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sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 149, del 28 giugno 1994, pone l'obbligo, limitatamente ai dirigenti, di dichiarare l'eventuale esistenza di rapporti di parentela o di convivenza con soggetti che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatto frequente con l'ufficio che dovranno dirigere;
il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 31 marzo 1994, pubblicato
la citata norma, meglio nota come «codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione» stabilisce quindi un preciso obbligo di dichiarazione a carico dei dirigenti degli uffici pubblici al fine di evitare conflitti di interesse;
gli uffici delle Entrate hanno applicato diversamente la norma, estendendola anche al personale non dirigente e pretendendo da tutti i dipendenti una dichiarazione, ai sensi del richiamato decreto ministeriale 31 marzo 1994;
tale condotta è in contrasto con le più elementari norme del Diritto, tenuto conto che non è in alcun caso possibile imporre obblighi a soggetti diversi da quelli specificatamente individuati in una disposizione di legge, mentre nella fattispecie, gli Uffici delle Entrate, attraverso una interpretazione unilaterale, hanno ritenuto di estendere un obbligo inesistente a tutti i dipendenti anche non dirigenti;
per attuare tale illegittima disposizione è stato perfino predisposto un modulo prestampato con il quale sono state acquisite le dichiarazioni di tutti i dipendenti;
sulla scorta delle risposte acquisite, ed in ragione delle supposte contraddizioni tra le dichiarazioni rilasciate e le effettive situazioni di fatto, sono stati avviati procedimenti disciplinari, e in alcuni casi perfino con una determinazione certamente meritevole di miglior causa;
non solo le richieste sono da ritenersi del tutto illegittime, ma addirittura assunte in violazione delle più elementari regole sulle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione ed, in primo luogo, la libertà di opinione politica, oltre che riguardanti comunque una gamma di informazioni sensibili su cui opera la tutela di cui alla legge n. 675 del 1996;
l'assunzione di tali comportamenti ha creato sconcerto, sconforto ed irritazione nella platea dei dipendenti non dirigenti degli Uffici delle Entrate e comporta l'esigenza di una immediata verifica sulla legittimità dei comportamenti a tutt'oggi adottati -:
se ritengano corretto e legittimo il comportamento adottato dagli Uffici delle Entrate in ordine all'applicazione estesa a tutti i dipendenti delle norme di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1994, del Ministro per la funzione pubblica, ovvero se non ritengano necessario intervenire con la massima urgenza per rimuovere una procedura totalmente illegittima, oltre che gravemente lesiva della dignità dei dipendenti non dirigenti degli Uffici stessi;
quali altre iniziative intendano adottare per ripristinare serenità e certezza del Diritto tra i frastornati e fortemente demotivati dipendenti dell'Amministrazione finanziaria ed, in particolare, l'immediato annullamento in autotutela dei procedimenti disciplinari avviati, nonché dei provvedimenti disciplinari già adottati, in conseguenza della richiamata illegittima interpretazione estensiva della norma sui dirigenti.
(5-08573)