La IV Commissione,
considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, prevede che il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare, attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;
ritenuto che tale disposizione individui un procedimento decisionale che consente il coinvolgimento dei massimi poteri dello Stato, Governo, Presidente della Repubblica in Consiglio supremo di difesa e Parlamento, nell'assunzione delle determinazioni inerenti l'impiego delle forze armate;
ritenuto inoltre che solo al termine di tale meccanismo decisionale si possa ritenere espressa effettivamente la volontà di tali poteri, e possano ritenersi compiuti i presupposti necessari affinché il Ministro della difesa possa attuare le deliberazioni del Governo, da adottare in forma di deliberazioni del Consiglio dei ministri;
considerato che, dopo l'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1997, n. 25, si registra un chiarimento nel complessivo procedimento di definizione delle condizioni di impiego delle forze armate all'estero, anche se nei fatti non può ritenersi affermato un percorso decisionale che rispecchi esattamente quanto previsto nel citato articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 25 del 1997;
ritenuto in particolare che sia invece necessario assicurare il rispetto di tali passaggi, espressamente definiti con legge, per consentire il necessario coinvolgimento dei poteri titolari di attribuzioni costituzionali per quanto concerne l'impiego delle Forze armate, e, più in generale, per definire le condizioni alle quali assicurare l'operatività della Difesa nazionale in conformità allo spirito democratico della Repubblica, al quale deve informarsi l'ordinamento delle Forze armate ai sensi dell'articolo 52, ultimo comma, della Costituzione;
sottolineato come a tal fine sia espressamente previsto all'articolo 1 del testo della legge istitutiva del servizio militare professionale, definitivamente approvata dal Senato il 24 ottobre 2000, che «l'ordinamento e l'attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge»;
rilevata pertanto l'opportunità di delineare modalità utili a consentire, in tale contesto, il coinvolgimento dell'organo parlamentare, al fine di assicurare in tale sede il controllo delle condizioni costituzionali di impiego delle Forze armate ed il conferimento della necessaria base di legalità alla relativa azione;
considerato che in tale contesto le previsioni di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, costituiscono un obbligo per il Governo di assicurare lo svolgimento del procedimento istituzionale ivi descritto, e per il Ministro della difesa di attendere che tale procedimento si sia completato favorevolmente, prima di attuare le deliberazioni del Governo;
considerato pertanto possibile delineare, alla luce di quanto premesso, uno schema decisionale sulla base del quale promuovere l'evoluzione di una prassi che consenta di garantire il coinvolgimento dei poteri costituzionali di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, nel rispetto delle relative prerogative e attribuzioni, sulla base delle seguenti indicazioni:
1. il Governo adotta le deliberazioni necessarie in materia di difesa e sicurezza nazionale in sede di Consiglio dei ministri;
2. il Consiglio supremo di difesa esamina le deliberazioni adottate dal Go
verno,
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anche al fine di consentire al Presidente della Repubblica di esercitare le relative funzioni costituzionali di garanzia;
3. il Parlamento - entrambe le Camere o anche una sola di esse, oppure le competenti Commissioni parlamentari se a tal fine delegate, nel regime di autonomia costituzionale per esse previsto dalla Costituzione - approva le deliberazioni adottate dal Governo, sulla base di comunicazioni del Governo sull'andamento della crisi e sulle iniziative intraprese;
4. il Governo, acquisita la posizione del Consiglio supremo di difesa e dopo l'approvazione del Parlamento (o di una sola Camera), può:
a) emanare un decreto-legge contenente la copertura finanziaria ed amministrativa delle misure deliberate;
b) presentare un disegno di legge di corrispondente contenuto alle Camere;
5. il Ministro della difesa attua le deliberazioni adottate dal Governo, impartendo le necessarie direttive al Capo di Stato maggiore della difesa;
6. il Capo di Stato maggiore della difesa impartisce le necessarie indicazioni ai membri del Comitato dei Capi di Stato maggiore della difesa;
7. il Parlamento garantisce la base di legalità all'azione del Governo convertendo il decreto-legge nel caso di cui al numero 4-a) o approvando il disegno di legge nel caso di cui al numero 4-b) anche nel corso della relativa attuazione da parte del Ministro della difesa;
considerato che, nel caso in cui l'invio di contingenti militari nazionali si collochi nel quadro di iniziative adottate al di fuori di organizzazioni internazionali delle quali l'Italia sia parte, occorre la definizione di un apposito accordo internazionale che, ove non sia adottato in forma semplificata e non entri in vigore all'atto della firma, richiede l'approvazione della necessaria legge di autorizzazione alla ratifica, preventiva all'attivazione della procedura in precedenza delineata;
impegna il Governo
ad assicurare il rispetto della procedura delineata in occasione dell'invio di contingenti militari all'estero nel quadro di operazioni di pace, allo scopo di definire un meccanismo decisionale stabile e certo, nell'ambito del quale il Parlamento possa essere coinvolto nella definizione delle condizioni di invio di tali contingenti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1997, n. 25.
(7-01007)
«Ruffino, Spini, Ruzzante, Gatto, Settimi».
La XIII Commissione,
vista la sentenza n. 5798 del Consiglio di Stato che ha annullato il decreto ministeriale del 15 novembre 1989 recante il riconoscimento della denominazione di origine «Aceto Balsamico di Modena»;
rilevato che tale sentenza introduce un principio preoccupante in ordine al legame di un prodotto tipico con il territorio di origine del medesimo riducendo a pura modalità e tecnica di produzione il valore della sua tipicità;
se questa interpretazione dovesse prevalere verrebbero messi in discussione i presupposti fondamentali di riconoscimento della tipicità dei prodotti,
impegna il Governo
a promuovere ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Europea in merito alla congruità fra la sentenza del Consiglio di Stato e l'apposito regolamento dell'Unione Europea.
(7-01008)
«Ferrari, Manzini, Tattarini, Sedioli».