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generali che costituiscono la base per la realizzazione di appositi accordi in sede locale ai fini della definizione dei canoni di locazione;
il comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha previsto che il Ministro dei lavori pubblici convochi le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori al fine di promuovere una convenzione nazionale che individui i criteri
sulla base di quanto previsto dalla predetta legge, i locatari che stipulano o rinnovano il contratto di locazione sulla base di quanto previsto dai suddetti accordi possono godere del beneficio di ulteriori detrazioni fiscali rispetto a quelle già previste, nonché di ulteriori interventi agevolativi in materia di Ici, stabiliti dagli enti locali;
tale convenzione nazionale è stata stipulata tra le associazioni della proprietà e dei conduttori in data 8 febbraio 1999 e, come previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della citata legge 431, è stata recepita in un decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato di concerto con il Ministro delle finanze;
nella suddetta convenzione nazionale e nel decreto ministeriale di recepimento, viene stabilito che «per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni sono definiti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per aree omogenee come sopra indicate dalle contrattazioni territoriali»;
quindi, sulla base di quanto stabilito dalla convenzione nazionale recepita nel suddetto decreto ministeriale, i contratti di locazione relativi agli alloggi di proprietà dei suddetti soggetti, vanno stipulati o rinnovati secondo le modalità definite nel cosiddetto canale concordato;
risulta, invece, che molti soggetti rientranti nel campo di applicazione della suddetta previsione, si rifiutano di stipulare o rinnovare i contratti sulla base degli accordi locali, preferendo utilizzare le procedure previste per il libero mercato;
si inficia, in tal modo, la validità erga omnes di quanto definito dalla convenzione nazionale e recepito dal decreto ministeriale, due adempimenti espressamente previsti dalle disposizioni introdotte dalla legge n. 431 del 1998;
si determina, inoltre, un ulteriore forte incremento dei canoni di locazione insostenibili per ampie fasce di cittadini, tenendo conto che, in particolare le abitazioni di proprietà di enti assicurativi e enti privatizzati furono assegnate nel passato a soggetti con redditi bassi, sfrattati e altre categorie con situazioni di disagio e vedono una forte prevalenza di anziani -:
quali iniziative intenda assumere affinché quanto previsto dalla convenzione nazionale e recepito nel decreto ministeriale venga rispettato, con particolare riguardo alla stipula e rinnovo dei contratti di locazione, riguardanti alloggi di proprietà di enti assicurativi, enti privatizzati, soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà, secondo le procedure previste dalla contrattazione nazionale e locale tra associazioni della proprietà e dei conduttori, escludendo, per tali comparti, la possibilità di applicare i canoni di libero mercato.
(2-02777)
«Ciani, De Cesaris, Giovanni Bianchi, Cambursano, Carotti, Castellani, Cerulli Irelli, De Mita, Delbono, Ferrari, Fioroni, Frigato, Lombardi, Lucidi, Marini, Merlo, Merloni, Niedda, Orlando, Pinza, Pistelli, Polenta, Repetto, Risari, Riva, Rogna Manassero di Costigliole, Scantamburlo, Scozzari, Sinisi, Testa, Valetto Bitelli, Voglino, Casilli, Giacalone, Jervolino Russo, Palma, Mario Pepe, Romano Carratelli, Ruggeri, Tuccillo, Volpini».