1. I benefìci di legge per gli ex partigiani combattenti sono estesi, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2, a coloro che sono in possesso della qualifica di «patriota», riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.
Al comma 1, sostituire le parole da: I benefici di legge fino a: di cui all'articolo 2 con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici di legge per gli ex-partigiani combattenti sono estesi, secondo quanto previsto dal comma 2.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana un regolamento di attuazione della presente legge, entro 120 giorni dalla data della sua entrata in vigore, con il quale individua criteri e limiti per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 1 nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2;
Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 1. La Commissione.
(Approvato)