Allegato B
Seduta n. 821 del 6/12/2000


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FINANZE

Interrogazioni a risposta in Commissione:

BONO. - Al Ministro delle finanze, al Ministro per la funzione pubblica. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 31 marzo 1994, pubblicato


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sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 149, del 28 giugno 1994, pone l'obbligo, limitatamente ai dirigenti, di dichiarare l'eventuale esistenza di rapporti di parentela o di convivenza con soggetti che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatto frequente con l'ufficio che dovranno dirigere;
la citata norma, meglio nota come «codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione» stabilisce quindi un preciso obbligo di dichiarazione a carico dei dirigenti degli uffici pubblici al fine di evitare conflitti di interesse;
gli uffici delle Entrate hanno applicato diversamente la norma, estendendola anche al personale non dirigente e pretendendo da tutti i dipendenti una dichiarazione, ai sensi del richiamato decreto ministeriale 31 marzo 1994;
tale condotta è in contrasto con le più elementari norme del Diritto, tenuto conto che non è in alcun caso possibile imporre obblighi a soggetti diversi da quelli specificatamente individuati in una disposizione di legge, mentre nella fattispecie, gli Uffici delle Entrate, attraverso una interpretazione unilaterale, hanno ritenuto di estendere un obbligo inesistente a tutti i dipendenti anche non dirigenti;
per attuare tale illegittima disposizione è stato perfino predisposto un modulo prestampato con il quale sono state acquisite le dichiarazioni di tutti i dipendenti;
sulla scorta delle risposte acquisite, ed in ragione delle supposte contraddizioni tra le dichiarazioni rilasciate e le effettive situazioni di fatto, sono stati avviati procedimenti disciplinari, e in alcuni casi perfino con una determinazione certamente meritevole di miglior causa;
non solo le richieste sono da ritenersi del tutto illegittime, ma addirittura assunte in violazione delle più elementari regole sulle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione ed, in primo luogo, la libertà di opinione politica, oltre che riguardanti comunque una gamma di informazioni sensibili su cui opera la tutela di cui alla legge n. 675 del 1996;
l'assunzione di tali comportamenti ha creato sconcerto, sconforto ed irritazione nella platea dei dipendenti non dirigenti degli Uffici delle Entrate e comporta l'esigenza di una immediata verifica sulla legittimità dei comportamenti a tutt'oggi adottati -:
se ritengano corretto e legittimo il comportamento adottato dagli Uffici delle Entrate in ordine all'applicazione estesa a tutti i dipendenti delle norme di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1994, del Ministro per la funzione pubblica, ovvero se non ritengano necessario intervenire con la massima urgenza per rimuovere una procedura totalmente illegittima, oltre che gravemente lesiva della dignità dei dipendenti non dirigenti degli Uffici stessi;
quali altre iniziative intendano adottare per ripristinare serenità e certezza del Diritto tra i frastornati e fortemente demotivati dipendenti dell'Amministrazione finanziaria ed, in particolare, l'immediato annullamento in autotutela dei procedimenti disciplinari avviati, nonché dei provvedimenti disciplinari già adottati, in conseguenza della richiamata illegittima interpretazione estensiva della norma sui dirigenti.
(5-08573)

REPETTO. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
un quotidiano ligure in data 26 novembre ha denunciato la situazione di enorme disagio in cui versano gli uffici del Catasto di Genova;
l'informatizzazione degli archivi catastali è stata affidata, mediante appalto, a ditte esterne che hanno creato il caos più totale sia nell'inserimento dei dati, palesemente errati, sia perché molti fascicoli non sono stati restituiti ed è difficile stabilire quali e quanti siano scomparsi;
il collasso totale della struttura ha portato a determinare il calcolo errato


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dell'ICI, per cui i cittadini del Comune di Genova si vengono a trovare nell'ipotesi di pagare multe ed interessi di mora per somme non dovute;
in molti casi ciò ha comportato un superlavoro per i dipendenti, che nonostante il grande impegno non riescono a far fronte alla mole di pratiche che devono affrontare giornalmente ed alle difficoltà oggettive di trovare una soluzione efficace ed immediata, unitamente all'aggravio dei costi per l'Amministrazione e per i cittadini;
gli stessi professionisti, contattati dagli utenti per rivedere le mappe ed eventualmente redigere ex novo il proprio fascicolo, sono costretti a fare lunghe code agli sportelli;
l'attuale direttore del Catasto di Genova ammette la gravità della situazione e non riesce ad avere una visione ottimistica per il breve termine -:
quali iniziative intenda promuovere al fine di verificare i fatti sopra esposti e quali provvedimenti ritenga di assumere urgentemente al fine di trovare una soluzione soddisfacente a garantire il ripristino della normalità anche in ragione dell'immininente applicazione della riforma che prevede il decentramento delle competenze ai Comuni.
(5-08576)

ALBERTO GIORGETTI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il collegato fiscale alla legge finanziaria 2000, articolo 28 della legge n. 342 del 2000 in vigore dal 10 dicembre, introduce delle novità nelle procedure di pagamento delle tassazioni sull'addizionale comunale Irpef;
prima del collegato per il 2000 infatti, il prelievo dell'addizionale comunale scattava nel momento in cui la delibera diventava esecutiva e quindi era d'obbligo informarsi circa le decisioni prese dai singoli Comuni per non incorrere nella sanzione di omessa ritenuta nei confronti dei dipendenti cessati dopo l'approvazione delle delibere comunali, con grandi difficoltà organizzative, soprattutto per i datori di lavoro medi e grandi;
con l'articolo 28 del collegato le regole sono cambiate: si sono rinviati gli effetti delle delibere comunali alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
la nuova norma vale già per il 2000, ma finora i sostituti d'imposta si sono preoccupati solo di sapere se le delibere sono state adottate dai Comuni, a prescindere dalla loro pubblicazione ed in base a ciò sono state impostate le operazioni per le trattenute;
ora però, scattando l'obbligo della verifica della pubblicazione delle delibere sulla Gazzetta Ufficiale, l'operazione deve avvenire in tempo utile per poter programmare l'applicazione delle ritenute in un massimo di undici rate mensili, a partire dal mese successivo a quello del conguaglio di fine anno;
è impensabile che si possa procedere alla consultazione di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale;
i sostituti d'imposta sono ora in attesa di un elenco ufficiale delle delibere già pubblicate;
il collegato fiscale inoltre non fissa un termine perentorio per la pubblicazione delle delibere sulla Gazzetta Ufficiale, creando una grande confusione, e permanendo grandi dubbi sugli effetti delle delibere approvate in tempo utile ma pubblicate nel corso del prossimo anno;
la necessità di conoscere in anticipo i pagamenti da effettuare è assoluta per non incorrere in multe -:
quali provvedimenti immediati ed urgenti intenda il ministro adottare per fissare un limite temporale alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle delibere per le addizionali 2000, limite che dovrà assolutamente tenere conto dell'esigenza dei datori di lavoro e contribuenti di conoscere in anticipo i pagamenti da effettuare;


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quali azioni per trovare una soluzione definitiva al problema che, stando così le cose, si riproporrà ogni anno con gravi disagi a sostituti e contribuenti.
(5-08577)