DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GEORGIA NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 15 MAGGIO 1997 (5028) (A.C. 5028 - sezione 1) ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997.
(A.C. 5028 - sezione 1) ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997.