Allegato A
Seduta n. 824 del 12/12/2000


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(A.C. 5028 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

1. Eventuali intese stabilite sulla base dell'articolo 2, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge non potranno comportare oneri eccedenti la somma di lire 32.205.000 ogni due anni, da sostenersi nel secondo anno di ogni biennio a decorrere dal biennio 2000-2001.
2. Alle spese derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 5, comma 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 32.205.000 ogni due anni, da sostenersi nell'anno iniziale di ogni biennio a decorrere dal biennio 2000-2001, nonché all'onere di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede mediante riduzione pari a lire 32.205.000 per anno a decorrere dall'anno 2000, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.