1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:
2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.
Sostituirlo con il seguente:
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di multiproprietà con le seguenti:
relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in attuazione della direttiva 94/47/CE.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
(Promozione dei diritti del turista).
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
b) informazioni sui contratti di multiproprietà;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie
di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.
(Promozione dei diritti del turista).
Art. 4. - 1. La Carta dei diritti del turista viene redatta, aggiornata ed integrata da ogni singola regione con i criteri generali stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni di tutela del turista, del cittadino e del consumatore, nonché le organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, tenendo conto anche degli indirizzi generali dell'Unione europea.
4. 1. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.
4. 3. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.
(Approvato)
3. La Carta dei diritti contiene anche informazioni sui doveri e sugli obblighi che derivano dalle norme generali e dagli usi e consuetudini in vigore nel nostro paese.
4. 2. Pezzoli, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.