professionale ovvero nel pregresso esercizio della professione in sede penale per almeno un biennio, e dettano norme dirette a regolare il funzionamento degli uffici centralizzati, prevedendo che i nominativi dei difensori siano di norma forniti attraverso un sistema informatizzato.
compenso, liquidato dal consiglio dell'ordine, dalla propria dichiarazione dei redditi.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. L'Assemblea è oggi chiamata ad esaminare la riforma dell'istituto della difesa d'ufficio. Da tempo, così come accade per il gratuito patrocinio, sono segnalate dagli operatori e dalla dottrina incongruenze e disfunzioni della disciplina attuale, che richiedono un profondo ed incisivo intervento di riforma. Da tempo il Governo ha avviato un approfondimento della materia nell'ottica di restituire efficacia ad uno strumento processuale cardine.
incontra il favore del Governo che è pronto ad un suo esame. Nel merito, occorre - ad avviso del Governo - approfondire il dibattito sull'opportunità di prevedere l'immediato intervento dello Stato a fronte dell'irreperibilità del beneficiario della difesa d'ufficio; potrebbe essere inoltre inopportuno, costituendo un mero aggravio formale, prevedere l'obbligo per il pubblico ministero di notificare un atto distinto dall'informazione di garanzia recante indicazione delle informazioni sul diritto di difesa; deve essere poi esaminata attentamente la disposizione che concerne l'ampliamento dei termini della difesa, in caso di sostituzione del difensore, di cui ha già parlato il relatore.
PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.
MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, naturalmente i deputati del gruppo di Forza Italia voteranno a favore della proposta di legge in esame condividendone appieno la ratio ed il contenuto, anche perché tale proposta è stata presentata da un deputato del nostro gruppo, l'onorevole Pecorella, ed è oggi all'esame della Camera perché proprio il nostro gruppo ne ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno nell'ambito della quota assegnata all'opposizione.
difensore, l'ufficio procedente informa l'indagato, con una comunicazione a parte, dell'obbligatorietà della difesa tecnica, che se non si provvede alla nomina di un difensore di fiducia se ne nomina uno d'ufficio e che quest'ultimo deve essere retribuito. Tale precisazione responsabilizza l'indagato o l'interessato; si può anche nominare un difensore di fiducia, ma a volte si accetta il difensore d'ufficio nell'erronea convinzione che lo stesso non vada retribuito. Molti dicono: ma se io devo pagare il difensore d'ufficio, allora nominavo un difensore di fiducia. Questa è l'obiezione che hanno sempre fatto coloro i quali si sono avvalsi dell'operato del difensore d'ufficio nel momento in cui sono stati richiesti di un compenso sia pur minimo. Tutto ciò responsabilizza comunque il difensore d'ufficio nominato che, sapendo che potrà essere compensato, si impegnerà a svolgere il suo mandato con maggiore diligenza.
faceva ricorso a queste figure. In ogni caso, questa figura appartiene un po' al passato.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà.
ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che fosse davvero indilazionabile l'esigenza di porre mano alla modifica della normativa in materia di difesa d'ufficio. Sono norme troppo datate che ormai non riescono più a conciliarsi con tutte le modifiche che negli ultimi tempi, anche estremamente recenti, si sono verificate nel nostro ordinamento, proprio per rendere effettivo e non residuale - come diceva il relatore, onorevole Pisapia - l'esercizio del diritto di difesa d'ufficio.
processi che lo vedono impegnato, non riesce nemmeno a focalizzare la difesa cui è chiamato. Sovente accade che arrivi addirittura a rappresentare ragioni diverse da quelle che dovrebbe rappresentare, letteralmente «sospeso» rispetto ad una difesa che in quel momento va ad inventare, oppure che giunga a conclusioni che hanno portato a scrivere anche pagine straordinarie di letteratura giuridica comica, pur nel rimettersi alla giustizia. Ricordo, in particolare, un film con Totò come protagonista che davvero metteva il dito nella piaga, rispetto alla giustizia affidata ad un difensore d'ufficio. Mi auguro che, attraverso la rivisitazione completa dell'istituto, si possa evitare d'incorrere negli errori che, appunto, hanno permesso la nascita di questa letteratura, che si va poi a sostanziare in una comicità davvero tragica. Succede infatti che, per il malcapitato imputato oppure indagato nelle prime mosse del processo, vi sia prima la beffa e poi il danno e che per la giustizia vi sia davvero l'offesa più grande. Proprio questo dobbiamo evitare: che l'offesa alla giustizia sia perpetrata ulteriormente.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, colleghi, signor sottosegretario, non mi dilungherò sul provvedimento in esame, risparmiando il fiato per intervenire sul successivo punto all'ordine del giorno, il provvedimento recante norme sul gratuito patrocinio che, in sostanza, riguarda la stessa tematica e affronta le medesime necessità.
si era tentato di fare nel 1989, tutto ciò significa che siamo nelle condizioni di ricadere nelle difese di ufficio in ogni comparto. La riforma non era riuscita nel suddetto intento, mentre la modifica della Costituzione sembra aver creato tali condizioni.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Pisapia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.
Tali principi sono, altresì, sanciti sia dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che dal patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici.
Se sul patrocinio per i non abbienti sono stati compiuti - con la legge 30 luglio 1990 - passi in avanti significativi, anche se ancora insufficienti, la difesa d'ufficio ha finora ricevuto scarsa attuazione sostanziale: essa si rivela nella maggior parte dei casi inefficace, se non addirittura fittizia. I difensori d'ufficio non hanno spesso né il tempo né la possibilità di studiare gli atti processuali e sono (pur con lodevoli ma limitate eccezioni) scarsamente motivati; inoltre, non hanno alcuna garanzia circa la retribuzione della loro attività professionale.
La difesa d'ufficio nella prassi non ha, dunque, né pari dignità né pari efficacia rispetto alla difesa di fiducia, il che è particolarmente grave se si considera che gli imputati ai quali viene nominato un difensore d'ufficio sono spesso irreperibili (con la conseguenza che è ancora più difficile rendere effettiva la difesa) e nella maggior parte dei casi appartengono alle fasce sociali più deboli e socialmente emarginate. Sono del tutto evidenti, quindi, l'urgenza e la necessità di riconoscere alla difesa d'ufficio la stessa dignità della difesa di fiducia, non potendo relegare la prima ad un ruolo meramente residuale e spesso non effettivo. La difesa d'ufficio, infatti, dovrebbe essere lo strumento, o uno degli strumenti, per garantire la dovuta tutela a chi è privo della garanzia che deriva dalla presenza di un difensore di fiducia.
La gravità della situazione è resa evidente dai risultati di una ricerca condotta dalla camera penale del Piemonte e della Valle d'Aosta: la percentuale di assoluzioni, che è del 50 per cento nei procedimenti celebrati con il difensore di fiducia, scende al 20 per cento nel caso di procedimenti in cui l'imputato è assistito da un difensore d'ufficio. È stato inoltre riscontrato che chi è assistito da un difensore d'ufficio viene spesso condannato a pene superiori rispetto a chi, in presenza di fatti analoghi, è stato assistito da un difensore di fiducia: e non si tratta, purtroppo, di casi isolati, ma della riprova che attualmente la difesa d'ufficio non garantisce, di norma e salvo, ripeto, lodevoli eccezioni, una reale difesa.
In questa situazione non era procrastinabile un intervento del legislatore per rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale - come recita l'articolo 3 della Costituzione - che anche in questo campo impediscono che l'eguaglianza formale
Non vi può, e non vi potrà mai essere, «giusto processo» fino a quando a tutti non sarà garantita una difesa non solo virtuale o formale: la modifica dell'attuale normativa è conditio sine qua non perché sia data piena e sostanziale attuazione anche ai principi che il Parlamento ha recentemente introdotto con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione. In tal senso andava un ordine del giorno, di cui ero primo firmatario e che è stato sottoscritto da numerosi parlamentari, presentato proprio in occasione dell'approvazione della riforma dell'articolo 111 della Costituzione e accolto dal Governo nella seduta del 27 luglio 1999. In tale ordine del giorno la Camera, considerato che la garanzia dell'effettiva possibilità per tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche, di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione costituisce - accanto ai principi del contraddittorio, della ragionevole durata dei processi, dell'indipendenza e imparzialità del giudice - condizione essenziale per un «processo equo», impegnava, tra l'altro, l'esecutivo «a porre in essere tutti gli strumenti di sua competenza per rendere effettiva e non meramente formale la difesa d'ufficio».
L'attuale quadro normativo prevede, come è noto, che la difesa d'ufficio sia svolta da avvocati iscritti agli albi professionali e non, come in altri ordinamenti, da funzionari pubblici. I difensori d'ufficio sono individuati, ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale, sulla base di tabelle predisposte dai consigli dell'ordine d'intesa con il presidente del tribunale e aggiornate con cadenza trimestrale. Non vi sono inoltre norme specifiche tese ad assicurare un adeguato compenso per l'attività professionale svolta dal difensore d'ufficio.
Tale meccanismo si è rivelato del tutto inadeguato: la cadenza trimestrale dei turni e la previsione normativa che essi siano predisposti d'intesa con il presidente del tribunale avrebbero dovuto consentire agli uffici giudiziari un'organizzazione delle difese d'ufficio rispondente alle esigenze di ciascuno di essi. Nella realtà non è raro che, tra coloro che sono inseriti nell'elenco dei difensori d'ufficio, alcuni vengano nominati in più procedimenti che si svolgono contemporaneamente dinanzi a diversi uffici giudiziari ed altri non vengano nominati in alcun procedimento.
Si deve altresì sottolineare come non siano previsti a livello legislativo criteri per la compilazione e l'aggiornamento delle tabelle, in particolare per quanto concerne l'idoneità dei difensori. Non è dunque escluso - ed, anzi, è caso non raro - che siano chiamati ad assumere una difesa d'ufficio anche avvocati privi di qualsiasi esperienza nel settore penale.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, del codice di procedura penale, nel caso tutt'altro che infrequente di irreperibilità del difensore individuato sulla base delle tabelle, il giudice o il pubblico ministero procedono alla designazione di un altro difensore «immediatamente reperibile», con l'evidente conseguenza che quest'ultimo si troverà nella sostanziale impossibilità di prestare una difesa effettiva.
Ritengo, a tale proposito, che sia indispensabile anche trovare adeguati meccanismi per cui, in caso di reiterata e non giustificata assenza del difensore nominato d'ufficio, questo possa essere temporaneamente sospeso dalle liste previste dalla legge. Sarà così possibile garantire un migliore funzionamento della difesa non fiduciaria e una maggiore responsabilizzazione dei difensori iscritti nelle tabelle predisposte dal consiglio dell'ordine.
Le proposte di legge esaminate in Commissione giustizia incidono variamente sul quadro normativo vigente, offrendo due possibili soluzioni fra di loro incompatibili su cui la Commissione è stata chiamata preliminarmente a operare una scelta.
La proposta dell'onorevole Grimaldi, l'atto Camera n. 5268, prevede l'istituzione di un ufficio del difensore pubblico e dunque la sottrazione della difesa d'ufficio all'avvocatura professionale; le altre due proposte di legge (l'atto Camera
La soluzione prospettata dalla proposta di legge atto Camera n. 5268 - che la Commissione non ha ritenuto di accogliere - prevede l'istituzione presso ciascun distretto di corte d'appello dell'ufficio del difensore pubblico: la difesa pubblica interviene quando non sia stato nominato il difensore di fiducia e cessa quando il soggetto vi provveda. Il difensore pubblico è equiparato al difensore di fiducia (articolo 2). L'autorità giudiziaria procedente, nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, anziché nominare direttamente il difensore d'ufficio, informa il presidente dell'ufficio del difensore pubblico, che a sua volta procede alla designazione del difensore fra quelli addetti all'ufficio. Il difensore pubblico non è soggetto a revoca: nel caso di negligenza l'interessato può presentare al presidente dell'ufficio un'istanza di sostituzione, il cui accoglimento può dare luogo a procedimento disciplinare nei confronti del difensore negligente (articolo 3). A ciascun ufficio del difensore pubblico sono addetti funzionari nominati per concorso (articolo 6).
Si tratta di scelte che delineano una disciplina radicalmente diversa rispetto a quella vigente: quella del difensore pubblico è infatti una figura del tutto nuova per il nostro ordinamento, mutuata dal modello statunitense. Tale ipotesi era già stata prospettata dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.
La Commissione giustizia, nell'assumere come testo base la proposta dell'onorevole Pecorella, che, come detto, va nella stessa direzione della proposta di legge atto Camera n. 3781 dell'onorevole Pisapia, ha ritenuto di confermare l'attuale scelta di affidare la difesa d'ufficio ad avvocati iscritti all'albo professionale. Le modifiche delineate si propongono di razionalizzare l'attuale sistema e di introdurre quei correttivi volti a rendere effettiva ed efficace la difesa d'ufficio.
Non posso non ricordare, a questo punto - in generale sul ruolo del difensore e in particolare sulla scelta di non accedere all'ipotesi del difensore pubblico -, quanto scriveva Calamandrei nel suo elogio al giudice.
«I giudici», scriveva Calamandrei «dovrebbero essere i più strenui difensori della libertà dell'avvocatura, poiché solo laddove gli avvocati sono indipendenti, i giudici possono essere imparziali. Solo laddove gli avvocati sono rispettati, sono onorati i giudici. Dove invece si scredita l'avvocatura, la prima ad essere colpita è la stessa dignità dei giudici ed è quindi più difficile e angosciosa la loro missione di giustizia».
Il testo all'esame dell'Assemblea prevede, all'articolo 1, la costituzione, da parte dei consigli dell'ordine dei ciascun distretto di corte d'appello, di un apposito ufficio centralizzato, con il compito di predisporre gli elenchi dei difensori d'ufficio e di determinare i criteri per la nomina, tenendo conto delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità. L'articolo 2 attribuisce a tale ufficio il compiti di comunicare all'autorità procedente il nominativo del difensore.
L'articolo 3 modifica il comma 4 dell'articolo 97 del codice di procedura penale, prevedendo che, nel caso di irreperibilità, di mancata comparizione o di abbandono del difensore designato, il sostituto venga scelto fra i difensori immediatamente reperibili solo se a procedere è il giudice: il pubblico ministero e la polizia giudiziaria debbono invece richiedere un altro nominativo all'ufficio centralizzato, salvo i casi di assoluta urgenza dei quali deve essere data congrua motivazione nel provvedimento di nomina.
Le successive disposizioni riguardano i requisiti per l'inserimento nell'elenco dei difensori d'ufficio, che vengono individuati nella frequenza di corsi di aggiornamento
Viene inoltre proposta l'esenzione da bolli, imposte e spese dei procedimenti per il recupero dei crediti professionali dei difensori d'ufficio (articolo 17) e l'applicazione, per il difensore d'ufficio di indagati o di imputati irreperibili, delle norme attualmente vigenti per gli imputati minorenni, che prevedono l'anticipazione del compenso da parte dello Stato, salvo il diritto di rivalsa (articolo 18).
Si tratta di un punto sul quale mi preme richiamare l'attenzione dei colleghi: la difesa d'ufficio non potrà mai essere effettiva fino a quando non sarà garantita una adeguata retribuzione al difensore d'ufficio, la cui attività - specialmente in caso di imputato contumace o irreperibile - è spesso più difficile di quella del difensore di fiducia, che ha maggiori strumenti di difesa, in quanto ha possibilità di rapporti diretti con il proprio assistito, il quale può fornire tutti gli elementi a propria difesa, sia in relazione alle accuse (ad esempio, per la predisposizione della lista testimoniale) sia in ordine alla richiesta di riti alternativi e alle eventuali attenuanti che incidono, anche in modo significativo, sulla commisurazione della pena.
Si propone, inoltre, l'inserimento nel codice di procedura penale di un nuovo articolo, il 369-bis, che renda obbligatoria la notifica all'indagato da parte del pubblico ministero di una comunicazione recante l'indicazione del difensore d'ufficio, con la quale si dà una serie di informazioni tra cui l'indicazione dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini, il recapito e il numero telefonico del difensore d'ufficio, l'obbligo di retribuire il medesimo, la possibilità di nominare un difensore di fiducia nonché le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Rispetto al testo base, la Commissione giustizia ha approvato alcune modifiche, con l'impegno di ulteriori approfondimenti nel Comitato dei nove. La prima, relativa ai termini a difesa, prevede - nei casi di abbandono, revoca, rinuncia, incompatibilità del difensore dell'imputato - per il nuovo difensore (sia di fiducia che d'ufficio) il diritto ad avere un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento, onde poter svolgere adeguatamente l'incarico affidatogli. Il termine a difesa può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato o del difensore. È del tutto evidente, infatti, come l'attuale termine - soprattutto nel caso di procedimenti complessi - non sia in grado di assicurare l'effettività della difesa, non consentendo al difensore di disporre neppure del tempo necessario per estrarre copia e poter studiare gli atti processuali.
Con la modifica approvata in Commissione, il termine a difesa diventa un vero e proprio diritto processuale: su tale questione però c'è l'impegno comune da parte di tutta la Commissione ad effettuare un approfondimento per contemperare la necessità per il nuovo difensore di disporre del tempo effettivamente necessario per svolgere con serietà il proprio incarico e l'esigenza di evitare usi strumentali della richiesta di termini a difesa (in particolare, si sono posti problemi rispetto ai casi in cui vi è rischio di prescrizione del reato).
Sì è ritenuto poi opportuno - di fronte a interpretazioni giurisprudenziali tra loro discordanti - modificare il primo comma dell'articolo 102 del codice di procedura penale prevedendo espressamente che anche il difensore d'ufficio possa, in caso di impedimento, nominare un sostituto.
Altra questione su cui sarà necessario un approfondimento è quella relativa alla retribuzione del difensore d'ufficio: rispetto al testo al nostro esame è stata prospettata l'ipotesi di prevedere che, nei casi in cui l'imputato non vi abbia provveduto, il difensore possa detrarre il
Diversa soluzione, su cui pure sarà necessaria una riflessione - e che forse offrirebbe il non trascurabile vantaggio di non comportare oneri finanziari per lo Stato - prevede un incremento, ad esempio dal 2 al 2,25 per cento, dell'importo del contributo alla cassa di previdenza degli avvocati di cui alla legge n. 576 del 1980. Il gettito potrebbe essere utilizzato per erogare il compenso al difensore d'ufficio, salvo il diritto di rivalsa da parte della cassa di previdenza.
La scelta dipenderà anche dai pareri della Commissione bilancio in quanto, purtroppo, la copertura finanziaria per la difesa d'ufficio e il patrocinio dei non abbienti non è certo adeguata alle effettive necessità.
Rimane fermo il principio che, in ogni caso, lo Stato ha diritto di ripetizione delle somme dovute dall'indagato o dall'imputato, salvo che questo versi nelle condizioni per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Farò ora alcune considerazioni conclusive.
Il Parlamento, in questi anni, è stato talvolta accusato - ritengo ingiustamente - di occuparsi soprattutto di garantire il diritto di difesa e di rafforzare le garanzie individuali, solo per imputati e indagati cosiddetti eccellenti.
Una rapida approvazione delle proposte di legge sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio dei non abbienti, non permetterebbe a nessuno di sostenere - senza essere immediatamente e oggettivamente smentito - una simile ingiustificata tesi.
Confido, pertanto, che su questo delicato ma fondamentale tema, che è presupposto per un processo equo e per una giustizia realmente uguale per tutti, si possa raggiungere, attraverso un confronto sereno e costruttivo, il più ampio consenso da parte di tutti i gruppi parlamentari e di tutti i deputati, indipendentemente dall'appartenenza ai diversi schieramenti politici.
Solo così sarà, infatti, possibile l'approvazione definitiva in questa legislatura di questo importante provvedimento e il Parlamento potrà dare un significativo segnale al paese, dimostrando concretamente di essere sensibile alla piena attuazione dei principi costituzionali e, in particolare, alla tutela di quei diritti, come il diritto di difesa, che dovrebbero essere inviolabili ed assicurati a tutti, ma che troppo spesso rischiano di rimanere solo sulla carta in quanto non tutelato o tutelato in maniera non adeguata.
La modifica dell'articolo 111 della Costituzione impone ormai che si giunga in tempi rapidi all'approvazione di una legge di riforma organica, che tenga conto anche delle possibili connessioni con l'altra fondamentale riforma di cui oggi discuteremo, che è quella del gratuito patrocinio.
Per quanto concerne la difesa d'ufficio, invece, il nodo centrale è certamente quello relativo alla retribuzione del difensore. Sulla base degli approfondimenti effettuati dal Governo, era già stato predisposto uno schema di disegno di legge, tenendo conto anche delle esperienze maturate in altri ordinamenti. Tale ordinamento, che ha per oggetto anche la riforma del gratuito patrocinio, non è potuto approdare ancora all'esame del Parlamento essendo stati registrati problemi di copertura finanziaria. La proposta di legge che oggi proviene dall'opposizione
Già nel corso dei lavori in Commissione giustizia, è stata unanimemente evidenziata l'importanza di prevedere un termine che non avesse carattere meramente formale per la preparazione della difesa in caso di sostituzione del difensore. Tuttavia, occorre evitare che la nuova formulazione della norma si risolva in un ostacolo allo svolgimento corretto dell'attività processuale.
Pertanto, da parte del Governo vi è piena disponibilità e consenso, nelle linee generali, a questa proposta che è stata presentata dall'opposizione, anche se si ribadisce che vi sono questioni scaturite dal dibattito che devono essere attentamente esaminate e che sono state oggi qui ribadite dal relatore. Il Governo intende manifestare oggi la propria disponibilità a contribuire all'adeguamento completo ed esaustivo della normativa vigente; al riguardo, esso si impegna a formulare, ove necessario, anche propri emendamenti che consentano di canalizzare le soluzioni già studiate in relazione ai singoli aspetti del provvedimento, nella convinzione - lo si ribadisce ancora - che la riforma in esame sia indispensabile per la corretta applicazione del nuovo articolo 111 della Costituzione.
Detta proposta di legge è diretta a rendere effettivo il diritto di difesa garantito dall'articolo 24 e, ultimamente, dall'articolo 111 della Costituzione. Il comma dell'articolo 111 citato che ha costituzionalizzato il cosiddetto giusto processo così recita: «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità (...)». Orbene, affinché vi sia tale parità è necessario che la difesa, al pari dell'accusa, sia valida, autorevole e quindi effettiva.
Nel nuovo processo accusatorio, in cui la prova si forma nel dibattimento, nel contraddittorio tra le parti, in cui vi è la possibilità, a volte addirittura il dovere, di ricorrere ai riti alternativi (patteggiamento, rito abbreviato, giudizio immediato) ed in cui si deve applicare la recente legge sulle investigazioni difensive, c'è bisogno di un nuovo avvocato preparato, agguerrito, dinamico ed organizzato. Ovviamente, non si può più tollerare l'avvocato d'ufficio che si rimette alla clemenza del giudice senza argomentare affatto e senza conoscere gli atti processuali. Pertanto, il difensore d'ufficio deve essere come quello di fiducia e deve avere la sua stessa dignità; per assurdo, egli deve essere migliore dell'avvocato di fiducia, perché quest'ultimo viene scelto dall'imputato o comunque dall'interessato - e quindi si riversa a suo carico la culpa in eligendo - mentre quello d'ufficio viene indicato dall'ufficio procedente che, indirettamente, ne avalla la validità.
È per questo che sin dal primo momento (lo prevede l'articolo 19 del provvedimento in esame, che aggiunge l'articolo 369-bis del codice di procedura penale), in cui è necessaria la presenza del
Per quanto riguarda il funzionamento in concreto dell'istituto, l'articolo 1 prevede che «I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello (...) predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina» a difensori d'ufficio.
Ma per essere iscritti in questo elenco, secondo la proposta di legge in esame (e questo è il lato migliorativo e innovativo) l'articolo 5 prevede che «è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine degli avvocati di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale (...)» oppure rilasciato dagli ordini o dalle camere penali o, dall'unione delle camere penali, oppure che dimostrino - è importante anche questo - «di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione».
Vi è quindi una maggiore presunzione di idoneità, atteso il corso e l'esercizio per due anni del patrocinio penale. Oggi, invece, secondo l'articolo 29, comma 1, delle disposizioni di attuazione, possono essere nominati difensori d'ufficio coloro che siano iscritti all'albo e che siano idonei e disponibili ad assumere le difese d'ufficio. In questo modo, l'idoneità oggi è data solo dall'iscrizione all'albo; non importa da quanto e se si sia esercitato in penale o solo in civile.
In concreto, quindi, noi abbiamo visto cause anche importanti affidate a giovani procuratori una volta e iscritti anche da poco, perché la difesa d'ufficio era considerata come il «far pratica», il consentire la pratica ai giovani procuratori e ai giovani avvocati. Questi ultimi facevano quello che potevano; però fino a che punto poi facessero l'interesse del cliente, dell'imputato affidato alle loro cure da parte dell'autorità procedente, è tutto da dimostrare!
Quindi, si può constatare subito il miglioramento della situazione garantito dalla proposta di legge in esame! Prima l'idoneità era presunta solo in funzione dell'iscrizione nell'albo ed ora essa è presunta in modo più «vicino» alla realtà dal corso di aggiornamento e dall'esercizio per due anni del patrocinio nel campo penale.
L'articolo 15 prevede la procedura per il recupero dei crediti professionali vantati nei confronti degli indagati: «Il consiglio dell'ordine indica annualmente (...) i nominativi degli avvocati disponibili ad assumere l'incarico relativo al recupero dei crediti professionali (...); nel caso d'insolvenza soccorrono le norme sul gratuito patrocinio».
L'articolo 16 della proposta di legge in esame disciplina la retribuzione del difensore d'ufficio dell'irreperibile. Quante volte abbiamo difeso gli irreperibili? Quante volte nel passato presentavamo impugnazione per l'irreperibile? Poi non si è potuto più presentare e adesso, a seguito della legge Carotti, si può presentare anche l'impugnazione per l'irreperibile. Ricordo che questo rappresentava un grande onere per l'avvocato, perché addirittura doveva inseguire gli irreperibili pagando i relativi ciceroni quando si
A volte gli avvocati vengono criticati a torto: sono tantissimi quelli che hanno prestato il loro servizio gratuitamente - anche in processi durati per tanti mesi - senza percepire un compenso e senza che nessuno neppure li ringraziasse. Il problema più importante, a mio avviso, è il rapporto tra l'avvocato e il magistrato e soprattutto è la considerazione che il magistrato ha e deve avere del difensore d'ufficio. Oggi capita che ci si rivolga ad un avvocato presente in aula, lo si nomini difensore d'ufficio, non gli si conceda termine, a volte che gli si conceda il termine di un quarto d'ora; il più delle volte - questo è grave, signor Presidente - l'avvocato, preso alla sprovvista e non avendo sufficiente autorità e neppure autorevolezza, non ha nemmeno il coraggio di chiedere il termine. Questo è dunque il discorso di un nuovo avvocato e di una nuova deontologia.
Il termine è un diritto? È chiaro che ciascun diritto poi va esercitato con il rispetto delle norme deontologiche. L'avvocato deve chiedere il termine quando non è in condizione di assolvere al suo mandato senza aver letto le carte o senza aver avuto la possibilità di utilizzare un congruo tempo per leggerle. Poi è chiaro che non deve essere strumentalizzato o prestarsi a violazioni del codice deontologico e soprattutto non deve intralciare la giustizia. Ecco perché il processo giusto, il processo accusatorio è una grande vittoria, però sia i giudici, sia gli avvocati devono cambiare la loro cultura e adeguare la loro cultura alle nuove conquiste.
Si è parlato tanto in questi ultimi tempi, a volte anche con toni fin troppo trionfalistici, del nuovo processo penale. Abbiamo votato l'articolo 111 e lo abbiamo osannato oltre ogni immaginazione, ma abbiamo dimenticato che nel nostro sistema non è garantita nella maniera più assoluta la presenza paritaria dell'accusa e della difesa. Sempre, come accadeva un tempo, vi sono cittadini di serie A e di serie B che trovano la loro consacrazione negativa e deleteria per i principi della giustizia con la lettera maiuscola proprio nel nostro codice dove la difesa e l'accusa non trovano sostanziale dignità. Spesso vi è una presenza solo formale della difesa d'ufficio e questo determina veramente una situazione di somma ingiustizia. Da ciò deriva la necessità di prevedere, in piena assonanza con la concezione della libertà di difesa, la possibilità di scelta del difensore per rendere veramente oggettivo per tutti i cittadini il diritto ad una libera, e nel contempo qualificata, difesa.
Quando la difesa non viene realizzata nella maniera più piena e compiuta, peraltro, violiamo i principi dettati dalla nostra Carta costituzionale. Tutto ciò passa necessariamente attraverso l'aumento dei limiti di reddito che consentono l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, come meglio vedremo nell'altro provvedimento iscritto al successivo punto dell'ordine del giorno di oggi. Occorre in sostanza riconoscere alla difesa d'ufficio pari dignità rispetto alla difesa di fiducia, mentre, così come oggi è strutturato l'istituto, non si può che constatare che esso non garantisce l'efficienza della difesa: non dimentichiamo, infatti, specie chi frequenta quotidianamente le aule giudiziarie, ciò che in esse si verifica normalmente.
Spesso, il difensore d'ufficio non conosce nemmeno il capo d'imputazione o, preso da altri problemi relativi a diversi
Il provvedimento al nostro esame non è che sia il migliore possibile, anzi è largamente migliorabile ed io mi auguro che gli interventi emendativi potranno rendere l'istituto assolutamente consono alle mutate condizioni di vita giuridica. In tale ambito, si dovrà certamente esaltare senza mezzi termini la difesa, intesa nell'accezione più ampia, eliminando le disuguaglianze socio-economico-culturali che spesso hanno vanificato ed offeso un altro principio che trova riconoscimento costituzionale nel nostro ordinamento giuridico ed ha la sua espressione estremamente chiara all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale: tutti sono uguali di fronte alla legge.
Allora, se questo accade, se quanto da me lamentato si verifica oggettivamente troppo spesso nel nostro ordinamento e nella nostra vita giudiziaria, manifestandosi nelle aule giudiziarie ogni giorno, aggiungerei, con frequenza fin troppo ossessiva, è davvero giunto il momento perché, al di là delle posizioni e delle appartenenze partitiche o ideologiche, il provvedimento in esame venga approvato pur se, lo ribadisco, con interventi emendativi che possano dare definitiva dignità ad un istituto che mai è riuscito ad esprimere al meglio le potenzialità che pure in esso erano presenti. L'occasione è veramente troppo ghiotta perché noi ce la lasciamo scappare e i termini sono abbastanza ampi perché il provvedimento possa diventare legge dello Stato.
I colleghi che mi hanno preceduto hanno fatto affermazioni molto esaustive sulla situazione attuale, ma vorrei sottolineare alcuni paradossi che, appunto, sono già emersi, inquadrandoli anche da un altro punto di vista.
Nel momento in cui le Camere, all'unanimità, hanno approvato la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, non si sono accorte di ciò che effettivamente avveniva nel mondo giudiziario e nell'intero consesso civile, costituito da tutti i cittadini che hanno a che fare con la giustizia. La suddetta modifica di pensiero è forse passata a cuor leggero, ma ricordo che ha comportato grandi lavori nelle Commissioni parlamentari e in tutti gli istituti giuridici del paese. L'obbligo della formazione della prova in dibattimento, le condizioni di parità tra pubblica accusa e difesa, la possibilità di investigazioni difensive, complessivamente il fatto di aver portato a compimento - o, meglio, di avere cercato di farlo, perché il nostro gruppo ritiene che la riforma sia ancora incompiuta - la trasformazione del rito sostanziale in rito accusatorio, così come
Il provvedimento riguardante il gratuito patrocinio e quello in esame non sono stati messi all'ordine del giorno in quanto presentati dall'opposizione, ma per conseguenza logica a seguito dell'approvazione della modifica dell'articolo 111 della Costituzione. I due provvedimenti, quindi, fanno parte di un complesso logico il cui mancato completamento, vanificherebbe l'attuazione del dettato costituzionale a suo tempo approvato.
Si capisce anche che ci si dica che, pur essendo stato presentato dall'opposizione, il provvedimento è stato comunque preso in considerazione; ma non è così: si tratta, come dicevo, di una conseguenza logica.
È necessario, inoltre, procedere con estrema celerità perché altrimenti si rischia di accentuare le disfunzioni come quella del ridicolo difensore d'ufficio che si rimette alla clemenza della corte sotto il potere di un pubblico ministero che è sempre più impostato in un rito inquisitorio duro a morire. Tra l'altro, proprio nelle sedi citate, spesso si assiste ad un modo di procedere che, secondo una metodologia per trafilare il ferro, viene definito «passo del pellegrino»: un passo in avanti e due indietro. Forse qualcuno in quest'aula non conosce questo metodo, ma esso prevede che si facciano un passo avanti e due indietro proprio per migliorare la qualità. In questo caso si fa un passo avanti in senso accusatorio e due indietro in senso inquisitorio, girando attorno all'ostacolo senza avere il coraggio di saltare dall'altra parte.
Vi sono anche sentenze di censura da parte della Corte europea sul difetto della nostra legislazione. Per quanto riguarda gli elenchi degli avvocati e le retribuzioni dei difensori, si tratta di aspetti tecnici che i colleghi avvocati hanno evidenziato benissimo e che potranno essere affrontati nel corso di un dibattito tecnico in Commissione.
In conclusione, mi dispiace che questi provvedimenti arrivino in aula per la discussione generale essendo stati solo abbozzati. Si dice che il testo base su cui lavorare è quello di un certo deputato piuttosto che di un altro, mentre tutto il lavoro di scrematura, di finitura e di messa a punto deve ancora essere fatto. Pertanto, la discussione generale, per certi versi, è completamente inutile se si vuole affrontare davvero il nocciolo del problema per risolverlo.
Cercheremo di farlo lo stesso, con buona volontà (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega nord Padania, di Forza Italia e di Alleanza nazionale).


