Allegato A
Seduta n. 821 del 6/12/2000


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(A.C. 5003 - sezione 2)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.
(Conferenza nazionale del turismo).

1. È istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio


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dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza, che è organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province italiani (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Conferenza nazionale del turismo).

Sopprimerlo.
* 3. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Sopprimerlo.
* 3. 7. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3 (Demanio) - 1. Al fine di assicurare l'unitarietà dei criteri di gestione delle aree demaniali suscettibili di fruizione turistica, eliminare differenze di oneri giuridici ed economici tali da incidere sui principi di corretta concorrenza tra le imprese del settore e per il sostegno alle attività turistiche stagionali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana, di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Conferenza Stato-regioni, un decreto contenente le linee guida per il riordino delle concessioni demaniali e dei relativi canoni.
2. Il decreto di cui al comma 1, in particolare, deve disciplinare:
a) la durata minima delle concessioni;
b) la determinazione dei canoni demaniali;
c) l'adeguamento progressivo degli aumenti dei canoni demaniali e la previsione di congrue riduzioni degli stessi.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3 - 1. Le regioni almeno una volta ogni due anni indicono una Conferenza regionale organizzata dall'assessorato al turismo d'intesa con la consulta regionale. Tra l'altro, la Conferenza, oltre ad essere un momento di confronto con tutte le categorie interessate, svolge anche compiti di verifica, di analisi e di indirizzo programmatorio per l'attività turistica regionale. Gli atti della Conferenza regionale vengono inviati alla Conferenza Stato-regioni che, a seguito di verifica degli indirizzi


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generali compatibili con l'immagine dell'Italia, li invia al Parlamento. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza si provvede nell'ambito degli stanziamenti assegnati dal fondo di cui all'articolo 6, comma 2.
3. 4. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indice e organizza almeno ogni due anni la Conferenza.
3. 2. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: indice almeno fino alla fine del comma con le seguenti: , in accordo con la Conferenza Stato-regioni, indice ogni due anni la Conferenza, che è organizzata dal Dipartimento del turismo. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, delle organizzazioni sindacali, dei consumatori, del turismo sociale, dell'ANCI, dell'UPI, del CNEL e delle altre autonomie territoriali e funzionali e delle Pro-loco.
3. 6. Pezzoli, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: indice almeno fino alla fine del comma con le seguenti: , in accordo con la Conferenza Stato-regioni, indice almeno ogni due anni la Conferenza, organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori e del turismo sociale, dell'ANCI, dell'UPI, del CNEL e delle altre autonomie territoriali e funzionali e delle Pro-loco.
3. 11. Manzini, Alveti, Aloisio.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: almeno ogni due anni con le seguenti: ogni venti anni.
3. 3. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , che è organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. 9. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
3. 15. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: e funzionali, i rappresentanti aggiungere le seguenti: dei sistemi turistici locali,

3. 12.
Edo Rossi.

Al comma 1, sopprimere il quinto ed il sesto periodo.
3. 10. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 2.
3. 5. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'attività della commissione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
3. 8. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.