Allegato A
Seduta n. 824 del 12/12/2000


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(A.C. 6685 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.

1. Chiunque detiene, alla data di entrata in vigore della presente legge, esplosivi non contrassegnati è tenuto a farne denuncia entro trenta giorni all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino Comando dei carabinieri.


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2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, ma le stesse Amministrazioni devono redigere un elenco dei materiali tenuti in deposito che incorporano esplosivi non contrassegnati.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità necessarie perché gli esplosivi di cui ai commi 1 e 2 siano distrutti o resi definitivamente innocui ovvero contrassegnati entro un termine non superiore a quello previsto dall'articolo IV, paragrafi 2 e 3, della Convenzione di cui all'articolo 1.