Allegato A
Seduta n. 824 del 12/12/2000


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(A.C. 4509 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4509 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi


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per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio di previsione per il triennio 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.