Allegato A
Seduta n. 821 del 6/12/2000


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(A.C. 5003 - sezione 4)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.
(Sistemi turistici locali).

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo unico previsto dall'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalità:
a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a);
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto.

5. Allo sviluppo dei sistemi turistici locali possono essere destinate ulteriori provvidenze e agevolazioni.


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EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Sistemi turistici locali).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5 (Sistemi turistici locali) - 1. Si definiscono sistemi turistici locali (STL) le unioni pubblico-private che mettono insieme le risorse turistiche ed i beni culturali localizzati in un ambito territoriale ristretto ed omogeneo, facente capo a uno o più comuni, con l'eventuale partecipazione di altri enti territoriali quali le province e le regioni - anche al livello interregionale - con le progettualità imprenditoriali interessate, per organizzare, gestire e promuovere un prodotto turistico tipico, specifico, visibile e distinguibile sui mercati turistici nazionali ed internazionali. Gli STL hanno il compito generale di progettare e valorizzare i fattori del richiamo turistico locale, sia in termini di offerta ricettiva, che in termini di prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, nonché del patrimonio culturale, ambientale, storico, artistico e monumentale, componendo il tutto in una offerta omogenea e specifica dell'area. In particolare il sistema turistico locale:
a) progetta le condizioni per attrarre investimenti turistici nel territorio e ne promuove la ricerca sui mercati finanziari internazionali e presso le comunità italiane all'estero, anche attraverso il ricorso alle tecniche di marketing territoriale;
b) progetta e realizza interventi in materia di protezione e risanamento ambientale, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e monumentale, nonché in materia di accessibilità e fruibilità dei luoghi, oltreché in materia di viabilità, razionalizzazione e sviluppo dei servizi del trasporto turistico intermodale;
c) definisce gli standard di qualità dei servizi, dei luoghi e dei beni materiali tipici dell'offerta turistica locale, promuovendone la applicazione presso le imprese, gli enti erogativi di servizi e le attività produttive;
d) progetta ed attua il marketing telematico e relazionale dei prodotti turistici tipici, per la ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero, con riferimento particolare al turismo di ritorno di seconda e terza generazione;
e) attiva e gestisce gruppi di acquisto delle materie prime e razionalizza i flussi di approvvigionamento dei beni tipici locali;
f) elabora progetti per la valorizzazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture legate al prodotto turistico locale di proprietà di enti, organismi e società, disposti a concederne l'uso per una loro gestione economica, allo scopo di sviluppare nuove opportunità occupazionali e incrementare l'economia locale;
g) coordina le iniziative locali di promozione e di accoglienza in loco, anche progettando e realizzando gli eventi speciali, finalizzati alla promozione del territorio e dei flussi turistici;
h) progetta ed eroga servizi reali alle imprese turistiche ed alle imprese dei prodotti tipici locali, allo scopo di promuovere la internazionalizzazione, sviluppando le iniziative necessarie alla nascita ed alla affermazione delle formule di organizzazione aziendale innovative;
i) fornisce l'assistenza tecnica ai comuni ed altri enti territoriali ed organismi locali intenzionati a progettare in modo unitario lo sviluppo turistico del proprio ambito territoriale, migliorando la ospitalità dei luoghi;
j) definisce e promuove il disciplinare che individua le procedure da attivare per conseguire la certificazione di qualità delle località turistiche, dei siti e delle imprese locali finalizzato alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;


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k) rileva con carattere di continuità il grado di soddisfazione o insoddisfazione del turista con idonee postazioni di osservazione e rilevamento lungo gli itinerari turistici locali e tramite un apposito numero verde pubblicizzato in Italia ed all'estero, con funzioni di centro automatico delle informazioni e dell'assistenza al turista;
l) progetta e gestisce i punti informativi in Italia e all'estero, autogestiti ed autofinanziati, consistenti in speciali pacchetti di informazioni ed immagini telematiche sui beni culturali e sui valori artistici e delle tradizioni locali, ed anche sotto forma di percorsi educativi, da realizzarsi in cooperazione con la industria e la produzione delle tipicità locali.

2. I sistemi turistici locali che si ispirano ai principi del partenariato sono costituiti, su iniziativa dei soggetti pubblici o privati di cui al comma 1, sotto forma di società per azioni, ai sensi del capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in cui il privato apporta o reperisce le risorse finanziarie necessarie e gli enti pubblici, oltre a quote nominali di partecipazione, concedono in uso parti significative dei rispettivi patrimoni, suscettibili di utilizzo economico e funzionali alla creazione del prodotto turistico locale.
3. Le regioni promuovono la costituzione degli STL utilizzando le risorse del Fondo unico di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le risorse comunitarie e le risorse del fondo speciale di cui all'articolo 6 della presente legge.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono.

Al comma 1, sostituire le parole da: i contesti turistici fino alla fine del comma, con le seguenti: le unioni pubblico-private che mettono insieme le risorse turistiche, i beni culturali e ambientali localizzati in un ambito territoriale ristretto ed omogeneo, anche interregionale, facente capo a uno o più comuni, con l'eventuale partecipazione di altri enti territoriali, quali province e regioni, con le progettualità imprenditoriali interessate, per definire, organizzare e promuovere un prodotto turistico tipico, specifico e distinguibile sui mercati turistici nazionali ed internazionali.
5. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 1, sostituire le parole da: ambiti territoriali fino alla fine del comma, con le seguenti: quelli stabiliti dalle singole regioni nell'ambito del proprio territorio, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, religiosi, ambientali, turistici, commerciali e strutturali.
5. 19. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 1, dopo le parole: di attrazioni turistiche aggiungere le seguenti: ,compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale,
5. 40. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: che sappiano esprimere complessivamente una capacità di accoglienza di almeno tre volte superiore al numero dei residenti.
5. 25. Edo Rossi.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. I sistemi turistici locali, che si ispirano ai principi del partenariato sono costituiti, su iniziativa dei soggetti pubblici o privati, sotto forma di società per azioni, ai sensi del capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed ai sensi del titolo II, capo III, del decreto-legge 31 marzo 1998, n. 112, in cui il privato apporta o reperisce le risorse finanziarie necessarie e gli enti pubblici, oltre a quote nominali di partecipazione,


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concedono parti significative dei rispettivi patrimoni, suscettibili di utilizzo economico e funzionali alla creazione del prodotto turistico locale.
5. 2. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 2, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: o soggetti privati, singoli o associati,
5. 3. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire la parola: riconoscere con la seguente: rilevare.
5. 4. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, alinea, premettere il seguente periodo:
I sistemi turistici locali (STL) hanno il compito di organizzare e valorizzare i fattori del richiamo turistico locale, sia per quanto attiene all'offerta ricettiva, che in ordine ai prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locali, nonché al patrimonio culturale, ambientale, storico, artistico e monumentale, componendo il tutto in una offerta omogenea e specifica dell'area.
5. 5. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, alinea, sopprimere le parole: dal Fondo unico previsto dall'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che presentino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del fondo unico per gli incentivi alle imprese.
5. 24. Governo.
(Approvato)

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: purché siano fatte salve la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali nel settore.
5. 26. Edo Rossi.

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: normativa di sicurezza aggiungere le seguenti: per l'applicazione di sistemi per la sicurezza alimentare del consumatore.
5. 20. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale.
5. 41. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) progettare e realizzare interventi in materia di protezione e risanamento ambientale, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e monumentale, nonché in materia di accessibilità e fruibilità dei luoghi, oltreché in materia di viabilità, razionalizzazione e sviluppo dei servizi del trasporto turistico intermodale.
5. 6. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.


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Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) definire gli standard di qualità dei servizi, dei luoghi e dei beni materiali tipici dell'offerta turistica locale, promuovendone l'applicazione presso le imprese, gli enti erogatori di servizi e le attività produttive.
5. 7. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.
5. 8. (Testo così modificato nel corso della seduta)Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.
(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) attivare e gestire gruppi di acquisto delle materie prime e razionalizzare i flussi di approvvigionamento dei beni tipici locali.
5. 9. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) progettare e valorizzare il patrimonio pubblico e le infrastrutture legate al prodotto turistico locale che enti, organismi e società, affidano in concessione per una loro gestione economica, allo scopo di sviluppare nuove opportunità occupazionali e l'incremento dell'economia locale.
5. 10. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) coordinare le iniziative locali di promozione e di accoglienza in loco, anche progettando e realizzando gli eventi speciali, finalizzati alla promozione del territorio e dei flussi turistici.
5. 11. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) progettare ed erogare servizi reali alle imprese turistiche ed alle imprese dei prodotti tipici locali, allo scopo di promuoverne la internazionalizzazione, sviluppando le iniziative necessarie alla nascita ed alla affermazione delle formule di organizzazione aziendale innovative.
5. 12. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) fornire l'assistenza tecnica ai comuni ed altri enti territoriali ed organismi locali intenzionati a progettare in modo unitario lo sviluppo turistico del proprio ambito territoriale, migliorando la ospitalità dei luoghi.
5. 13. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) definire e promuovere il disciplinare che individua le procedure da attivare per conseguire la certificazione di qualità delle località turistiche, dei siti e delle imprese locali, finalizzato alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale.
5. 14. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.


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Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) rilevare con carattere di continuità il grado di soddisfazione o insoddisfazione del turista con idonee postazioni di osservazione e rilevamento lungo gli itinerari turistici locali e tramite un apposito numero verde pubblicizzato in Italia ed all'estero, con funzioni di centro automatico delle informazioni e dell'assistenza al turista.
5. 15. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) elaborare le strategie per attrarre investimenti produttivi nel territorio e promuoverne la ricerca sui mercati finanziari internazionali e presso le comunitàitaliane all'estero, anche attraverso il ricorso al marketing territoriale.
5. 16. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) progettare e gestire i punti informativi in Italia e all'estero, autogestiti ed autofinanziati, consistenti in speciali pacchetti di informazioni ed immagini telematiche sui beni culturali e sui valori artistici e delle tradizioni locali, ed anche sotto forma di percorsi educativi, da realizzarsi in cooperazione con l'industria e la produzione delle tipicità locali.
5. 17. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Sopprimere il comma 5.
5. 18. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti, tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.
5. 100. (Testo così modificato nel corso della seduta)Basso.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Anche ai fini dell'accesso al fondo di cui all'articolo 6, tutti i progetti turistici territoriali e regionali vengono sottoposti alla Consulta regionale per il turismo, composta da rappresentanti locali e regionali pubblici e privati e presieduta dall'assessore regionale al turismo o da un suo delegato. La Consulta provvede ad un coordinamento tecnico intersettoriale di tutte le attività che interessano il turismo ed esprime pareri sui progetti presentati e sulla verifica dei risultati degli stessi. Inoltre ha compiti di monitoraggio dell'offerta turistica regionale.
5. 21. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Per la promozione dell'offerta turistica italiana sia sul territorio nazionale che internazionale lo Stato provvede alla realizzazione e gestione di una banca dati sull'offerta turistica da inserire su Internet, collegata con diffusione telematica con i centri regionali di informazione e di prenotazione di servizi gestiti dagli operatori ed utilizzata anche dai grandi venditori di turismo.
5. 22. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Al fine di supplire alla scarsità delle risorse pubbliche e delle infrastrutture sociali, ove se ne ravvisano i presupposti va favorito l'avvio dello strumento del project financing, joint venture.
5. 23. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.