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1. Sono vietati la fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la messa in vendita, la cessione a qualsiasi titolo, la detenzione, il trasporto o comunque l'uso degli esplosivi non contrassegnati secondo le modalità previste dall'articolo I, paragrafo 3, della Convenzione.
2. Sono consentite la detenzione e la utilizzazione degli esplosivi al plastico non dotati di contrassegno soltanto per le finalità di cui all'annesso tecnico, 1a Parte, paragrafo II, della Convenzione.