Allegato A
Seduta n. 824 del 12/12/2000


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(A.C. 7459 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «sull'accordo delle parti,» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le parti»;
il comma 4 è soppresso.

All'articolo 2, comma 5, capoverso 1, le parole: «il giudice dispone» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice può disporre».

All'articolo 6, comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, individuata nel distretto di corte d'appello più vicino».

All'articolo 8, comma 1, le parole: «di primo grado» sono soppresse.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 secondo periodo, le parole da: «consegnati» a «presentare» sono sostituite dalle seguenti: «notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata»;
b) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «presentata» sono inserite le seguenti: «dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato»;
c) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5»;


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d) al comma 10, primo periodo, le parole: «senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare» sono sostituite dalle seguenti: «alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5».

All'articolo 23, comma 3, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».