Allegato B
Seduta n. 822 del 7/12/2000


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POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

BARRAL. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
la recente manifestazione indetta dalla Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti in cento città italiane (domenica 3 dicembre 2000) per la sottoscrizione di un «patto» tra il mondo agricolo ed i consumatori, ha portato nuovamente l'attenzione del Paese su un tema in realtà già dibattuto quale quale la «sicurezza alimentare»;
allarmi recenti, come quello meglio conosciuto come «allarme mucca pazza», hanno ridestato preoccupazione ed intensificato i controlli alle frontiere sulle carni straniere di importazione;
dal dibattito internazionale sugli Organismi Geneticamente Manipolati (O.G.M.) non è emersa una posizione precisa e delineata ma, anzi, si è rilevato un divergere nebuloso e scostante dei reali problemi maturati;
si prende atto delle dichiarazioni del Ministro delle politiche agricole e forestali contro l'utilizzo degli Organismi Geneticamente Manipolati (O.G.M.) in ambito agricolo, così come contro i cosiddetti «cibi transgenici»;
si rileva, ancora una volta, la difficile situazione che affrontano numerose produzioni tipiche dei territori regionali d'Italia (es. vino e riso per il Piemonte) rispetto a un completo disinteresse dell'Unione Europea


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per la qualità di esse propria, tutto ciò a vantaggio delle importazioni a dazio agevolato dai mercati stranieri -:
se non ritenga necessaria - e se sì in quali termini - una più incisiva azione presso l'Unione Europea per garantire la tutela della salute dei cittadini e, contemporaneamente, una maggior valorizzazione della qualità di produzione per le coltivazioni tipiche o, comunque, proprie della tradizione storica delle regioni italiane.
(5-08592)

MOLINARI. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
sulla base dell'articolo 49 della legge n. 203 del 1982, secondo i canoni di ermeneutica già indicati dalla suprema corte di Cassazione con sentenza n. 6852 del 16 dicembre 1988 e successivamente disattesi dalla stessa Corte la cui giurisprudenza potrebbe finire col frustare la ratio degli articoli 4 e 5 della legge n. 97 del 1994, che evitando la frammentazione dei fondi caduti in successione nelle zone montane consentono l'acquisizione coattiva da parte degli eredi affittuari delle porzioni di fondo rustico ricomprese nelle quote degli altri coeredi concedenti forzosi del contratto di affitto di cui all'articolo 94 legge n. 203 del 1982;
secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte l'articolo 49 comma 1 della legge n. 203 del 1982 prevede in caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, la costituzione ex lege di un rapporto di affitto agrario con decorrenza dalla data di apertura della successione in favore di quello tra gli eredi che a tal momento risulti aver esercitato o continui ad esercitare attività agricola, non è applicabile alla ipotesi in cui tra il de cuius ed uno degli eredi risulti in precedenza stipulato un regolare contratto agrario poiché in tal caso l'erede stesso in qualità di concessionario ex contractu continuerebbe ad usufruire del godimento del fondo rustico ai sensi della diversa e successiva disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo secondo cui «i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente»;
tale interpretazione finisce con escludere ingiustamente il coerede che aveva stipulato un regolare contratto di affitto col genitore premorto dalla previsione di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97 del 1994 alla cui base è posto il contratto di affitto di cui al comma 1 dell'articolo 49 legge n. 203 del 1982 -:
la corretta interpretazione del dispositivo normativo al fine di evitare disparità ed ingiustizie.
(5-08595)