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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4 , nel testo della Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 4932-B - sezione 4).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cuccu. Ne ha facoltà.
PAOLO CUCCU. Signor Presidente, con questo articolo si affronta la problematica di quelle specialità per esercitare le quali è necessario aver conseguito il diploma di specializzazione. Mi riferisco all'anestesia e rianimazione ed alla radiologia diagnostica e terapeutica. Con questo provvedimento si intende inquadrare al decimo livello il personale che esercita queste professioni. La cosa, in senso assoluto, non dovrebbe far dispiacere a nessuno, perché si traduce in un aumento di stipendio, però c'è un piccolo particolare: nel momento in cui un medico che esercita queste professioni è inquadrato al decimo livello, è obbligato anche a svolgere attività ambulatoriale e, di conseguenza, ad esercitare tutte le mansioni proprie della singola specialità. Mi fermo al caso della radiologia: il medico deve per forza refertare singolarmente ed autonomamente, il che non dovrebbe essere consentito ad un operatore medico privo della specializzazione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
In questo provvedimento, quindi, è contenuto qualcosa che confligge con la normativa generale, per cui chiederei al presidente della Commissione ed al relatore se abbiano capito bene cosa significhi inquadrare al decimo livello un medico non in possesso del titolo di specializzazione in anestesiologia e radiologia.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione:
Presenti 343
Votanti 190
Astenuti 153
Maggioranza 96
Hanno votato sì 189
Hanno votato no 1.
(La Camera approva - Vedi votazioni).