Allegato A
Seduta n. 821 del 6/12/2000


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PROPOSTE DI LEGGE: S. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: PAPPALARDO ED ALTRI; MICELE ED ALTRI; WILDE E CECCATO; COSTA ED ALTRI; GAMBINI ED ALTRI; POLIDORO ED ALTRI; ATHOS DE LUCA; DEMASI ED ALTRI; LAURO ED ALTRI; TURINI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO (APPROVATE IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (5003) E DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PERETTI; CARLI; CONTE; FONTAN ED ALTRI; BONO ED ALTRI; DE MURTAS E MELONI; MUSSOLINI; CASCIO; COLLAVINI ED ALTRI; SCHMID; TUCCILLO; CARLESI ED ALTRI (765-1082-1087-1179-2001-2141-2193-2276-3308-3554-4318-4849)

(A.C. 5003 - sezione 1)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.
(Competenze).

1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonché l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilevo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.
4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il documento contenente le linee guida di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore


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della presente legge. Prima della sua emanazione lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto definisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela degli interessi non comprimibili dei consumatori, delle imprese e delle professioni, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore;
c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi;
d) i livelli minimi delle superfici e dei volumi delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio e le organizzazioni similari, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
m) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico.

5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4.

6. Nel rispetto dei princìpi di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà attuazione


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ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4 e verifica che la propria legislazione non costituisca ostacolo alla attuazione degli stessi adottandone le opportune modifiche.7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6. 8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

ART. 2.
(Competenze).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2 (Competenze) - 1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nella valorizzazione del turismo nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo alla qualificazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. Fatte salve le funzioni conferite alle regioni dalla legge 15 marzo 1998, n. 59, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le politiche del turismo di rilievo nazionale sono elaborate tramite i seguenti organi e funzioni:
a) CAT, Comitato per le attività turistiche, presieduto dal Ministro con delega per il turismo, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle politiche regionali e dei piani intersettoriali e comprendente i Ministeri per i beni e le attività culturali, dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dei trasporti e della navigazione e per le politiche comunitarie, nonché un rappresentante designato dalla Conferenza degli assessori regionali al turismo e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) ENIT, Ente nazionale per il turismo, quale agenzia con compiti di ricerca e marketing turistico internazionale, nonché di promozione dell'immagine turistica del Paese nei mercati esteri;
c) CNOT, Consiglio nazionale degli operatori del turismo, costituito dalle rappresentanze imprenditoriali, professionali, sociali, accademiche e settoriali del sistema turistico nazionale, con funzioni consultive in materia di pianificazione e di elaborazione delle linee guida. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, udita la conferenza Stato-Regioni, emana uno o più decreti legislativi per definire ruoli, procedure e funzionamento dei suddetti organi del turismo, ferme restando le competenze in materia del Ministero


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degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4. Il CAT, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
a) la rappresentanza unitaria nelle relazioni internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea;
b) il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, ed in particolare di quelli relativi all'ambiente, ai trasporti, ai beni culturali, alle politiche agricole, alle comunicazioni e alle direttive comunitarie;
c) la definizione delle modalità di acquisizione dei dati statistici relativi alle attività turistiche, ispirandosi al cosiddetto metodo allargato ovvero «conto satellitare» e relativo trattamento dei dati e delle informazioni statistiche, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
d) l'indirizzo e coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale.

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il documento contenente le linee guida di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso definisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela degli interessi non comprimibili dei consumatori, delle imprese e delle professioni, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore;
c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale di quelle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi;
d) i livelli minimi delle superfici e dei volumi delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio e le organizzazioni similari, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi della Comunità europea;
g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;
j) i criteri uniformi per le attribuzioni di funzioni e competenze ai comuni e province e per adeguare l'organizzazione regionale delegata alla promozione, all'informazione ed all'accoglienza dei turisti;
k) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
l) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico.

6. Fermo restando che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera in ordine all'utilizzo dei fondi comunitari per il turismo con la partecipazione e relativo diritto di voto dei dicasteri componenti il Comitato per le attività turistiche (CAT), il decreto


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di cui al comma 5 formula altresì indirizzi di politica del turismo nei confronti delle componenti settoriali e degli enti ed organismi nazionali collegati allo sviluppo delle attività turistiche in via diretta o indiretta. In tal senso il decreto interviene:
a) sulla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e lo sviluppo delle attività economiche in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari;
b) sulle politiche attive per risolvere i problemi degli ingorghi stagionali, anche attraverso la riforma delle ferie, con l'adeguamento del calendario scolastico alle esigenze del turismo;
c) sugli standard del turismo sostenibile al livello locale, in funzione delle capacità di accoglienza delle singole località;
d) sugli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
e) sulla definizione di comune a prevalente economia turistica, nonché sulle azioni dirette allo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui al successivo articolo 5;
f) sulla integrazione ed aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui al successivo articolo 4;
g) sullo sviluppo dei sistemi o reti di servizi, di strutture ed infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale;
h) sulla istituzione e localizzazione di una rete di case da gioco, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 722 del codice penale, definita con un criterio generale che assicuri l'insediamento di almeno una casa da gioco, per ogni regione, purché collegata in via diretta alle attrezzature ed all'offerta turistica locale. Il decreto di cui al comma 5, relativo alla istituzione di case da gioco, dovrà essere emesso di concerto con il Ministro dell'interno e potrà prevedere anche l'autorizzazione all'apertura di sedi periodiche o stagionali.

7. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna Regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5, dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al comma 5 e verifica che la propria legislazione non costituisca ostacolo alla attuazione degli stessi adottandone le opportune modifiche.
8. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela dei consumatori, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, disposta secondo le modalità di cui al medesimo comma 7.
9. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 5, si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono

Al comma 1, sopprimere le parole: Lo Stato e.
2. 18. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini, Chiappori.

Al comma 1, sostituire le parole: ; riconoscono altresì l'apporto dei con le seguenti: , in stretta collaborazione con i.
2. 19. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.


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Sopprimere il comma 2.
2. 31. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al capo IX del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 43, le parole: «, così come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,» sono soppresse;
b) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:
«Art. 44. Sono conservate allo Stato le competenze legislative ed amministrative relative alle seguenti attività:
a) definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
b) coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali;
c) coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
d) cofinanziamento di programmi regionali o interregionali, di interesse nazionale, per lo sviluppo del turismo;
e) indirizzo e coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale.
c) L'articolo 45 è sostituito dal seguente:
«Art. 45. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia turismo ed industria alberghiera non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44».
2. 32. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Fatte salve le funzioni conferite alle regioni dalla legge 15 marzo 1998 n. 59, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le politiche del turismo di rilievo nazionale sono elaborate tramite i seguenti organi e funzioni:
a) CAT, Comitato per le attività turistiche, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle politiche regionali e dei piani intersettoriali e comprendente i Ministeri per i beni e le attività culturali, dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dei trasporti e della navigazione e per le politiche comunitarie, nonché un rappresentante designato dalla Conferenza degli assessori regionali al turismo e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
b) ENIT, Ente nazionale per il turismo, quale agenzia con compiti di ricerca e marketing turistico internazionale, nonché di promozione dell'immagine turistica del Paese nei mercati esteri;
c) CNOT, Consiglio nazionale degli operatori del turismo, costituito dalle rappresentanze imprenditoriali, professionali, sociali, accademiche e settoriali del sistema turistico nazionale, con funzioni consultive in materia di pianificazione e di eleborazione delle linee guida.
2. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il CAT, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
a) la rappresentanza unitaria nelle relazioni internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea;
b) il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, ed in particolare di quelli relativi all'ambiente,


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ai trasporti, ai beni culturali, alle politiche agricole, alle comunicazioni e alle direttive comunitarie;
c) la definizione delle modalità di acquisizione di dati statistici relativi alle attività turistiche, ispirandosi al cosidetto metodo allargato ovvero «conto satellitare» e relativo trattamento dei dati e delle informazioni statistiche, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
d) l'indirizzo e coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale.
2. 2. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, udita la conferenza Stato-Regioni, emana uno o più decreti legislativi per definire ruoli, procedure e funzionamento dei suddetti organi del turismo, fermo restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. 3. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, sostituire l'alinea con il seguente:
Il decreto, al fine di assicurare l'omogeneità dell'offerta turistica e la tutela degli interessi dei consumatori delle imprese e degli addetti al settore, stabilisce:
2. 20. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 4, sostituire l'alinea con il seguente:
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere vincolante da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:
2. 33. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.
(Approvato)

Al comma 4, alinea, primo periodo, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: tre mesi.
2. 34. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 4, alinea, primo periodo, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi.
2. 4. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, alinea, secondo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.
2. 35. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 4, alinea, quarto periodo, sopprimere le parole: non comprimibili.
2. 36. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.


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Al comma 4, sopprimere la lettera a).
2. 21. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
l'individuazione delle imprese turistiche, con particolare riguardo alle diverse tipologie di imprese della ricettività, da effettuarsi sulla base delle loro caratteristiche strutturali, delle attrezzature e dei servizi resi.
2. 37. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e delle attività di accoglienza non convenzionale.
* 2. 5. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.
(Approvato)

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e delle attività di accoglienza non convenzionale.
* 2. 45. Manzini, Alveti, Aloisio.
(Approvato)

Al comma 4, sopprimere la lettera d).
** 2. 22. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).
** 2. 38. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: i livelli minimi delle superfici e dei volumi con le seguenti: gli standard minimi di qualità.
2. 60. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: turistico-alberghiere aggiungere le seguenti: , dei campeggi.
2. 48. Edo Rossi.

Al comma 4, sopprimere la lettera f).
2. 23. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: e le organizzazioni similari con le seguenti: , le organizzazioni e associazioni che svolgono attività similare.
2. 46. Alveti, Manzini, Aloisio.
(Approvato)

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: organizzazioni similari con le seguenti: associazioni che svolgono attività similare.
2. 6. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

Al comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore.
2. 24. (Testo così modificato nel corso della seduta)Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.
(Approvato)

Al comma 4, sopprimere la lettera h).
2. 25. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 4, sopprimere la lettera i).
2. 26. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.


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Al comma 4, sopprimere la lettera l).
2. 7. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, sostituire la lettera l), con la seguente:
l)
i criteri di determinazione, riscossione e ripartizione dei canoni demaniali nonché quelli della durata delle concessioni connesse, sia per le attività turistico ricreative che per il patrimonio culturale, utilizzando, ove possibile, la formula del merchandising, per garantire termini e condizioni idonee per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando, comunque un gettito per lo Stato.
2. 27. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 4, lettera l), dopo la parola: criteri aggiungere le seguenti: di concessione nonché quelli.
2. 49. Edo Rossi.

Al comma 4, lettera l), sostituire le parole da: e delle loro pertinenze fino alla fine della lettera con le seguenti: concessi per attività turistico-ricreative di determinazione dei relativi canoni, assicurando comunque l'invarianza del gettito per lo Stato. I termini di durata stabiliti dalle vigenti leggi in materia di contratti di locazione per gli immobili destinati alle attività turistico-ricettive sono estesi anche alle concessioni demaniali aventi ad oggetto immobili e beni destinati alle attività turistico-ricreative.
2. 40. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 4, lettera l), dopo le parole: delle concessioni aggiungere le seguenti: nel rispetto delle norme dettate dall'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 01 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.
Conseguentemente, all'articolo 11, sopprimere il comma 9.
2. 47. Alveti, Manzini, Aloisio.

Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole: assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato.
2. 8. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
n) i criteri uniformi per le attribuzioni di funzioni e competenze ai comuni e alle province e per adeguare l'organizzazione regionale delegata alla promozione, all'informazione ed all'accoglienza dei turisti.
2. 9. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.
2. 10. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.
(Approvato)

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Fermo restando che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), delibera in ordine all'utilizzo dei fondi comunitari per il turismo con la partecipazione e relativo diritto di voto, dei dicasteri componenti il Comitato per le attività turistiche (CAT), il decreto di cui al comma 4 formula altresì indirizzi di politica del turismo nei confronti delle componenti settoriali e degli enti ed organismi nazionali collegati allo


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sviluppo delle attività turistiche in via diretta o indiretta. In tal senso il decreto interviene:
a) sulla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e sullo sviluppo delle attività economiche in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari;
b) sulle politiche attive per risolvere i problemi degli ingorghi stagionali, anche attraverso la riforma delle ferie, con l'adeguamento del calendario scolastico alle esigenze del turismo;
c) sugli standard del «turismo sostenibile» al livello locale, in funzione delle capacità di accoglienza delle singole località;
d) sulla definizione di comune a prevalente economia turistica, nonché sulle azioni dirette allo sviluppo dei sistemi turistici locali come definiti al successivo articolo 5, nonché dei sistemi e reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale;
e) sulla integrazione ed aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui al successivo articolo 4;
f) sulla istituzione e localizzazione di una rete di case da gioco, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, definita con un criterio generale che ne assicuri l'insediamento di almeno una per ogni regione, purché collegata in via diretta alle attrezzature ed all'offerta turistica locale.
2. 11. Bono Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 5, lettera b), sopprimere la parola: turistica.
2. 28. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 5, lettera c) sopprimere le parole da: , ivi compresi fino alla fine della lettera.
2. 41. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 5, lettera d) sopprimere le parole da: , quali campi fino alla fine della lettera.
* 2. 50. Edo Rossi.

Al comma 5, lettera d) sopprimere le parole da: , quali campi fino alla fine della lettera.
* 2. 42. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 5, sopprimere la lettera e).
2. 29. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f)
alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
2. 12. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.
(Approvato)

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f)
alle politiche attive per risolvere i problemi degli ingorghi stagionali, anche attraverso la riforma delle ferie, con l'adeguamento del calendario scolastico alle esigenze del turismo.
2. 13. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f)
alla istituzione e localizzazione di una rete di case da gioco, in deroga agli


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articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, definita con un criterio generale che ne assicuri l'insediamento di almeno una per ogni regione, purché collegata in via diretta alle attrezzature ed all'offerta turistica locale.
2. 14. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f)
alla definizione di comune a prevalente economia turistica.
2. 15. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f)
agli standard del «turismo sostenibile» al livello locale, in funzione delle capacità di accoglienza delle singole località.
2. 16. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il decreto relativo alla istituzione e localizzazione di una rete di case da gioco, di cui alla lettera f) del precedente comma, dovrà essere emanato di concerto con il Ministro dell'interno e potrà prevedere anche l'autorizzazione all'apertura di sedi periodiche o stagionali.
2. 17. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 6, sopprimere le parole da: e verifica fino alla fine del comma.
2. 30. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.
(Approvato)

Sopprimere il comma 7.
2. 43. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 8.
2. 44. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Demanio). - 1. Al fine di assicurare l'unitarietà dei criteri di gestione delle aree demaniali suscettibili di fruizione turistica, eliminare differenze di oneri giuridici ed economici tali da incidere sui principi di corretta concorrenza tra le imprese del settore e per il sostegno alle attività turistiche stagionali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana, di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Conferenza Stato-regioni, un decreto contenente le linee guida per il riordino delle concessioni demaniali e dei relativi canoni.
2. Il decreto di cui al comma 1, in particolare, deve disciplinare:
a) la durata minima delle concessioni;
b) la determinazione dei canoni demaniali;
c) l'adeguamento progressivo degli aumenti dei canoni demaniali e la previsione di congrue riduzioni degli stessi.
2. 01. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.