Allegato A
Seduta n. 824 del 12/12/2000


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(A.C. 6685 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano le sanzioni di cui alla legge 2 ottobre 1967, n.895, come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n.497.
2. La violazione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione di cui all'articolo 20, settimo comma, della legge 18 aprile 1975, n.110.
3. In relazione alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, è sempre ordinata la confisca dell'esplosivo non contrassegnato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1975, n.152, anche in caso di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.